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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.83
Data decisione, Autorità: 08.07.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00083
Lugano 8 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.251 (inc. n. 1749) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 2 agosto 1993 da
contro
con cui l’attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di un debito di fr. 8’651’723 oltre interessi, e dell’inesistenza del diritto al pegno manuale detenuto dalla convenuta a garanzia dell’asserito debito;
E ora sull’istanza di assistenza giudiziaria 22 marzo 1996 dell’attore, istanza alla quale la convenuta si è opposta e che il Pretore con decreto 12 aprile 1996 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 18 aprile 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza;
Mentre la convenuta con osservazioni 3 maggio 1996 postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Considerato
in fatto ed in diritto
che la convenuta con precetto esecutivo in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________ dell’UE di Lugano ha escusso l’attore per fr. 8’651’983.-- oltre interessi (doc. B);
che al precetto in questione è stata interposta generica opposizione;
che siffatta opposizione si intende per costante giurisprudenza unicamente quale contestazione dell’esistenza del credito, ma non anche del diritto di pegno (per tante: CEF 28 luglio 1993 in re M./S. Bank);
che l’opposizione è stata rigettata in via provvisoria dal Pretore in data 10 novembre 1992;
che l’appello avverso la decisione pretorile è stato respinto dalla Camera di esecuzione e fallimenti di questo tribunale il 14 luglio 1993, e il ricorso di diritto pubblico presentato contro la decisione della CEF è stato respinto dalla II Corte Civile del Tribunale federale il 18 novembre 1993;
che il 2 agosto 1993 l’attore ha introdotto azione di disconoscimento, con cui in via principale ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito e, per una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 6’600’000.-- detenuta dalla creditrice, del diritto di pegno, e in via subordinata l’accertamento dell’inesigibilità del credito e dell’inesistenza del predetto pegno;
che la convenuta si è opposta alla petizione;
che il 19 dicembre 1994 l’attore ha presentato una prima istanza di assistenza giudiziaria;
che la stessa è stata respinta dal Pretore con decreto 6 aprile 1995;
che l’appello 5 maggio 1995 dell’attore avverso il decreto pretorile è stato respinto da questa Camera in data 19 giugno 1995;
che questa Camera, senza esaminare il requisito della possibilità di esito favorevole della causa incoata, ha negato nel proprio giudizio che l’attore sia in condizione di indigenza, essendo in particolare stati accertati l’esistenza di sostanza immobiliare di proprietà dell’attore a __________ suscettibile di essere ulteriormente gravata con mutui ipotecari, e il recente acquisto da parte del richiedente di ben 9 appartamenti;
che il ricorso di diritto pubblico presentato dall’attore contro tale decisione è stato respinto il 6 ottobre 1995 dalla II Corte Civile del Tribunale federale;
che il 22 marzo 1996 l’attore ha presentato una nuova richiesta di assistenza giudiziaria, adducendo in base a nuova documentazione (già esibita al Tribunale federale, ma da esso non esaminata), l’impossibilità di ottenere ulteriori finanziamenti dalle banche;
che il Pretore con decreto 12 aprile 1996 ha respinto la richiesta, rilevando che la nuova documentazione offerta non suffragherebbe modifiche significative della situazione che ha condotto alla reiezione della precedente istanza;
che con appello 18 aprile 1996 l’attore ribadisce la propria richiesta, in base alle prefate argomentazioni;
che sul requisito dell’indigenza in questo caso concreto rimangono in linea di principio valide tutte le argomentazioni già esposte a sostegno della sentenza 19 giugno 1995 di questa Camera;
che la nuova documentazione invocata dal richiedente (certificato del Municipio di __________; lettera 14 luglio 1995 della __________ e lettera 18 luglio 1995 della __________) non inficia in alcun modo la validità di quelle argomentazioni;
che in effetti nessuna forza probatoria può essere conferita a detto certificato in presenza della nota sostanza immobiliare di __________;
che il rifiuto delle due banche interpellate alla concessione di nuovi mutui ipotecari è stato motivato dal fatto che l’attore invece di chiedere un mutuo sufficiente alla copertura delle spese presumibili della causa ha postulato la concessione di un nuovo credito di ben fr. 800’000.-- (cfr. doc. A94 e A96), eccedendo così manifestamente la soglia di copertura di 2/3 del valore complessivo dei fondi indicata dal Tribunale federale nella sentenza del 6 ottobre 1995 quale limite ragionevole entro il quale le banche dovrebbero accordare finanziamenti (consid. 3, pag. 5);
che il rifiuto degli istituti bancari, provocato dall’attore medesimo, è perciò ininfluente ai fini dell’esame della presente istanza;
che la stessa, come la precedente, deve perciò essere respinta per l’assenza del requisito dell’indigenza;
che ad ogni buon conto, a scanso di ulteriori, infondate iniziative dell’attore, l’istanza andrebbe respinta anche per la mancanza di possibilità di esito favorevole della causa;
che la domanda concernente l’asserita inesistenza del diritto di pegno appare a prima vista addirittura irricevibile per l’omessa opposizione al precetto esecutivo sul vantato diritto di pegno;
che asserire l’inesistenza del debito pare a prima vista ai limiti del temerario, essendo del tutta pacifica l’avvenuta erogazione all’attore di un mutuo di fr. 8’000’000.-- produttivo di interessi;
che anche tesi dell’inesigibilità del debito risulta ad un primo sommario esame destituita da fondamento;
che si deve in effetti considerare che l’azione di disconoscimento, in quanto azione di diritto materiale, non consiste in un’ulteriore verifica del fondamento del giudizio di rigetto dell’opposizione (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5. edizione, Berna, 1993, § 19, n. 62, 72);
che perciò le obiezioni dell’attore sul tema dell’asserita inesigibilità del credito al momento della presentazione della domanda di esecuzione sono irrimediabilmente superate dal fatto che il giudice del disconoscimento può considerare che lo stesso avvio di una procedura esecutiva costituisce valida espressione della volontà della creditrice di non mantenere il rapporto di mutuo;
che comunque il Tribunale federale nel giudizio del 18 novembre 1993 ha stabilito che già al momento in cui la convenuta ha escusso l’attore non vi erano più elementi che potessero far concludere per la volontà da parte della banca di mantenere il rapporto di conto corrente (consid. 4c, pag. 7);
che in simili circostanze l’azione di disconoscimento pare a prima vista priva di possibilità di successo, e volta unicamente a procrastinare il momento della restituzione della somma mutuata;
che perciò manca anche il secondo presupposto di cui all’art. 155 CPC per la concessione dell’assistenza giudiziaria;
che di conseguenza l’appello, manifestamente infondato, deve essere respinto;
che tassa di giustizia, spese e ripetibili di questa procedura seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 aprile 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
sono a carico dell’appellante, il quale rifonderà all’attrice fr. 300.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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