AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.108
Data decisione, Autorità: 24.05.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00108
Lugano 24 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 13 maggio 1996, presentata nei confronti del Pretore del distretto di __________, da
nell’ambito della causa -inc. no. EF.96.51 di quella Pretura- contro di lei promossa con istanza 23 aprile 1996 da
rappr. dall’avv. __________
volta ad ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Faido.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto
che nell’ambito della causa di rigetto dell’opposizione contro di lei promossa con istanza 23 aprile 1996 dalla figlia __________, e conseguente al mancato pagamento da parte sua dell’importo di fr. 1’000.- relativo alle ripetibili di cui a una precedente procedura giudiziaria tra le parti, __________ con scritto 13 maggio 1996 ha chiesto la ricusa del giudice adito, ovvero del Pretore del distretto di __________;
che la richiesta è stata motivata dall’istante dalla profonda delusione che essa provava nei confronti del Pretore per il suo precedente operato, segnatamente con riferimento a presunte e imprecisate “conseguenze del dramma che ha colpito la mia famiglia, causa l’operato della comunità religiosa distruttiva __________ e suoi collaboratori”;
che, in particolare, al Pretore viene rimproverato di non aver a suo tempo respinto una richiesta di procedimento rapido di divorzio contro il marito __________, domanda per altro inoltrata da un legale che essa afferma di non aver nemmeno conosciuto; di non aver inoltre respinto le insinuazioni ed i tentativi di diffamazione contro il marito, formulati dall’attuale legale della controparte, che sarebbe membro di __________; di aver infine rifiutato di convocare il dott. __________ nell’ambito della causa che l’aveva opposta alla figlia;
che con scritti, entrambi datati 15 maggio 1996, il Pretore e la controparte hanno dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di motivi giustificanti una ricusa;
che, in forza dell’art. 30 cpv. 1 CPC, competente a decidere le domande di ricusa formulate nei confronti dei pretori è questa Camera civile del Tribunale di appello;
che in effetti questa competenza funzionale è data per legge indipendentemente dal tipo di procedura adottata per la causa di merito (IICCA 26 maggio 1993 in re B./ C.B. SA);
che per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU;
che, ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con rinvii) e di conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi, come ad esempio quando il giudice si sia già occupato della medesima causa o di una causa connessa, in un altro stadio (DTF 115 Ia 180; 115 Ia 37; SJZ 1990 p. 588 e seg.);
che in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità (DTF 115 Ia 175), e non è perciò lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte;
che per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni o illazioni di parzialità non confrontate da elementi concreti (Rep. 1988 p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio sull’opinione che il giudice si è fatto a proposito di una determinata questione, su sue precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua attività processuale, fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);
che ci si potrebbe innanzitutto chiedere se, diversamente che in una causa ordinaria (dove il potere di apprezzamento del giudice e quindi la sua possibilità di influenzare l’esito della vertenza è maggiore), in una procedura tecnica -come lo è quella qui in esame- di rigetto definitivo dell’opposizione (il cui esito dipende sostanzialmente dall’esistenza o meno del titolo di rigetto), la ricusa di un giudice non debba essere ammessa, in maniera più restrittiva, unicamente in presenza di una situazione di palese prevenzione;
che tale questione può tuttavia rimanere irrisolta, atteso che in ogni caso nell’istanza non si ravvisano gli estremi per poter ammettere una ricusa del Pretore;
che, nel caso concreto, l’istante non ha infatti reso verosimile alcun elemento concreto suscettibile di confermare l’esistenza di una situazione d’incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale;
che il fatto che l’istante possa provare delusione per il precedente operato del Pretore non costituisce di per sé un motivo di ricusa, non potendosi da ciò concludere per l’esistenza di una grave inimicizia tra il giudice e la parte stessa, né di un motivo grave, segnatamente di una sua eventuale parzialità nella vertenza attualmente sub iudice;
che, oltretutto ed a titolo puramente abbondanziale, gli argomenti che -a detta dell’istante- giustificherebbero la sua delusione appaiono francamente del tutto inconferenti e ad ogni modo non configurano un comportamento censurabile da parte del Pretore;
che in effetti per quanto riguarda il primo rimprovero mosso nei suoi confronti, quello cioè di non aver respinto una richiesta di procedimento rapido di divorzio contro il marito __________, è facile osservare come ogni critica in questa sede sia del tutto fuori luogo, se solo si pensa che la “richiesta di divorzio” venne a suo tempo formulata proprio dalla stessa istante, la quale a quel momento aveva postulato esattamente il contrario (inc. no. 37/94); sta di fatto che, a dipendenza della desistenza dell’istante, la procedura venne in seguito correttamente stralciata dai ruoli;
che quella causa sia stata inoltrata da un legale, che l’istante afferma di non aver nemmeno conosciuto, appare decisamente poco credibile, tant’è che da un lato all’istanza di citazione all’esperimento di conciliazione del 7 giugno 1994 era allegata sub doc. C una copia della procura professionale e che dall’altro con lettera 7 luglio 1994 la stessa parte istante dichiarava di revocare quel mandato (fino ad allora quindi esistente);
che in merito all’ulteriore rimprovero mosso al Pretore per non aver respinto le insinuazioni ed i tentativi di diffamazione contro il marito __________, formulati dall’attuale legale della controparte -verosimilmente nell’ambito della causa che opponeva la qui istante alla figlia (inc. no. 2312) e che si è conclusa con un decreto di stralcio per desistenza da parte dell’istante, alla quale è stata altresì caricata l’indennità per ripetibili di fr. 1’000.- oggetto della presente procedura-, senza entrare nei dettagli, va precisato che non era compito del giudice (civile) di occuparsi di eventuali risvolti penali a seguito delle affermazioni contenute negli allegati scritti;
che nemmeno l’ultimo rimprovero, quello secondo cui egli avrebbe rifiutato di convocare in qualità di teste il dott. __________ in margine alla causa che a suo tempo l’opponeva alla figlia, è infine fondato, risultando dall’incarto che tale prova era stata regolarmente ammessa (cfr. ordinanza sulle prove 27 giugno 1995), ma non poté essere assunta per il semplice fatto che la causa venne stralciata dai ruoli per desistenza;
che in tali circostanze l’istanza di ricusa va respinta siccome del tutto infondata ed al limite del temerario;
che gli atti di causa vanno ritornati al Pretore affinché continui nella procedura;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza di ricusa 13 maggio 1996 di __________ è respinta.
§ Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.
II. La tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.- (totale fr. 100.-), da anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 50.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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