AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.79
Data decisione, Autorità: 13.05.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00079
Lugano 13 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa inc. no. DI.96.00289 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, in materia di riconoscimento di decisione estera, promossa con istanza 14 marzo 1996 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto che fosse dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo 19 settembre 1995 della Pretura di __________, con il quale al qui convenuto veniva ingiunto il pagamento di complessive Lit. 19’689’600 oltre accessori;
Domanda che il Pretore ha accolto con pronunciato del 20 marzo 1996;
Da cui l’opposizione 15 aprile 1996 del convenuto, che ha chiesto la reiezione dell’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Sentite le parti all’udienza del 30 aprile 1996;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
Ritenuto
in fatto
A. Con istanza 14 marzo 1996 la __________ ha postulato l’ottenimento della dichiarazione di esecutività in Svizzera ai sensi dell’art. 31 della Convenzione di Lugano (in seguito detta: ConvLug.) del decreto ingiuntivo emanato il 19 settembre 1995 dalla Pretura di __________, con il quale al signor __________ a, qui convenuto, veniva ingiunto il pagamento di complessive Lit. 19’689’600 oltre accessori.
B. Nella propria decisione del 20 marzo 1996 il Pretore, data l’applicabilità alla fattispecie della Convenzione di Lugano, ha ritenuto che la decisione italiana fosse perfettamente conforme alle esigenze poste dalla convenzione stessa: il giudizio estero era infatti esecutivo, non appariva contrario all’ordine pubblico svizzero, era stato regolarmente notificato al convenuto contumaciale e non violava in alcun modo le disposizioni dell’art. 28 ConvLug.. Da qui l’accoglimento dell’istanza.
C. Con opposizione 15 aprile 1996 __________ ha postulato la reiezione dell’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
A suo dire, innanzitutto, il decreto ingiuntivo di cui l’istante chiedeva il riconoscimento non costituiva una decisione ai sensi dell’art. 25 ConvLug., tale cioè da essere oggetto di una procedura di exequatur, trattandosi per contro di un atto preconfezionato dalla parte stessa: il riconoscimento di un simile atto, che altro non era che un semplice ordine di pagamento sulla base di una fattura, urterebbe clamorosamente l’ordine pubblico svizzero ai sensi dell’art. 27 n. 1 ConvLug.; la decisione italiana doveva inoltre essere censurata siccome emanava da un giudice incompetente (art. 28 ConvLug.): il decreto, in effetti, non ossequiava gli art. 2 cpv. 1 e 20 ConvLug., mentre in virtù dell’art. 1bis del protocollo n. 1 ConvLug. la Confederazione Svizzera si era riservata il diritto di non riconoscere, né eseguire una decisione resa in un altro Stato contraente, se al momento della proposizione dell’azione il convenuto era domiciliato in Svizzera, se la competenza del giudice che aveva reso la decisione si fondava unicamente sull’art. 5 cpv. 1 ConvLug. e purché il convenuto avesse sollevato opposizione contro l’eventuale riconoscimento in Svizzera, senza in precedenza aver rinunciato ad avvalersi di tale possibilità; il riconoscimento in Svizzera era infine escluso anche in base all’art. 27 n. 2 ConvLug., atteso che il giudizio italiano non era stato notificato al convenuto secondo le forme prescritte dalla convenzione e dai trattati internazionali, bensì con un semplice invio postale da parte dell’autorità italiana.
D. All’udienza di discussione del 30 aprile 1996 il convenuto ha confermato la propria opposizione nei termini esposti nel suo allegato scritto.
