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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.119
Data decisione, Autorità: 17.07.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00119
Lugano 17 luglio 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.158 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 3 febbraio 1995 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
e
entrambi rappr. dall’ avv. __________
che il Pretore, con decisione 9 maggio 1996, ha respinto per incompetenza territoriale del giudice adito, caricando alla parte attrice l’importo di Fr. 800.- per tassa di giustizia e pari importo per indennità ripetibile.
Appellante l’attrice la quale, con appello 30 maggio 1996, chiede la riforma del dispositivo sulle spese nel senso che la tassa di giudizio sia ridotta a Fr. 200.- e le ripetibili da versarsi alle controparti siano ridotte a Fr. 300.- .
Mentre i convenuti, con osservazioni 28 giugno 1996, chiedono la reiezione dell’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore, dopo aver accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti nei confronti della petizione della ditta attrice che ne chiedeva la condanna al pagamento dell’importo di Fr. 14’700.-, ha caricato all’attrice la tassa di giustizia nella misura di Fr. 800.- e l’ha condannata a versare alle controparti, a titolo di ripetibili, l’importo di Fr. 800.- ;
che con l’appello gli attori ritengono esorbitanti tali importi rispetto al valore della causa ed agli atti compiuti per arrivare alla decisione di incompetenza e ne chiedono la riduzione così come indicato in ingresso;
che giusta l’art. 17 della Legge sulla tariffa giudiziaria per cause ordinarie aventi un valore litigioso di Fr. 14.700.– la tassa di giustizia varia da Fr. 450.– a Fr. 1’200.–. e che l’art. 19 prevede che per i decreti, come è il caso in concreto trattandosi di decisione attorno ad un’eccezione processuale (art. 100 CPC), la tassa va da Fr. 30.– a Fr. 10’000.– ritenuto per quanto possibile un riferimento ai limiti dell’art. 17 della medesima legge;
che nella fissazione della tassa di giustizia la legge concede quindi al giudice un ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato unicamente in caso di eccesso o di abuso (dev’essere precisata in tal senso la massima riportata da Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 15 art. 148 come alla recente ICCA 6 novembre 1995 B. c. C. e llcc);
che in concreto la tassa di giustizia di Fr. 800.-- appare senza dubbio elevata, sicuramente oltre limite superiore di quanto si possa ragionevolmente ammettere, anche perché non tiene conto del limitato dispendio di tempo richiesto al tribunale (art. 3 cpv. 1 e 2 LTG) per risolvere, senza particolari problemi di fatto e di diritto, l’eccezione;
che meglio e più equamente si giustifica determinarla in Fr. 300.-;
che per l’art. 150 seconda frase CPC l’indennità per ripetibili è fissata entro i limiti della tariffa dell’Ordine degli avvocati, tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore;
che la tariffa citata, meramente indicativa per il giudice (Rep. 1985, 86), prevede per una causa avente un valore litigioso di Fr. 14’700.– un onorario normale compreso tra l’8 e il 15% del valore stesso (art. 9 cpv. 1 TOA) e che. nella sua applicazione la tariffa riserva quindi, come le legge sulla tariffa giudiziaria, un considerevole margine di apprezzamento;
che trattandosi poi di una causa non completa (nel caso in esame di una procedura limitata all’accertamento di un’eccezione processuale), l’onorario dev’essere ridotto, tenendo conto in ogni modo del tempo profuso da un avvocato diligente nella trattazione di una pratica analoga (art. 11 cpv. 1 TOA), ciò che comporta la necessità di far capo a un ulteriore parametro di apprezzamento;
che nella fattispecie l’onorario di patrocinio secondo il valore (art. 9 cpv. 1 TOA) sarebbe verosimilmente ammontato a circa Fr. 1’600.–, il grado di difficoltà della causa apparendo - nel quadro di una valutazione complessiva - nell’ambito della media (11%);
che per quanto riguarda l’onorario a tempo, l’accertamento dell’eccezione processuale ha richiesto al patrocinatore della parte convenuta, oltre alla stesura delle sintetiche motivazioni in merito negli allegati di risposta e di duplica (non potendosi considerare il tempo impiegato per le allegazioni di merito poiché l’eccezione di incompetenza territoriale poteva essere sollevata con atto processuale e preliminare alla risposta: Rep. 1976, 59) la sola partecipazione all’udienza preliminare del 15 novembre 1995;
che, valutato con generosità un presumibile dispendio di tempo - per tener conto che la stessa fattispecie giuridica veniva dibattuta nel congiunto inc. no. OA.95.142 tra le stesse parti - di una ora, l’onorario a tempo sarebbe ammontato a Fr. 220.– (retribuzione senz’altro consona alla particolarità del caso);
che i due fattori (valore e tempo) avrebbero poi dovuti essere mediati secondo la formula in uso presso l’autorità di moderazione. (Cocchi/Trezzini, op.cit., n. 2 ad art. 150 CPC);
che ne sarebbe risultato un onorario di circa Fr. 390.–, con il che si può ritenere che anche per quel che è delle ripetibili il primo giudice ha ecceduto nel suo potere d’apprezzamento;
che le particolarità del caso impongono di attribuire alle parti, nella misura di metà ciascuna, le spese della procedura d’appello compensando le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 9 maggio 1996 del Pretore di Lugano, sez. 3 viene così riformato:
“La tassa di giustizia di Fr. 300.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 390.- a titolo di ripetibili.”
Le spese della procedura d’appello di complessivi Fr. 70.- (tassa di giustizia Fr. 50.- e spese di cancelleria Fr. 20.-), anticipate dall’appellante sono a carico delle parti per metà, compensate le ripetibili.
Intimazione a:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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