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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.122
Data decisione, Autorità: 29.08.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00122
Lugano 29 agosto 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. DI.96.00280 (già 26/G/1996) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- dipendente dall’opposizione interposta in data 14 marzo 1996 dal precettato
rappr. dall’avv. __________
al precetto esecutivo nelle forme cantonali intimatogli il 5 marzo 1996 dalla precettante
rappr. dall’avv. __________
Nella quale il Pretore, con decisione 20 maggio 1996, ha respinto l’opposizione del precettato.
Appellante quest’ultimo che, con atto di appello con domanda di effetto sospensivo 31 maggio 1996, postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la sua opposizione al precetto esecutivo cantonale.
Mentre la precettante, con osservazioni 3 luglio 1996, chiede la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto: A. In data 7 ottobre 1995 la __________ ha sottoscritto il contratto di leasing Nr. __________, in virtù del quale la __________ le noleggiava un motoscafo __________ del valore dichiarato di fr. 90’883.- per la durata di 48 mesi dietro la corresponsione di un canone mensile di fr. 2’623.-, IVA inclusa (doc. 1). __________, amministratore della __________, si è impegnato a rispondere in solido accanto a quella società per tutti gli obblighi derivanti dal contratto (doc. 1 e 3).
B. Con scritto 25 ottobre 1995 la __________, preso atto come controparte non avesse provveduto ad onorare gli impegni assunti, ed in particolare a versare la prima rata mensile ed a fornirle il prezzo di listino del motoscafo (doc. 4 I° e I), ha dichiarato di recedere dal contratto di leasing (doc. L).
Non avvenendo la restituzione del motoscafo nel termine assegnato (doc. 4 VI°), il 5 marzo 1996 la società ha fatto spiccare nei confronti del debitore solidale __________ il precetto esecutivo civile che qui ci occupa (doc. A1), al quale il precettato in data 14 marzo 1996 ha interposto opposizione.
C. Nel corso dell’udienza del 29 marzo 1996 __________ ha precisato i termini della sua opposizione, facendo in sostanza rilevare che, per accordo fra le parti, il contratto di leasing relativo al motoscafo __________ era inteso a sostituirne uno precedente, avente per oggetto un’automobile __________, nel frattempo andata “smarrita”: a suo dire, tra le condizioni per la sostituzione dell’oggetto del leasing vi era anche quella secondo cui la precettante avrebbe dovuto ritirare la denuncia penale (doc. B) inoltrata a suo tempo nei suoi confronti a seguito della scomparsa della __________. Non avendo la controparte provveduto a ritirare la denuncia penale, egli a sua volta non ha dato seguito al nuovo contratto di leasing, contratto che non era perciò mai entrato in vigore, il che escludeva l’efficacia del precetto esecutivo civile, che si basava per l’appunto su quel titolo.
In risposta la __________ ha contestato le argomentazioni di controparte, osservando che il contratto di leasing in esecuzione non aveva lo scopo di sostituirne uno precedente: lo stesso era comunque stato sottoscritto dalla __________ e dal signor __________, ai quali venne per altro regolarmente retrocesso firmato.
In replica e in duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
D. Con sentenza 20 maggio 1996 il Pretore ha respinto l’opposizione presentata dal precettato, rilevando in sostanza che le eccezioni da lui sollevate non apparivano tali da inibire l’esecuzione. Pur essendo vero che tra le parti vi furono trattative in merito a diversi contratti di leasing, volte a risolvere varie pendenze, era altrettanto vero che il contratto di leasing avente per oggetto il motoscafo __________, sottoscritto dal precettato in qualità di debitore solidale, venne regolarmente perfezionato con tra l’altro la regolare consegna del natante alla __________, e in un secondo momento rescisso dalla precettante a seguito dell’inadempienza della controparte. L’obbligo di restituzione dell’oggetto del leasing a dipendenza della rescissione del contratto essendo espressamente previsto alla clausola 15.3 del contratto stesso, ne discendeva che l’opposizione al precetto esecutivo non poteva essere ammessa, ritenuto peraltro che anche nell’ipotesi del mancato perfezionamento del contratto di leasing, le parti avrebbero dovuto procedere alla restituzione delle prestazioni già effettuate.
E. Con appello con domanda di effetto sospensivo del 31 maggio 1996 il precettato ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la sua opposizione al precetto esecutivo cantonale.
L’appellante ritiene nuovamente che la conclusione del contratto di leasing relativo al motoscafo fosse condizionata al ritiro da parte della precettante della procedura penale inoltrata nei suoi confronti per la scomparsa della __________, ciò che da un lato sarebbe provato dai doc. F e M1 e dall’altro sarebbe stato ammesso dalla stessa controparte nei doc. I e L: non avendo quest’ultima provveduto a ritirare la denuncia penale inoltrata a suo tempo, era chiaro che il contratto non si era ancora perfezionato, per cui lo stesso non poteva costituire valido titolo ai sensi dell’art. 488 cpv. 2 CPC per ottenere in questa sede la restituzione dell’oggetto del leasing.
F. Delle osservazioni 3 luglio 1996 della precettante con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 488 CPC riservate le disposizioni della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento e della relativa legge cantonale di attuazione, l’esecuzione effettiva non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo (cpv. 1). Sono titoli esecutivi (cpv. 2): le sentenze, i provvedimenti cautelari, i lodi, le transazioni, le acquiescenze e le desistenze giudiziali (lett. a); il riconoscimento di un’obbligazione scaduta e constatata mediante atto pubblico o scrittura privata, di cui siano attuate le condizioni (lett. b); le decisioni di Autorità amministrative equiparate dalla legge alle sentenze giudiziali (lett. c).
