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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.184
Data decisione, Autorità: 24.06.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. DSS quale istante
Incarto n. 60.2015.184
Lugano 24 giugno 2015/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sulle istanze 20/21.05.2015 e 26/27.05.2015 presentate dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere ad una sentenza, nel frattempo passata in giudicato,
premesso che la richiesta 20.05.2015 è stata inviata, via e-mail, al Tribunale penale cantonale il medesimo giorno, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 20/21.05.2015 (unitamente alla sentenza 29.08.2013 e all’errata corrige 25.11.2013), senza formulare osservazioni in merito;
premesso inoltre che la medesima richiesta datata 26.05.2015 è stata inviata alla Corte di appello e di revisione penale, cui è giunta lo stesso giorno, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 26/27.05.2015, senza formulare particolari osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Per quanto interessa la fattispecie qui in esame, __________ è stato ritenuto autore colpevole di lesioni semplici ("per avere, a __________, il __________, afferandola con violenza per le mani, strattonandola fino a farla cadere a terra piangente, intenzionalmente cagionato un trauma contusivo alla mano destra di PI 2, nata nel __________", dispositivo 2.5.1.) e di ingiuria ("per avere, a __________ e in altre località del Canton Ticino, nel periodo __________, in 9 occasioni, sputando in faccia o utilizzando epiteti, intenzionalmente offeso l’onore di terze persone", dispositivo 2.8.) ed è stato, tra l’altro, condannato a versare a PI 2, a titolo di risarcimento per torto morale, l’importo di CHF 5'000.-- (dispositivo 7.3.). Per il rimanente delle loro pretese gli accusatori privati sono stati rinviati al competente foro civile (dispositivo 11.) [inc. TPC __________].
I predetti dispositivi, in assenza d’impugnazione, sono passati in giudicato (sentenza __________ della Corte di appello e di revisione penale, p. 43, inc. CARP __________, __________, pubblicata anche sull’apposito sito del Cantone).
Come esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale e la Corte di appello e di revisione penale non hanno presentato osservazioni in merito alla presente domanda.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Il IS 1 applica la Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (di seguito LAV) e la Legge cantonale di applicazione e complemento (RL 3.3.3.5, di seguito LACLAV). Esso è in particolare competente a decidere il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi ai sensi dell’art. 16 LAV, a decidere sulle richieste d’indennizzo e riparazione morale presentate ai sensi dell’art. 5 LACLAV, a stabilire l’acconto ai sensi dell’art. 21 LAV e deciderne il rimborso ai sensi dell’art. 7 OAVI e ad emanare le direttive relative all’entità delle prestazioni riconosciute di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi (art. 1 cpv. 2 lit. a - lit. d RLACLAV).
Le norme sull’indennizzo e sulla riparazione morale per il danno subito da parte del Cantone sono in particolare sancite dagli art. 19 ss. LAV (indennizzo), dagli art. 22-23 LAV (riparazione morale) e dagli art. 24 ss. LAV (disposizioni comuni).
La domanda di indennizzo e/o riparazione morale va presentata dalla vittima all’autorità competente nei termini e alle condizioni previsti dagli art. 24 ss. LAV; il Consiglio di Stato stabilisce una procedura semplice, rapida e gratuita (art. 5 cpv. 1 e 2 LACLAV).
Di conseguenza, nel rispetto del diritto di essere sentito e della sfera privata/personale delle persone coinvolte nel procedimento penale in questione che riguarda altre fattispecie che esulano dalla presente, la sentenza __________ (inc. TPC __________) viene trasmessa, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente decisione unicamente con i passaggi relativi alla fattispecie che concerne PI 2.
Va da sé che i collaboratori del IS 1 sono tenuti al segreto d’ufficio.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LAV, la LACLAV, il RLACLAV ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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