AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.87
Data decisione, Autorità: 08.07.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00087
Lugano 8 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1049 (inc. n. 1469) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 11 giugno 1992 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 41’682.35 oltre interessi a seguito di gestione d’affari senza mandato;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 25 marzo 1996 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 23 aprile 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni del 23 maggio 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il convenuto nel 1987 ha venduto a tale __________ una vettura da competizione __________ di proprietà dell’attore al prezzo di DM 50’000.--.
La vettura è stata pagata dall’acquirente con un assegno della __________ di pari importo (doc. A), assegno che il convenuto ha consegnato all’attore.
L’attore ha regolarmente incassato l’assegno presso la __________ a la quale, a fronte del rifiuto della banca tedesca di onorare l’assegno per l’opposizione del mandante, ha successivamente addebitato il conto dell’attore di fr. 41’682.35.
B. Con la petizione l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dei predetti fr. 41’682.35 oltre interessi.
Anche se l’attore ha successivamente consentito alla vendita, il convenuto non potrebbe essere ritenuto validamente liberato dai suoi obblighi nei di lui confronti con la consegna di un assegno in seguito bloccato dal venditore, e rimarrebbe perciò debitore dell’importo in questione, il cui pagamento sarebbe stato peraltro da lui esplicitamente promesso.
C. Il convenuto nella risposta del 17 ottobre 1992 si è opposto alla petizione, rilevando che nulla gli potrebbe essere rimproverato.
Stante il possesso di un assegno coperto, la banca non avrebbe potuto sottrarsi al pagamento, e comunque l’attore avrebbe facilmente potuto adire il giudice con la certezza del successo.
Il convenuto avrebbe per sua parte fatto tutto quanto si poteva da lui pretendere, con il che egli sarebbe libero da ogni impegno, e ogni eventuale azione nei suoi confronti sarebbe peraltro prescritta.
D. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che il convenuto con la consegna all’attore di un valido assegno si sarebbe liberato dall’obbligo di versargli il corrispettivo della vendita della vettura, mentre sarebbe stato l’acquirente __________ ad agire scorrettamente, bloccando un assegno posto all’incasso da una terza persona.
Non potendosi nemmeno ritenere provata l’esistenza di un successivo impegno del convenuto nei confronti dell’attore alla rifusione dell’importo in questione, la petizione sarebbe di conseguenza da respingere.
F. Con tempestivo gravame datato 23 aprile 1996 l’attore ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione.
Il Pretore avrebbe ammesso a torto la liberazione del convenuto mediante consegna del noto assegno, visto che il suo obbligo consisteva nel versamento all’attore del prezzo in denaro della vendita della vettura.
Non si potrebbe per contro ammettere l’esistenza di un obbligo dell’attore di procedere nei confronti dell’acquirente, mentre sarebbe piuttosto da ammettere l’esistenza di un successivo impegno del convenuto al pagamento della somma in questione, e questo sia per atti concludenti, ovvero per il fatto che il convenuto intervenne presso l’acquirente quando fu rifiutato il pagamento dell’assegno, sia per esplicita volontà del convenuto, così come risulterebbe dalla deposizione del teste __________.
G. Delle osservazioni 23 maggio 1996 del convenuto, che chiede la reiezione dell’appello protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
E’ perciò pacifico che la corretta esecuzione del mandato da parte del convenuto comportava per lui l’obbligo di consegnare all’attore il prezzo della vendita.
2.1 Vero è invece, contrariamente all’opinione del convenuto e del Pretore, che salvo diverso accordo la consegna di un assegno non costituisce di per sé il corretto adempimento di un’obbligazione pecuniaria ex art. 84 CO (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, Basilea, 1992, n. 4 ad art. 84 CO; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 6. edizione, vol. 2, Zurigo, 1995, n. 2315, 2343, 2444; Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2, Zurigo, 1974, pag. 3). Ne consegue che il convenuto, in linea di principio, consegnando un assegno invece di denaro contante non ha correttamente assolto il mandato, e risponde perciò delle conseguenze della sua inadempienza (Fellmann, Berner Kommentar, n. 186 e 328 e segg. ad art. 398 CO).
2.2 Si potrebbe obiettare che anche questa particolare forma di pagamento è stata ratificata dall’attore nell’ambito della ratifica del contratto.
L’onere della prova per l’esistenza di un simile consenso spettava al convenuto, e sul tema nulla è stato addotto se non le dichiarazioni dello stesso attore, dalle quali sembra però di evincere che il consenso fu limitato all’avvenuta vendita e al prezzo pattuito, ma non anche alle modalità di pagamento (cfr. petizione, punto 4, pag. 3; replica, punto 4, pag. 8; conclusioni, punto 4, pag. 7).
Ma anche volendo ammettere, contrariamente alle apparenze, che l’attore avrebbe inteso accettare anche il pagamento per mezzo di un assegno bancario, tale assenso andrebbe comunque interpretato secondo il principio dell’affidamento. Si potrebbe perciò al limite ammettere che l’attore, accettando tale forma di pagamento, avrebbe accettato di assumersi i rischi legati al rifiuto del pagamento dell’assegno per l’indisponibilità di fondi del traente a sua copertura, ma non certo anche il rischio di vedersi rifiutato il pagamento, a ragione o a torto, in conseguenza di debiti del convenuto nei confronti del traente, come è invece accaduto (cfr. rogatoria __________, risposta a domande 4 e 11 e controdomanda 2).
2.3 Si deve perciò in ogni caso giungere alla conclusione secondo cui il convenuto non ha assolto correttamente i propri obblighi contrattuali nei confronti dell’attore.
In generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni cumulative (per tante: II CCA 27 marzo 1996 in re D./F.F. SA):
il mandante ha subito un danno;
il mandatario ha violato un dovere contrattuale;
esiste un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio subito dal mandante;
il mandatario ha commesso una colpa.
Il mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433).
Il convenuto, per sua parte, non ha dimostrato che non avrebbe costituito negligenza da parte sua l’accettazione di un assegno al portatore in luogo di denaro contante pur sapendo che l’acquirente vantava ingenti pretese nei suoi confronti, e che perciò non poteva essere escluso che egli avrebbe in qualche modo tentato di impedire l’incasso di detto assegno.
Non potendosi ammettere l’intervenuta prescrizione della pretesa dell’attore, soggetta al termine ordinario di prescrizione di 10 anni (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 33 ad art. 398 CO), la petizione deve trovare accoglienza per fr. 41’682.35 oltre interessi al 5% (e non al 7%, come immotivatamente chiesto dall’attore) dal 17 settembre 1987, data dell’evento dannoso (doc. D).
Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 aprile 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 marzo 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare a __________, fr. 41’682.35 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 1987.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attore fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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