AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.107
Data decisione, Autorità: 01.07.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00107
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Giani, quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, astenuto
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura sommaria di sfratto (inc. no. SF 95.00251 della Pretura di Lugano, Sezione 5) dipendente da istanza 24 novembre 1995 di
rappr. dall'__________
contro
avente per oggetto uno stabile adibito a carrozzeria sul mappale no. __________ RFD di __________;
che il segretario assessore ha accolto con decisione 9 maggio 1996;
appellante il convenuto con atto 17 maggio 1996, chiedente la riforma del giudizio impugnato, ovvero la reiezione dell’istanza di sfratto, con sospensione della decisione impugnata e il carico di ogni spesa a controparte;
lette le osservazioni all’appello, presentate dalla banca istante;
considera
in fatto e in diritto
E’ pacifico che il signor __________ ha ciò nonostante continuato ad occupare il bene immobile, esercitandovi l’attività di carrozziere.
In data 24 agosto 1995, la banca gli comunicava di aver preso atto dell’offerta sua e di un suo socio di acquistare la proprietà, offerta che sarebbe stata discussa entro l’8 settembre. Riguardo alla perdurante occupazione della carrozzeria, la banca così si esprimeva: “.... considerato come non sia nostra intenzione stipulare un contratto di locazione, tale occupazione le viene concessa unicamente a titolo di comodato, per cui le assegniamo un termine con scadenza 31 ottobre 1995 per mettere a nostra completa disposizione la proprietà. In caso contrario ci vedremmo costretti ad avviare una procedura di sfratto” (doc. C).
In sede di contraddittorio, il convenuto si oppone al provvedimento richiesto, sostenendo che la proposta di occupazione dell’immobile a titolo di comodato non sarebbe mai stata da lui accettata, come non è mai venuto in essere nessun rapporto di locazione: considera pertanto inapplicabili le disposizioni sullo sfratto.
La decisione del segretario assessore ritiene invece validamente pattuito un contratto di comodato, già per il motivo che il convenuto ha espresso il suo dissenso, per la prima volta, soltanto davanti al giudice; né, afferma il segretario assessore, è provato che alla scadenza di quel contratto, esso sarebbe stato rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo.
Con l’appello -cui è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20 maggio 1996- il signor __________ afferma che, dopo il 12 giugno 1995, egli ha occupato il capannone abusivamente, visto come non godesse di nessun permesso da parte dell’__________.
Giustifica il proprio silenzio alla comunicazione della banca 24 agosto 1995 (doc. C) perché quell’offerta non aveva nessun valore: un comodato di tre mesi non gli avrebbe nemmeno permesso di smontare i suoi macchinari d’officina; semmai sarebbe stato interessato a una locazione a lungo termine; ma, conclude, “meglio allora restare come abusivo, senza curarmi delle conseguenze”. Anzi, visto come la banca aveva trattato la sua famiglia in un momento come l’attuale, difficile per l’economia, “occupando il capannone ho inteso protestare contro la banca... . Ho così compensato con un piccolo vantaggio tutti i danni che l’__________ ci ha arrecato e continuerò a stare nel capannone fino a quando troverò un’altra soluzione”.
Nega che l’offerta della banca (doc. C) possa essere considerata vantaggiosa per lui, tenuto conto della brevità del termine concessogli.
Delle osservazioni dell’istante si dirà, se necessario, nel seguito.
Il comodato è un contratto per cui il comodante si obbliga a concedere al comodatario l’uso gratuito di una cosa, e questi a restituirgli la cosa stessa dopo essersene servito (art. 305 CO). La legge fissa la fine del comodato nel caso in cui non sia stato stipulato un termine fisso (art. 309 CO): se ne deduce che le parti possono pattuire una durata del comodato.
In vista della conclusione di un contratto la manifestazione della reciproca volontà delle parti può essere espressa o tacita (art. 1 cpv. 2 CO); inoltre, quando la natura particolare del negozio o le circostanze non importino un’accettazione espressa, il contratto si considera conchiuso se entro un congruo termine la proposta non è respinta (art. 6 CO). Si tratta di fattispecie d’eccezione al principio qui tacet non consentire videtur. Il silenzio a un’offerta -tale dev’essere considerato lo scritto della banca- può, in altre parole, rappresentare consenso se -in conformità con il principio dell’affidamento- l’offerente può essere in buona fede nella convinzione che controparte reagirebbe in caso di disaccordo, e che questa, da parte sua, è in grado di immaginare che l’offerente consideri il suo silenzio come consenso (Guhl/Merz/ Kummer, Das Schweizerische Obligationenrecht, ed. 6, p. 116).
Nei casi contemplati dalla dottrina viene annoverato quello in cui l’offerta dev’essere considerata oggettivamente vantaggiosa per chi la riceve (Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, art. 6, n. 12; Bucher E., Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, ed. 2, p. 135). Oppure quando v’è un’accettazione incondizionata della prestazione dell’offerente da parte della controparte: così ad esempio nel caso di accettazione di un tasso d’interesse di fronte alla proroga di un mutuo già corrente, ecc. (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., ibidem, n. 19; Bucher, op. cit., p 136).
Nel concreto, il signor __________, avvenuto il passaggio di proprietà del bene immobile da lui occupato, non poteva, in buona fede, attendersi che controparte accettasse tacitamente la sua rivendicazione di occupante abusivo. La banca era pacificamente a conoscenza della situazione e quindi egli avrebbe dovuto attendersi una decisione fra le alternative seguenti: offerta per una locazione del capannone (che la banca esplicitamente ha però escluso), o fine dell’occupazione a qualsiasi titolo. Inequivocabilmente è stata scelta questa seconda alternativa, fissando la banca questa fine al 31 ottobre 1995, e preannunciando persino l’eventualità della sfratto (doc. C).
Il signor __________ non pretende di aver nessun titolo per condurre regolarmente l’occupazione del capannone, anzi esplicitamente afferma di non aver voluto legami contrattuali con la banca; la pattuizione riguarda pertanto soltanto il periodo 12 giugno (o 11 luglio) - 31 ottobre 1995, durante il quale, secondo l’ordinario andamento delle cose, la banca avrebbe potuto chiedere al signor __________ un canone di locazione, oppure concedergli l’occupazione gratuita.
Questa seconda alternativa, rappresenta per l’occupante soluzione oggettivamente ed esclusivamente vantaggiosa, tenuto conto che egli comunque avrebbe dovuto lasciare il capannone per il 31 ottobre; anzi, al punto che non si vede quale ragionevole dissenso egli avrebbe potuto opporre all’offerta in questione.
Se ne deve concludere che in virtù dell’art. 6 CO -tenuto conto dei principi dottrinali esposti- le circostanze non comportavano un’accettazione espressa dell’offerta di occupare per un certo periodo il bene immobile nella forma del comodato; contratto che dev’essere considerato concluso tacitamente, ovvero in base alla sola offerta del comodante e al silenzio del comodatario.
L’applicazione delle norme sullo sfratto da parte del segretario assessore della pretura -in sé non oggetto di censura- trovano pertanto conferma anche in questa sede.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 segg. CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
L’appello 17 maggio 1996 di __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.-, anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Egli verserà inoltre alla __________ a la somma di fr. 200.- a titolo di indennità ripetibili.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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