AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2015.79
Data decisione, Autorità: 31.08.2015, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Notifica della sentenza prima delle ferie pasquali. Reclamo tardivo
Incarto n. 14.2015.79
Lugano 31 agosto 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.4246 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 ottobre 2014 da
CO 1 () (patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 20 aprile 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 24 marzo 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 giugno 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'351'790.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, indicando quali titoli di credito: “Mercede 2013 e 2014 (EUR 1'100'000.00) secondo contratto 7 novembre 2012 e conseguente atto integrativo”.
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 8 ottobre 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 255'744.04.
C. Statuendo con decisione 24 marzo 2015, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 194'852.60 (anziché fr. 255'744.04) oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, ponendo le spese processuali di fr. 600.– a carico dell’istante nella misura di ¼ e della convenuta per i restanti ¾, oltre a un’indennità ridotta di fr. 1'000.– a favore dell’istante;
D. Contro la sentenza appena citata la società escussa è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 aprile 2015 per ottenere, in via principale, il rigetto dell’opposizione, e in subordine, ove la causa non fosse matura per il giudizio, l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto alla giurisdizione inferiore per una nuova decisione. Con decreto del giorno seguente, il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 22 maggio 2015, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
A scanso di equivoci, va precisato che la norma citata dalla reclamante – l’art. 13 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) – si applica solo ai ricorsi all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF e non alle procedure di reclamo contro decisioni giudiziarie, per tacere del fatto che la disposizione, come l’art. 145 cpv. 4 CPC, comunque rinvia alle regole della LEF sulle ferie e sospensioni.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile in quanto tardivo.
Le spese processuali di fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO 1. fr. 1'500.– per ripetibili.
Notificazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster