AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.91
Data decisione, Autorità: 09.07.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00091
Lugano 9 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile -inc. no. 2243 (OA.96.00028) della Pretura del distretto di Leventina- promossa con petizione 17 febbraio 1993 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 32’500.- oltre interessi a titolo di onorario dell’architetto;
domanda a cui il convenuto si è opposto con risposta ed azione riconvenzionale 14 aprile 1993, con cui a sua volta ha postulato la condanna di controparte al pagamento di fr. 1.- oltre interessi, somma che egli si è riservato di adeguare nel prosieguo di causa;
domanda riconvenzionale cui l’attrice si è opposta;
ed ora sull’istanza 15 marzo 1996 con cui il convenuto ha chiesto che fosse accertata la nullità della perizia giudiziaria o in subordine del complemento di perizia, e che il Pretore ha integralmente respinto con decreto 28 marzo 1996;
appellante la parte convenuta con atto di appello 25 aprile 1996, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, con il quale si chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che nuovamente sia accertata la nullità della perizia giudiziaria; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l’attrice con osservazioni 21 maggio 1996 ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
A. Nell’ambito della causa promossa con petizione 17 febbraio 1993 dallo studio di architettura __________ nei confronti del signor __________ ed avente per oggetto l’onorario per la progettazione e per la direzione lavori inerente l’edificazione di un capannone industriale, il Pretore con ordinanza 13 ottobre 1994 ha incaricato l’arch. __________ di allestire la perizia giudiziaria.
Il referto peritale è stato versato agli atti in data 27 giugno 1995, mentre un complemento di perizia, allestito in un secondo momento su richiesta delle parti, è stato intimato il 29 gennaio 1996.
B. Con scritto 13 febbraio 1996 il convenuto faceva notare al giudice che, in occasione del sopralluogo per l’allestimento del complemento di perizia, sul posto, oltre al perito, era pure presente un ingegnere: egli ha pertanto chiesto al perito di indicare i motivi di tale presenza nonché il ruolo svolto da quel tecnico. In risposta a tale scritto, il perito ha precisato di aver ritenuto auspicabile la consulenza di un ingegnere -come del resto chiesto a suo tempo dallo stesso convenuto- al fine di garantire alla perizia i migliori presupposti deontologici, atteso oltretutto che egli di accertamenti come quelli concretamente oggetto dell’esame supplementare si era occupato in precedenza solo in un’unica occasione.
C. Preso atto delle spiegazioni fornite dal perito, con istanza 15 marzo 1996 il convenuto ha chiesto che fosse accertata la nullità della perizia giudiziaria o in subordine del complemento peritale, in quanto il perito aveva fatto capo ad un ingegnere, senza che la circostanza fosse stata preavvisata alla parte e senza che di ciò fosse fatta menzione nel referto di completazione: trattandosi, a suo modo di vedere, di una questione importante e non di un semplice dettaglio, l’intervento di una persona che non fosse l’arch. __________ andava annunciata e formalizzata, investendo semmai della qualità di perito anche l’ingegnere designato.
D. Con scritto 22 marzo 1996 l’attrice si è opposta all’istanza, rilevando come controparte già al momento dell’introduzione dell’istanza di delucidazione della perizia fosse al corrente del fatto che il perito si era in precedenza appoggiato ad un ingegnere: a quel momento il convenuto non aveva tuttavia ritenuto di censurare quella circostanza, ratificando implicitamente il modo di procedere adottato dal perito; oltretutto, sempre a quel momento, proprio la parte convenuta aveva nuovamente consigliato al perito di far eventualmente capo ad un ingegnere per gli accertamenti supplementari che si sarebbero imposti.
E. Con decreto 28 marzo 1996 il Pretore ha respinto l’istanza volta ad accertare la nullità del complemento peritale.
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la presenza dell’ingegnere non era servita per l’elaborazione del complemento di perizia; che il perito aveva sottoscritto come proprie le conclusioni in merito agli accertamenti complementari; che la partecipazione dell’ingegnere -siccome marginale- sarebbe comunque stata autorizzata dal giudice e in ogni caso il farvi capo rientrava tra le facoltà implicitamente concesse al perito; che inoltre con l’eccezione in esame non venivano neppure contestate le conclusioni cui il perito era giunto; che infine la stessa appariva tardiva, in quanto avrebbe potuto essere sollevata già in occasione del sopralluogo o comunque prima dell’allestimento del referto complementare.
