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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.233
Data decisione, Autorità: 03.08.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante
Incarto n. 60.2015.233
Lugano 3 agosto 2015/jf
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di complemento 26/30.06.2015 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di ulteriore documentazione ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
In data 21.05.2015 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi l’istanza 5/6.02.2015 (emendata su richiesta di questa Corte il 9/11.02.2015) presentata dalla Pretura qui istante, mediante la quale ha chiesto la trasmissione dell’incarto __________ della Pretura penale, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa in data 19/22.04.2013 da __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), contro __________, __________, __________, ____________________, __________, __________, __________, __________ (tutti patr. da: avv. __________, __________), in cui la parte attrice ha domandato il risarcimento di presunti danni subiti (ndr. il cui importo non è stato precisato) "(…) in relazione alle conseguenze provocate dalle precedenti decisioni penali che l’attore definisce “frutto di uno spiacevole errore giudiziario”" (scritto di emendamento 9/11.02.2015, doc. CRP 5 – inc. CRP __________), con riferimento ai fatti accaduti il __________, a __________, presso la __________ provocando l’inquinamento delle acque con moria di almeno quattromila pesci (cfr., nel dettaglio decisione 21.05.2015, inc. __________ alla cui lettura si rimanda per brevità).
Con la presente richiesta la IS 1 domanda – a completazione della summenzionata istanza – la trasmissione della documentazione inerente al procedimento penale, nel frattempo archiviato, aperto nei confronti di __________, __________ e __________, in particolare "(…) il decreto di non luogo a procedere del Procuratore pubblico e la successiva decisione di conferma della CRP a seguito di reclamo presentato dal signor __________ " (istanza 26.05.2015, p. 2, doc. CRP 1 – inc. 60.2015.233).
A sostegno della sua richiesta il pretore ha prodotto copia della disposizione ordinatoria datata 26.06.2015 nonché copia dello scritto 24.06.2015 dell’avv. __________ (cfr. doc. CRP 1.a e doc. CRP 1.b).
I summenzionati decreti non sono stati impugnati presso l’allora competente Camera dei ricorsi penali. Giova al proposito rilevare che la richiesta di ottenere la trasmissione "(…) della successiva decisione di conferma della CRP a seguito di reclamo presentato dal signor __________ " è irricevibile, non esistendo alcun incarto in tal senso presso questa Corte.
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
Come già rilevato nella precedente decisione (inc. CRP __________) __________, condannato in sede penale, è ora attore in sede civile intenzionato ad ottenere un risarcimento dei danni subiti in relazione ai fatti accaduti quel giorno (l’inquinamento delle acque con la moria di almeno quattromila pesci). Il procedimento civile trae dunque le sue origini da quello penale, poiché alla base di entrambi vi è la medesima fattispecie. I decreti di non luogo a procedere richiesti potrebbero quindi essere potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. È dunque adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza l’incarto NLP __________ (composto dall’AI 1 e dall’AI 2, una mappetta trasparente) nonché i decreti di non luogo a procedere datati 3.03.2009 (NLP __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________ e NLP __________) vengono trasmessi, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirli direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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