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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.123
Data decisione, Autorità: 11.09.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00123
Lugano 11 settembre 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile OA.94.917 (inc. n. 1738) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 7 luglio 1993 da
(studio legale __________)
Contro
(studio legale __________)
con cui gli attori hanno chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 27’676.-- oltre accessori;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato l’integrale reiezione, e che il Pretore con sentenza 13 maggio 1996 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 3 giugno 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre gli attori con osservazioni 2 settembre 1996 postulano la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. Gli attori hanno a suo tempo sottoscritto un vaglia cambiario all’ordine della convenuta per fr. 27’600.-- (doc. G).
In base a tale documento la Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, il 17 giugno 1993 ha respinto in via provvisoria le opposizioni da loro interposte ai precetti esecutivi fatti loro notificare dalla convenuta per fr. 26’600.-- oltre accessori (doc. A-F).
B. Con la petizione gli attori hanno chiesto il disconoscimento di tale debito.
La convenuta non potrebbe vantare alcun credito nei loro confronti, mentre il vaglia cambiario in questione, consegnato in bianco, sarebbe stato riempito contrariamente agli accordi sia in merito alla data di scadenza che in merito all’importo, così che l’effetto in conseguenza della prescrizione sarebbe privo di efficacia.
C. La convenuta si è opposta alla petizione, rilevando che il proprio credito deriverebbe dall’avvenuta vendita agli attori dell’inventario e delle scorte di merci dell’__________.
Essa avrebbe completato l’effetto in conformità agli accordi, così che non si potrebbe ammettere la prescrizione della pretesa in base alle applicabili norme del diritto cambiario.
D. Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Il Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto il perfezionamento tra le parti di un contratto di compravendita per l’inventario dell’__________ al prezzo di fr. 130’000.-- e per le scorte merci al prezzo di altri fr. 30’000.--.
Il vaglia cambiario firmato dagli attori sarebbe stato rilasciato in bianco per garantire quest’ultima pretesa nella misura di fr. 20’000.-- con valuta al 31 dicembre 1986.
La convenuta avrebbe pertanto riempito il vaglia contrariamente agli accordi, con il che la prescrizione si sarebbe compiuta al 31 dicembre 1989, e perciò ne deriverebbe l’accoglimento della petizione.
F. Con l’appello la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe omesso di considerare che la pretesa della convenuta trova la propria origine in un contratto di compravendita, e non sarebbe pertanto prescritta.
G. Delle osservazioni 2 settembre 1996 degli attori, che chiedono la conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. L’azione di disconoscimento del debito si basa sul diritto materiale (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. edizione, pag. 155; Ammon, Grundriss des Schuldbetrei-bungs- und Konkursrecht, 5. edizione, pag. 145).
In essa il creditore che vi è convenuto è obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito.
L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (II CCA 5 settembre 1994 in re P. SA/M., 15 giugno 1992 in re M./C.S.; Ammon, opera citata, pag. 147).
In altri termini, ritenuto che la firma di un’obbligazione cambiaria non presume novazione del rapporto precedente (art. 116 cpv. 2 CO), nell’azione di disconoscimento il creditore non può più limitarsi (come per il rigetto dell’opposizione) a trarre diritto dall’effetto in suo possesso, ma deve piuttosto dimostrare l’esistenza e l’entità del credito contrattuale che giustifica l’incasso dell’effetto. Ne consegue evidentemente che il debitore, prescindendo dall’astratta apparenza documentale, a sua difesa può e deve per sua parte sollevare tutte le eccezioni radicate in quel rapporto di base (art. 1007 CO; CEF 16 aprile 1992 in re L. SA/M. SA; Meier-Hayoz/von der Crone, Wertpapierrecht, Berna, 1985, pag. 83 e segg.).
Gli attori devono infatti anche in questo caso vedersi opporre la considerazione secondo cui il credito della convenuta fondato sul rapporto materiale costituito dal contratto di vendita dell’inventario e delle merci attinenti all’__________ non si è in quanto tale prescritto per ininterrotto compimento del termine decennale (art. 127 CO), tesi che del resto gli attori nemmeno hanno sostenuto (II CCA 10 luglio 1996 in re R./B.).
In effetti, anche se il credito della convenuta risale alla fine del 1983, riservati eventuali altri atti interruttivi come i pagamenti parziali effettuati, già solo i precetti esecutivi doc. D, E, F dell’aprile 1993 hanno validamente interrotto la prescrizione del preteso credito, che pertanto è tuttora esigibile.
La vendita è infatti pacificamente stata ammessa da __________ e __________ nella denuncia penale del 17 maggio 1988 in odio del loro fiduciario __________, e ancora da __________ in un confronto con l’attrice e con il prevenuto avvenuto il 10 maggio 1991 presso l’allora Procura Pubblica, in cui il prezzo è stato dichiarato essere di complessivi fr. 130’000.-- (cfr. l’incarto penale richiamato).
Nella denuncia 17 maggio 1988 i procedenti hanno inoltre asserito di avere preso possesso dell’oggetto della vendita e di avere iniziato l’attività di esercenti in proprio nei locali dell’osteria (pag. 1), attività svolta durante i primi tre anni senza particolari problemi (pag. 2).
Il __________, sentito come teste, ha confermato l’esistenza del contratto, ed ha inoltre riferito dettagli circa le obbligazioni assunte dagli acquirenti.
Egli ha in particolare attestato l’esistenza di un credito residuo della qui convenuta di almeno fr. 20’000.--, importo sul quale sarebbe esistito consenso delle parti per il completamento del vaglia cambiario, così come stabilito dalla dichiarazione 2 febbraio 1988 della convenuta in calce alla ricevuta doc. H.
A fronte delle predette risultanze istruttorie (consid. 4) è invece del tutto priva di fondamento la generica eccezione di inadempimento ex art. 82 CO sollevata dagli attori per evidenti fini di causa e rimasta allo stadio di puro parlato.
Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 3 giugno 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 maggio 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
Di conseguenza il debito di fr. 26’600.– di cui ai precetti esecutivi no. __________, __________ e __________ del 21 aprile 1993 dell’Ufficio esecuzione di Lugano è disconosciuto limitatamente a fr. 6’600.–, ritenuto che l’interesse del 5% sul capitale riconosciuto di fr. 20’000.– decorre dall’8 aprile 1991.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dalla convenuta, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico degli attori in solido i quali, pure in solido, le rifonderanno complessivi fr. 900.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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