F. Con appello 25 aprile 1996, cui il Pretore in data 30 aprile 1996 ha concesso l’effetto sospensivo richiesto, il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che sia accertata la nullità della perizia con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante sostiene nuovamente che l’intervento dell’ingegnere era tutt’altro che marginale, per cui si imponeva di formalizzare la sua posizione attribuendogli pure la qualità di perito: il non averlo fatto comportava senz’altro la nullità della perizia.
G. Delle osservazioni 21 maggio 1996 della parte attrice con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Sulla base dell’art. 4 Cost. la dottrina e la giurisprudenza hanno sviluppato il principio fondamentale di ogni procedura, federale e cantonale, che si concretizza nel diritto delle parti di essere sentite. Questo diritto è alla base anche di innumerevoli norme del CPC ticinese: la sua portata è tale che la sua lesione trova sanzione nella nullità dell’atto procedurale compiuto (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC). Il giudice, da un lato, lo deve rispettare sia in termini generali sia in conformità con le norme di rito che ne esplicano gli effetti; d’altro canto deve vigilare che il processo si svolga secondo questi canoni fondamentali, anche al di fuori degli atti che egli stesso compie: in tale ottica, ogni atto procedurale carente in questo senso deve essere rilevato e sanzionato d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC; IICCA 19 gennaio 1993 in re A./M.).
Il perito giudiziario viene di regola assunto per supplire alla carente conoscenza del giudice chiamato a valutare questioni di fatto che esigano nozioni specialistiche, in particolare tecniche (cfr. art. 247 cpv. 1 CPC; Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in Rep. 1994 p. 161): egli ha per principio funzione ausiliaria e deve conformarsi al mandato ricevuto. L’incarico ha carattere personale e di conseguenza il perito deve provvedere in proprio alle indagini ed ai rilievi necessari per poter assolvere il suo compito: è comunque sicuramente ammissibile che egli, per una limitata ricerca di preparazione, possa utilizzare del personale ausiliario, sotto la sua responsabilità e controllo (Cocchi, op. cit., p. 167); se però i bisogni dell’accertamento peritale interessano un altro ambito scientifico, allora sarà sempre necessaria, per poter coinvolgere un altro esperto, l’autorizzazione del giudice all’esecuzione di una subperizia oppure, a dipendenza delle singole fattispecie, nella forma della nomina di un altro perito il quale condurrà singolarmente gli accertamenti che toccano la sua specifica competenza professionale o ancora nell’affiancare al perito già nominato un altro in modo da costituire un collegio peritale.
Il nostro codice di rito non indica quali siano i mezzi di cui il perito dispone concretamente per svolgere il suo mandato: la dottrina lascia tuttavia al giudice la facoltà di indicarli a seconda delle informazioni chieste allo specialista. È comunque pacifico che egli possa avere visione di tutti gli atti dell’incarto; il giudice può inoltre definire fin dove il perito possa tener conto di documenti o oggetti da ispezionare che si trovino in possesso delle parti, oppure non siano stati prodotti agli atti (cfr. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 350): in altre parole, il perito può eventualmente spingere l’indagine oltre la documentazione già prodotta, ma in ogni caso necessita dell’autorizzazione del giudice (Cocchi, op. cit., p. 168).
Anche nei casi in cui il legislatore prevede che il perito possa agire con una certa autonomia procedurale, quest’ultimo non è tuttavia completamente libero di stabilire le modalità per svolgere il mandato: il suo ruolo di ausiliario del giudice gli impone, al contrario, il rispetto delle regole fondamentali del processo, segnatamente del diritto delle parti ad essere sentite e del principio del contraddittorio (sentenza IICCA citata).
A giudizio di questa Camera, tenuto conto delle particolarità della vertenza, tale circostanza di per sé non è sufficiente per poter ammettere la nullità della perizia o eventualmente del complemento peritale.
