AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2015.73
Data decisione, Autorità: 22.04.2015, CDT
Titolo: Procedura: ricorso, effetto devolutivo, facoltà dell’autorità di tassazione di modificare o annullare la decisione impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso
Incarti n. 80.2015.73 80.2015.74
Lugano 22 aprile 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 13 aprile 2015 contro la decisione dell’11 marzo 2015 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
con decisione dell’11 marzo 2015, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile un reclamo interposto da RI 1 contro la decisione del 17 settembre 2014, concernente la tassazione IC/IFD 2013;
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ha impugnato la suddetta decisione, contestando che la sua malattia non fosse stata considerata un motivo di restituzione del termine di reclamo;
il 21 aprile 2015, l’Ufficio di tassazione ha comunicato alla Camera di diritto tributario di aver revocato la decisione e di aver modificato la decisione di tassazione conformemente alle richieste del ricorrente, rendendo il ricorso privo d’oggetto.
Diritto
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di procedura cantonale può consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 140 LIFD; Zweifel/Casanova, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n. 7);
l’art. 58 PA non è tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia di imposta federale diretta;
il Tribunale federale ha peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di disposizioni contrarie della procedura cantonale, si possono anche applicare a titolo sussidiario le norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a);
nulla impedisce pertanto di ispirarsi all’art. 58 PA e di consentire all’autorità di tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata dal contribuente;
il principio secondo cui l’effetto devolutivo è attenuato per consentire all’autorità amministrativa di mantenere il potere di riesaminare la decisione per un certo lasso di tempo dopo la sua notificazione assurge ormai ad una sorta di principio generale della procedura amministrativa;
tornando alla fattispecie in discussione, entro il termine per presentare le proprie osservazioni l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente una nuova decisione, conforme alle sue richieste;
di conseguenza, su questo presupposto, il ricorso si rivela privo d’oggetto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è privo d’oggetto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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