Secondo la giurisprudenza costante di questa Camera (cfr. Rep. 1984 p. 170 e seg.), i principi fondamentali in materia di procedimento esecutivo possono essere così riassunti:
a) Le prestazioni assunte dall’obbligato, oppure a lui imposte da sentenza od ordine, per essere esecutive, debbono sempre venire specificate in modo chiaro da non lasciare dubbio sulla estensione, qualità e natura dell’obbligazione. Non può trattarsi quindi soltanto di un diritto da far valere, ma di un obbligo da solversi da parte dell’obbligato: in altre parole, al diritto di pretendere deve corrispondere una obbligazione assunta formalmente dal debitore o a lui imposta dall’autorità.
b) Per dar luogo all’esecuzione effettiva si deve aver per base una convenzione o una sentenza che indichi in modo certo, determinato, senza alcuna possibile confusione quali siano le prestazioni che il precettato si è obbligato ad adempiere.
c) Non sono ammissibili né interpretazioni analogetiche, né apprezzamenti soggettivi e discutibili, specie circa l’interpretazione e l’applicazione di una determinata norma giuridica: è un fatto da compiersi, non un diritto da discutersi che costituisce il titolo esecutivo.
d) Nella procedura esecutiva il titolo posto a base della stessa deve essere preso nella sua forma materiale e letterale, senza indagare sull’intenzione presuntiva che le parti potevano avere al momento della stipulazione della convenzione.
In altri termini, di fronte ad un titolo esecutivo come quelli enunciati dall’art. 488 CPC non è più possibile al giudice riesaminare il tenore dell’atto, o interpretarlo, o fare aggiunte necessarie al soddisfacimento dell’obbligazione, l’atto valendo solo come titolo esecutivo quando contenga un’obbligazione formale, esplicita, senza condizioni o condizioni appurate assunte da una parte a favore dell’altra. Se questa obbligazione appare espressa in modo dubbio, involuto da far luogo a diverse interpretazioni o a un processo probatorio, responso peritale, o altre indagini procedurali per accertare e concretare l’obbligo assunto, allora non si è più di fronte ad un “titolo esecutivo” ma ad un’obbligazione discutibile, ad una questione cioè da risolversi dal giudice colla procedura ordinaria (Rep. 1936 p. 551 e segg.).
La censura è del tutto infondata.
Vero è che il ritiro dell’azione penale inoltrata a suo tempo nei confronti dell’appellante costituisse, almeno per quest’ultimo, uno dei punti essenziali della trattativa con la controparte (doc. F).
Non è tuttavia stato provato che la conclusione del contratto di leasing avente per oggetto il natante fosse condizionata al ritiro della denuncia penale: tale circostanza non risulta né dal menzionato doc. F (che fa unicamente stato dell’esistenza di semplici “trattative” tra le parti, non ancora finalizzate), né dalla risposta a quello scritto (doc. G, ove invero l’appellata non fa neppure menzione a quelle trattative e ad eventuali condizioni poste). Errato è pure l’assunto dell’appellante, secondo cui la stessa appellata con i doc. I e L avrebbe a sua volta considerato non perfezionato il contratto: mentre il doc. I altro non è infatti che un richiamo con cui l’appellata sollecita il pagamento della prima rata mensile e chiede altresì che controparte le fornisca (finalmente) il prezzo di listino del motoscafo, con l’avvertimento che in caso mancato ossequio del termine assegnato essa non avrebbe avuto più interesse a continuare nei 2 contratti di leasing, cioè quello relativo al veicolo __________ e quello relativo al motoscafo __________, (“besteht für uns kein Interesse mehr, die beiden Leasingverträge weiterzuführen”), il che sta a significare che li avrebbe disdetti, siccome -evidentemente- già perfezionati; il doc. L, a maggior ragione, presuppone l’avvenuto perfezionamento del contratto, tanto è vero che quest’ultimo, a seguito del mancato ossequio degli impegni assunti da controparte, a quel momento è stato rescisso (“treten wir von diesen beiden Geschäften zurück”). Il fatto che l’appellante l’11 novembre 1995 abbia dichiarato che il solo contratto di leasing in vigore fosse quello Nr. __________, relativo al veicolo __________, non prova nulla e tanto meno che quello inerente il motoscafo _________ non fosse mai entrato in vigore a causa del mancato adempimento della condizione posta: anzi, in quello stesso scritto egli ha espressamente confermato il contrario, cioè che quest’ultimo contratto è stato rescisso (“hiermit bestätige ich Ihnen nochmals in schriftlicher Form, dass ich die von Ihnen am 25. Oktober 1995 schriftlich ausgesprochenen Rücktritte von den Leasingverträgen Nr. __________ und ... an die __________, anerkenne”), anche se poi ne ha tratto l’erronea conclusione secondo cui quei contratti non entravano in vigore (“bestätige ich ausdrücklich, dass die v.g. Leasingverträge nicht in Kraft treten”), mentre era evidente che in quelle circostanze gli stessi, semplicemente, non erano più in vigore.
Pacifica la rescissione del contratto da parte dell’appellante ed il suo diritto di chiedere la restituzione dell’oggetto del leasing in base alle clausole contrattuali (art. 15 e 17), è chiaro che l’opposizione al precetto esecutivo civile che qui ci occupa -come correttamente stabilito dal Pretore- non può essere ammessa. Infatti con la sottoscrizione del contratto il qui appellante si è obbligato, come appare dalla clausola 17.1, a riconsegnare subito, alla fine del contratto, alla società di leasing l’oggetto del leasing; tale impegno indica l’azione di fare che permette di concretizzare l’obbligo che il precettante vuole vedere adempiuto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 488, n. 5).
soccombenza (art. 148 CPC).La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 31 maggio 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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