3.1 Va innanzitutto osservato che l’intervento dell’ingegnere -così almeno risulta dalle dichiarazioni del perito- è stato unicamente di carattere consultivo ed ausiliario e non intendeva quindi scavalcare in alcun modo le competenze che spettavano a quest’ultimo e di cui questi indubitabilmente già disponeva: prova ne è che per l’allestimento del primo referto il perito ha ritenuto di far ricorso al parere di un ingegnere (ma non in modo esclusivo, “anche”) unicamente per la determinazione degli onorari dovuti all’attrice per la parte di attività ingegneristica da lei svolta (verbale 4 ottobre 1995 p. 2), mentre per l’elaborazione del complemento di perizia egli si è permesso chiedere una consulenza all’ingegnere per il semplice motivo che egli in una sola occasione (ma pur sempre) aveva avuto modo di presenziare alle prove di compressibilità di un pavimento industriale (lettera 17 febbraio 1996).
La marginalità della partecipazione dell’ingegnere -provata altresì dal fatto che nei referti non si menzionano particolari tecnici che potrebbero essere stati riferiti da quest’ultimo, e non da ultimo dal fatto che il costo della consulenza non è stato neppure posto a carico dalle parti- esclude che la circostanza, di scarsa rilevanza per raffronto alla portata globale della perizia, possa aver concretamente influito sul giudizio peritale (Cocchi, op. cit., p. 167) e così eventualmente comportare la nullità della perizia stessa.
3.2 Il fatto che il convenuto abbia eccepito la nullità della perizia rispettivamente del suo complemento solo nel marzo 1996 si configura inoltre come un chiaro abuso di diritto.
Dagli atti di causa si è infatti potuto evincere che già nel luglio 1995, al momento cioè dell’inoltro dell’istanza di delucidazione della perizia da parte sua, il convenuto era a conoscenza del fatto che il perito si era fatto assistere da un ingegnere (cfr. istanza 13 luglio 1995 p. 3): a quel momento egli non ha tuttavia ritenuto di eccepire l’eventuale nullità della perizia, ratificando così implicitamente il modo in cui il perito aveva sino ad allora proceduto. Ma vi è di più: sempre in quell’istanza (p. 3) egli ha pure chiesto che al momento dell’effettuazione degli ulteriori accertamenti di fatto che si sarebbero imposti il perito fosse (nuovamente) coadiuvato da un ingegnere.
Stando così le cose, è sicuramente contrario al principio della buona fede (“venire contra factum proprium”; cfr. IICCA 24 marzo 1994 in re C./C.R. & Co., 16 agosto 1994 in re I. e llcc./A. e llcc. con rif.; Riemer, Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna e Zurigo 1987, p. 90 e segg.) rimproverare ora il perito per aver fatto capo ad una collaborazione tecnica, quando tale modo di procedere è stato dapprima implicitamente ratificato dalla stessa parte convenuta ed in seguito è stato addirittura nuovamente consigliato dalla stessa.
3.3 Nella misura in cui l’eccezione di nullità si fonda sull’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC -mentre le fattispecie di cui alle lett. a e c non si attagliano minimamente al caso concreto- che commina la nullità degli atti di procedura se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere (norma che altro non fa che concretizzare il diritto di essere sentiti sancito a livello federale dall’art. 4 Cost.), è infine chiaro che il convenuto non potrebbe in ogni caso prevalersene, atteso che egli ha comunque potuto presenziare ai due sopralluoghi ai quali partecipò anche l’ingegnere (cfr. istanza di delucidazione 13 luglio 1995 p. 3, ove il convenuto riferisce per la prima volta della presenza di un ingegnere; cfr. pure la lettera 13 febbraio 1996 in cui il patrocinatore del convenuto riferisce come il suo cliente abbia notato la presenza del medesimo ingegnere in occasione dell’effettuazione degli interventi oggetto del complemento di perizia). Con il che, il suo diritto di essere sentito è già stato sicuramente salvaguardato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 25 aprile 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 280.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 300.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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