AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.89
Data decisione, Autorità: 15.07.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00089
Lugano 15 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.237 (inc. n. 12'353) della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 17 febbraio 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 66’952.30 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda ridotta a fr. 46’588.40 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 20 marzo 1996 ha accolto per fr. 24’089.40 oltre interessi;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 25 aprile 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 46’588.40 oltre interessi;
Mentre il convenuto con osservazioni del 10 giugno 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice nel corso del 1991 su richiesta del convenuto ha eseguito opere da capomastro nell’ambito della costruzione di una casa di abitazione a __________.
A fronte di un’offerta di fr. 146’486.95, l’attrice ad opera eseguita ha presentato una liquidazione finale di fr. 216’952.30, giustificandosi con l’esecuzione di maggiori opere a misura e di opere supplementari, fatturate a regia.
Tenuto conto degli acconti versati per fr. 150’000.--, il saldo in favore dell’attrice sarebbe di fr. 66’952.30 oltre interessi, importo oggetto della petizione in rassegna.
B. Nella risposta del 16 aprile 1993 il convenuto si è opposto alla petizione adducendo la difettosità dell’opera e il superamento ingiustificato sia del preventivo, che della fattura rettificata dalla direzione dei lavori per fr. 154’089.40 di lavori a misura e circa fr. 20’000.-- di lavori supplementari.
C. L’attrice ha in seguito contestato sia la pretesa difettosità dell’opera che la tempestività della notifica degli asseriti difetti, ma ha ridotto la propria pretesa a fr. 46’588.40 oltre interessi.
Il convenuto ha per sua parte mantenuto tutte le sue tesi ed eccezioni.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha ritenuto che esse avrebbero pattuito di remunerare le opere a misura previste dall’offerta con fr. 154’089.40.
Le opere a regia avrebbero un valore di fr. 54’690.--, ma si tratterebbe di opere non richieste e non approvate dal convenuto, che di conseguenza sarebbe tenuto a remunerale solo nella misura di fr. 20’000.-- da lui accettata.
Dal che il riconoscimento di una mercede globale dell’attrice di fr. 174’089.40, importo dal quale nulla potrebbe essere dedotto per la difettosità dell’opera in conseguenza della mancata prova della tempestività della notifica, e di conseguenza, tolti i fr. 150’000.-- già pagati dal convenuto, un saldo di fr. 24’089.40 oltre interessi in favore dell’attrice, somma per cui è stata accolta la petizione.
E. Con l’appello l’attrice chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 46’588.40 oltre interessi.
Contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, che avrebbe male apprezzato le prove offerte sul tema, le parti non avrebbero raggiunto alcun accordo circa l’ammontare della mercede delle opere a misura, mercede che dovrebbe perciò essere fissata in fr. 158’879.40, così come indicato dal perito, e non nei fr. 154’089.40 decisi dal Pretore.
Quo alle opere a regia, del valore di fr. 37’709.--, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice non si potrebbe ritenere il mancato consenso del convenuto alla loro esecuzione, ma solo alla loro retribuzione, essendo opinione del convenuto che le stesse fossero già incluse in quelle fatturate a misura.
F. Nelle osservazioni del 10 giugno 1996 il convenuto postula la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Dalle deposizioni testimoniali dell’arch. __________ e del capo cantiere __________, valido rappresentante dell’attrice in quel frangente, risulta che in occasione della discussione sul totale delle spettanze dell’attrice venne in effetti raggiunto almeno l’accordo sulle opere a misura, mentre a causa del protrarsi della discussione non fu possibile completare l’esame delle pretese per lavori a regia.
Contrariamente alla tesi dell’attrice, non risulta in alcun modo (e non certo per il solo fatto era in discussione l’intera mercede dell’opera) che il suo consenso sulla mercede a misura fosse in qualche modo condizionato al raggiungimento di un accordo anche sulla mercede delle regie.
Al contrario, dalle citate deposizioni testimoniali non emerge che il consenso dell’attrice sulla mercede a misura sia stato espresso con riserva, e del resto, sia per l’indipendenza tra di loro delle due pretese che per la stessa disponibilità dell’attrice di discutere la mercede a misura prima, e separatamente dalla mercede a regia, si deve ritenere, come rettamente deciso dal Pretore, che le parti abbiano inteso scomporre la questione globale della mercede in due distinti problemi, risolvibili separatamente.
