AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.95
Data decisione, Autorità: 13.08.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00095
Lugano 13 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.94.199 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 14 gennaio 1993 da
(rappr. dall’avv. __________)
contro
avv.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 21’018.50 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 11 aprile 1996 ha accolto per fr. 8’240.-- oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 6 maggio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni 14 giugno 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice, per mezzo di un atto pubblico rogato dal convenuto (doc. A), l’8 ottobre 1980 ha venduto una parte del proprio fondo n. __________ di __________, stipulando nel contempo, per garantire l’accesso alla parte rimanente, una servitù di passo a carico della parte ceduta.
La servitù non è mai stata iscritta a registro fondiario, di modo che il diritto di passo non è stato riconosciuto all’attrice dal successivo acquirente del fondo scorporato.
Ritenendo che vi sia stata negligenza del notaio rogante, con la presente causa l’attrice procede nei suoi confronti per il risarcimento di fr. 21’018.50, pari ai costi sopportati dall’attrice per acquisire in via giudiziale il diritto di passo, a lei necessario, nei confronti dell’ultimo acquirente dello scorporo.
B. Nella risposta del 27 gennaio 1993 il convenuto si è opposto alla petizione, sostenendo che l’attrice avrebbe saputo della mancata iscrizione del diritto di passo prima che lo scorporo fosse ceduto a terzi, e che comunque essa, contrariamente a quanto da lei asserito, non avrebbe subito alcun danno, oppure un eventuale pregiudizio non sarebbe riconducibile alla mancata iscrizione.
C. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità delle norme sul contratto di mandato, ha ritenuto che la mancata iscrizione del diritto di passo sarebbe ascrivibile anche a negligenza del convenuto e che l’attrice avrebbe comprovato di aver speso complessivi fr. 19’809.50.
Dovendosi riconoscere che tale spesa non era interamente legata alla sola questione del diritto di passo, ma riguardava al contrario altri litigi dell’attrice con il proprio vicino, si giustificherebbe di accollare al convenuto solo metà dell’indennizzo di fr. 10’000.-- pagato dall’attrice al vicino, e 1/3 delle spese giudiziarie, il tutto per complessivi fr. 8’240.-- oltre interessi.
E. Con l’appello in rassegna l’attore ha in sostanza ribadito la tesi secondo cui gli importi pagati dall’attrice non sarebbero in alcun modo in relazione alla questione del diritto di passo, così che nulla le sarebbe dovuto.
F. Delle osservazioni 14 giugno 1996 dell’attrice, nelle quali essa chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
In base all’art. 398 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).
In generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni cumulative (per tante: II CCA 22 aprile 1994 in re F.C. SA/F.; sulla responsabilità dell’avvocato: DTF 117 II 563 e segg.):
il mandante ha subito un danno;
il mandatario ha violato un dovere contrattuale;
esiste un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio subito dal mandante;
il mandatario ha commesso una colpa.
Il mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433).
Nel caso di specie, il convenuto a questo stadio della causa non solleva obiezioni circa l’esistenza di una negligenza da parte sua, ma contesta l’esistenza di un danno concreto riconducibile alla sua omissione.
Il Pretore ha ammesso l’esistenza di un pregiudizio complessivo per l’attrice di fr. 19’809.50, di cui:
fr. 10’544.-- di indennità riconosciuta in sede transattiva e quota parte delle spese di giudizio del Tribunale federale (doc. C);
fr. 8’178.-- per note professionali dell’avv. __________ (plico doc. D);
fr. 487.50 per un’altra nota dell’avv. __________ (doc. E);
fr. 600.-- di spese di procedura avanti al Tribunale amministrativo (doc. F).
Di questo importo il Pretore, a titolo equitativo, ha riconosciuto all’attrice la metà dell’importo della transazione e 1/3 delle spese giudiziarie, per un totale di fr. 8’240.--.
Stante infatti il suddetto onere probatorio a carico del procedente circa l’esistenza del danno e del nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il danno (cfr. consid. 1), non vi è spazio per soluzioni equitative, ipotizzabili nell’ambito dell’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, allorché, come nella specie, da una parte può essere determinata con migliore precisione l’incidenza delle diverse vicissitudini giudiziarie dell’attrice (e perciò anche quella inerente il recupero del diritto di passo) sul danno complessivo, e d’altra parte non può essere sostenuto che tutte le altre procedure sarebbero conseguenti proprio alla questione del diritto di passo.
4.1 E infatti, l’esame della documentazione prodotta, completa nell’ottica della quantificazione del danno ma non ai fini della determinazione della natura delle liti, permette di stabilire, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, che la lite sul diritto di passo non è stata la prima o la principale di quelle affrontate dai vicini, ma piuttosto una conseguenza delle prime liti, addotto dall’opponente dell’attrice quale ulteriore argomento a sostegno della sua posizione globale (cfr. deposizione __________, pag. 2).
Questo risulta con chiarezza se solo si pensa che non risulta esservi stata alcuna procedura giudiziaria di merito volta all’accertamento dell’esistenza di un diritto di passo necessario, ma unicamente un’azione possessoria intesa ad inibire al vicino dell’attrice la concretizzazione della minaccia, mai attuata, di impedire l’accesso al fondo (doc. L).
Del resto, benché la questione del diritto di passo stia al primo posto nella transazione conclusa dalle parti avanti al Tribunale federale (doc. C), l’Alta corte era stata adita per altro motivo che non quello del passaggio, come peraltro si può dedurre dal fatto che l’indennità prevista dalla transazione è esplicitamente dichiarata essere “una prestazione forfetaria a tutti i lavori di sistemazione della strada, compresa la copertura, previsti dal preventivo 9 ottobre 1989”, e non il compenso per la concessione del diritto di passo (concordante in tal senso la deposizione __________).
4.2 Stante questa diversa situazione rispetto a quella ritenuta dal Pretore, nulla può essere addebitato al convenuto dell’importo di fr. 10’000.-- pagato dall’attrice a titolo transattivo e per le spese di quella procedura.
Allo stesso modo, nulla può essere riconosciuto sulle note d’onorario doc. D pag. 1, 2 e 4, e sulla tassa di giustizia di fr. 600.-- del Tribunale amministrativo (doc. F), trattandosi con ogni evidenza di questioni estranee a quella del diritto di passo.
4.3 La nota d’onorario doc. D, pag. 3, è invece parzialmente correlata alla fattispecie, figurandovi quale prestazione “istanza possessoria con domanda superprovvisionale in Pretura, 1.a udienza”, mentre nulla può essere attribuito per “causa di merito in Pretura: petizione, replica, ecc.”, non essendoci prove che si tratti di questione pertinente.
Anche la nota doc. E merita parziale riconoscimento per “procedura iscrizione servitù a RF; esame pratica __________ ”.
A mente di questa Camera, l’allestimento dell’allegato doc. L (nota doc. D, pag. 3) giustifica spese e onorari per fr. 1’500.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 300.-- (doc. F e doc. M), mentre la nota doc. E può essere ammessa in misura di fr. 300.--.
Il convenuto è perciò debitore dell’attrice per complessivi fr. 2’100.-- oltre interessi.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e indennità delle due sedi seguono la preponderante soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 maggio 1996 dell’avv. __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 11 aprile 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente:
L’avv. __________, è condannato a pagare a __________ fr. 2’100.-- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 1991.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono a carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 400.-- per indennità parziale della procedura d’appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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