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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.98
Data decisione, Autorità: 05.09.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00098
Lugano 5 settembre 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella casa ordinaria appellabile promossa con petizione 2 agosto 1993 alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. n. OA.94.00247) da
rappr. dallo Studio legale __________
contro
rappr. dallo Studio legale __________
chiedente che il convenuto sia condannato al pagamento dell’importo di fr. 9’638.-- oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n.__________ dell’Ufficio Esecuzione di Lugano;
domande che il pretore ha accolto, riducendo il tasso degli interessi di mora da 9.5% a 5%;
Appellante la parte convenuta che, in riforma della sentenza impugnata, chiede l’integrale reiezione dell’istanza;
Letti ed esaminati gli atti;
Considerato
in fatto e in diritto
Per la fornitura e la posa di questi oggetti, il 30 aprile 1992 l’attrice ha emesso nei confronti del signor __________ una prima fattura per fr. 9’638.-- (doc. B), che successivamente, su intervento del convenuto, venne annullata e sostituita da una seconda recante la medesima data e il medesimo importo, ma indirizzata al signor “__________ ” (doc. 2).
La fattura non venne mai onorata.
Con la risposta di causa il convenuto si è opposto alla petizione, facendo rilevare che avrebbe acquistato la merce in oggetto in qualità di amministratore dello stabile “__________” in via __________ a __________, al quale essa era destinata, agendo in nome e per conto del signor __________, a quell’epoca proprietario dell’immobile. L’attrice avrebbe conosciuto la sua qualità di rappresentante, tant’è che avrebbe dato seguito alla richiesta di annullare e sostituire la prima fattura con una seconda intestata alla persona rappresentata.
In replica ed in duplica, nonché in sede di conclusioni le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie allegazioni e domande.
Il pretore ha infine stabilito che, quale fatto successivo alla stipula del contratto di fornitura, l’accordo dell’attrice di modificare l’intestazione della fattura non poteva essere utilizzato per costruire a posteriori un effetto di rappresentanza riconducibile al momento della conclusione del contratto, escludendo pertanto che da ciò potesse discendere l’indifferenza dell’attrice nei confronti della persona con cui stipulava.
Censura la decisione, in particolare per aver sottovalutato l’emanazione, da parte dell’attrice, della fattura sostitutiva intestata al signor __________, segno che il convenuto non agiva per sé stesso. L’attrice, d’altra parte, non può nascondere d’aver conosciuto il rapporto di rappresentanza esistente, anche a dipendenza della destinazione della merce: al proposito l’appellante sostiene che i vasi sarebbero diventati parte integrante dell’immobile del signor __________. Osserva ancora che la fattura sostitutiva gli è stata inviata al suo recapito di lavoro e non al suo indirizzo privato. Pertanto il fatto, ora di negare l’esistenza di un rapporto di rappresentanza costituisce, da parte dell’attrice, un “agire contra factum proprium”. Inoltre, l’appellante nega che controparte avrebbe emesso la seconda fattura solo in seguito al suo invito, ovvero senza aver conosciuto l’esistenza del rapporto di rappresentanza. Comunque, sostiene che controparte avrebbe dovuto dedurre tale rapporto dalle circostanze.
Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se necessario, nel seguito.
Le premesse della rappresentanza diretta sono due: una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
La procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento (art. 34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la perdita della capacità civile e il fallimento del rappresentante o del rappresentato (art. 35 cpv. 1 CO).
Se il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata; non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl, opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400).
Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
Rimane ovviamente salvo il caso in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep. 1982, pag. 38 e 39; DTF 117 II 389).
-ancorché approssimativamente- il negozio giuridico che avrebbe dovuto essere compiuto (cfr. Zäch, op.cit., art. 33 CO, n. 91). Il signor __________ era stato proprietario dell’immobile __________ di cui intendeva vendere le unità, sennonché l’operazione non fu possibile per l’intervento della banca finanziatrice. Nell’ambito di questa operazione, egli aveva incaricato il signor __________ dell’amministrazione della proprietà; è stato in questo contesto che accolse la proposta di questi di acquistare un certo numero di vasi in eternit per meglio separare il terrazzo dei due appartamenti al piano attico, pur non sapendo dove i vasi sarebbero stati acquistati, non conoscendo la ditta __________, affermando di mai aver visto la fattura contestata e non riconoscendosi debitore della stessa.
La circostanza tuttavia non basta per sostenere la tesi della rappresentanza: infatti, la procura -pur nei termini minimi descritti- non è stata resa nota alla ditta venditrice dei vasi (testi __________ e __________). Ma nemmeno quella parte ha avuto motivo di credere (di dedurre dalle circostanze) che il convenuto agisse per conto di terzi: né il convenuto fece riferimento alla persona di __________ o di altri, né spiegò perché il caminetto -acquistato presso la stessa ditta- fosse destinato a uno stabile di via __________ (testi __________ e __________). Né la conoscenza, da parte della venditrice, del fatto che __________ svolgesse attività collegata all’edilizia, è elemento di tale peso da escludere la possibilità che questi agisse per conto proprio: così come esposto dall’appellante l’argomento non ha rilevanza; anzi, l’attività di promotore immobiliare potrebbe indurre a conclusioni contrarie.
Azzardata appare poi la tesi secondo cui i vasi acquistati sarebbero divenuti parte integrante dell’immobile di via __________, da cui l’appellante vuol dedurre un’indicazione in più sull’esistenza del rapporto di rappresentanza: non risulta tuttavia in modo alcuno -né l’appellante lo sostiene- che l’attrice fosse al corrente dei rapporti di proprietà, dell’organizzazione interna, rispettivamente dell’amministrazione relativi a quell’immobile; al discorso manca pertanto un nesso logico fondamentale per giungere a quanto vuol dimostrare in questa sede il convenuto.
Alla stessa non può essere pertanto conferito, come rettamente conclude il primo giudice, il valore giuridico preteso dall’appellante.
L’appellante osserva inoltre che il fatto di aver escusso il signor __________ anche dopo la rettifica della fattura rappresenterebbe un atteggiamento contraddittorio della __________. Secondo consolidata giurisprudenza vi è comportamento contraddittorio, qualora sulla base di un precedente atteggiamento di una parte si è creata nell’altra una fiducia degna di protezione, che lo ha mosso a compiere atti rivelatisi dannosi alla luce di una nuova situazione (DTF 110 II 498). Ad ogni modo deve trattarsi di un abuso di diritto evidente. Considerato che la rettifica della fattura ha avuto luogo su esplicita richiesta dell’appellante ed atteso che con tale atto non ha comunque potuto verificarsi una modificazione tra le parti del contratto di fornitura delle merci e meglio una ripresa dello stesso da parte del signor __________, in quanto quest’ultimo non vi ha partecipato in alcun modo, non può essere ritenuto abusivo l’atteggiamento dell’appellata.
La sentenza pretorile merita pertanto conferma. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili segue la soccombenza dell’appellante.
Richiamati gli artt. 32 e 184 CO, l’art. 2 CC, nonché per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: 1. L’appello del signor __________ è respinto.
Egli rifonderà inoltre a __________ la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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