Siffatta tesi è peraltro indirettamente confermata dall’esame delle cifre, dalle quali si constata che l’importo pattuito dalle parti era di poco inferiore (circa fr. 4’800.-- su fr. 158’800.-- e rotti) alla mercede oggettivamente stabilita come esatta dal perito, con il che non si deve in buona fede ritenere che la modesta concessione fatta nell’occasione dall’attrice fosse necessariamente condizionata al raggiungimento di un accordo globale sull’intera mercede.
L’accordo sull’esecuzione di modifiche o di supplementi all’opera, il cosiddetto “Abänderungsvertrag” (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 770 e segg.) è, come ogni altro, da ritenere valido dal momento che esiste consenso sui suoi punti essenziali, cioè l’opera modificata o supplementare e il principio dell’onerosità della sua esecuzione (art. 1 CO, art. 2 cpv. 1 CO; Gauch, opera citata, n. 380 e 381), e giova ricordare che detto consenso può per principio senz’altro essere espresso anche nella forma degli atti concludenti.
In quest’ambito, questa Camera ha già stabilito che allorché il committente, in prima persona oppure (a maggior ragione) rappresentato da un direttore dei lavori, è assiduamente presente sul cantiere, ed è perciò cosciente di ogni fase della realizzanda opera, la sua mancanza di opposizione alla realizzazione può essere intesa come ratifica dell’opera supplementare o modificata (in questo senso: II CCA 12 aprile 1994 in re B. SA/S.). La questione del consenso del committente non può perciò essere ricondotta e confusa, come sembra fare il Pretore, al problema della firma dei bollettini a regia, avendo questi piuttosto, se controfirmati, funzione di mezzo di prova dell’entità (e perciò della mercede) dell’opera supplementare (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 10).
In concreto, come rettamente osservato dall’appellante, si deve rilevare come mai prima della presente causa il committente o il progettista si siano opposti all’esecuzione di determinati lavori, o abbiano dichiarato che (a prescindere dalla sua difettosità) sarebbe stata fornita un’opera diversa da quella pattuita.
Al contrario, entrambi hanno riconosciuto la necessità di determinate opere supplementari, e nulla permette di concludere che essi non le abbiano effettivamente richieste all’attrice (così le deposizioni __________ e arch. __________) o che non le abbiano comunque ratificate.
La discussione circa queste opere è semmai emersa in sede di consuntivo, essendo comprensibile e legittimo desiderio del committente quello di spendere il meno possibile, dal che la contestazione non già dell’esecuzione in quanto tale delle opere a regia, ma della quantificazione della relativa mercede, richiesta dall’attrice in ragione di oltre fr. 56’000.-- e offerta dal convenuto limitatamente a fr. 20’000.--.
Il perito ha stabilito in fr. 37’709.-- la mercede per i lavori supplementari a regia (annesso al verbale di audizione del perito, pag. 48), importo dal quale non vi è motivo di divergere.
Essendo all’attrice già stati assegnati a questo titolo fr. 20’000.--, la sentenza deve essere riformata nel senso di aumentare la di lei mercede della differenza di fr. 17’709.-- oltre interessi.
Ne consegue il parziale accoglimento dell’appello ai sensi dei considerandi.
La pretesa dell'appellato di veder compensato un eventuale maggior credito riconosciuto dall'appellante, come anzi avviene, con il risarcimento per i difetti (che il Pretore non ha considerato perchè notificati tardivamente) non può evidentemente essere esaminata poichè, correttamente, avrebbe dovuto far oggetto di un appello (pincipale od adesivo) siccome volta a modificare il dispositivo della sentenza di prima sede.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 25 aprile 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 20 marzo 1996 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare a __________, fr. 41’798.40 oltre interessi al 5% dal 7 marzo 1992.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 13 novembre 1992 dell’UEF di Mendrisio.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 2’300.-- sono a carico dell’attrice per 11/30 e del convenuto per 19/30.
Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 1’400.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 2/11 e per 9/11 sono a carico del convenuto, il quale rifonderà all’attrice fr. 1’200.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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