L’istante, dopo aver preliminarmente chiesto che controparte fosse astretta a versare una cauzione giudiziaria, ha per contro concluso per la reiezione dell’opposizione: innanzitutto contesta che un decreto ingiuntivo italiano non costituisca una decisione ai sensi dell’art. 25 ConvLug. e che un suo eventuale riconoscimento in Svizzera possa essere contrario all’ordine pubblico; quanto all’asserita incompetenza del giudice italiano, la stessa non sussisterebbe affatto, dato che al contenzioso in esame erano pacificamente applicabili gli art. 2 e 5, 1° comma ConvLug., mentre l’eventuale applicabilità dell’art. 28 ConvLug. non era stata sufficientemente sostanziata dalla controparte; il convenuto non potrebbe neppure richiamarsi all’art. 1bis del protocollo n. 1 ConvLug., da un lato in quanto non ne erano pacificamente date le condizioni d’applicazione e dall’altro in quanto la garanzia dell’art. 59 CF -che stava alla base della normativa- non era applicabile nel caso di specie, in cui il convenuto risultava insolvente; non era infine vero che il decreto ingiuntivo non fosse stato notificato al convenuto secondo la normativa convenzionale e in ogni caso quest’ultimo non avrebbe potuto avvalersi di una tale violazione essendosi deliberatamente sottratto ai vari tentativi di notifica, segnatamente rispedendo al mittente gli atti giudiziari che gli venivano trasmessi.
E. Nella replica e nella duplica orale le parti hanno mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversa.
Considerando
in diritto
La norma invocata, che -come noto- consente al convenuto di chiedere che l’attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili se questi si trova in istato di insolvenza risultante da atti ufficiali, non è in effetti assolutamente applicabile nella fattispecie, e ciò per il semplice fatto che all’opponente e debitore -che pure è colui che ha introdotto presso questa Camera l’atto processuale di cui all’art. 36 ConvLug.- non può pacificamente essere attribuito il ruolo processuale di attore o istante, che deve per contro competere alla parte che a suo tempo aveva postulato il riconoscimento della decisione straniera.
L’art. 32 ConvLug. stabilisce la competenza del giudice del rigetto dell’opposizione per le decisioni di condanna al pagamento di una somma di denaro.
Ai sensi dell’art. 34 ConvLug. il giudice adito (ovvero in Ticino il Pretore in virtù dell'art. 513b cpv. 1 CPC) statuisce entro breve termine senza consentire alla parte convenuta di presentare osservazioni.
L’istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi previsti dagli art. 27 e 28 ConvLug., senza però che avvenga un riesame del merito della decisione straniera, principio peraltro già previsto dall’art. 29 ConvLug..
Il giudizio sull’opposizione spetta in Ticino alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 513b cpv. 3 CPC; IICCA 17 maggio 1995 in re C. S.p.A./S.).
Per quanto concerne il caso in esame, l’art. 633 CPCI stabilisce che su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna, se -tra altri casi che qui non ricorrono- del diritto fatto valere si dà prova scritta (art. 633 cifra 1 CPCI).
In base all’art. 641 CPCI se esistono le condizioni previste nell’art. 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all’altra parte di pagare la somma richiesta o di consegnare la cosa o la quantità di cose richieste e l’avverte del suo diritto di presentare opposizione e del fatto che in difetto di quest’ultima si procederà all’esecuzione forzata: in caso di opposizione, il giudizio sul merito si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 CPCI), ritenuto che se la stessa non appare fondata su una prova scritta o di pronta soluzione, il giudice può comunque già concedere l’esecuzione provvisoria del decreto (art. 648 CPCI); in mancanza di una tempestiva opposizione oppure se l’opponente non si costituisce in giudizio, il decreto ingiuntivo, su istanza di parte, verrà dichiarato senz’altro esecutivo (art. 647 CPCI).
La questione a sapere se il decreto ingiuntivo italiano rientri nel concetto di decisione conformemente all'art. 25 ConvLug., irrisolta a livello comunitario (Patocchi, Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere secondo la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, in Rep. 1992 pag. 65 n. 17, 18 e 20), è stata di recente oggetto di un accurato esame da parte di questa Camera, che ha dato al quesito una risposta differenziata (IICCA 17 maggio 1995 in re C. S.p.A./S. pubblicata in RSDIE 1996, 106).
5.1 La dottrina e la giurisprudenza -sorte nell'ambito d'applicazione della Convenzione di Bruxelles, art. 27- operano al proposito distinzioni che sembrano indicare scelte di impostazione che appare non arbitrario seguire anche nel nostro Paese.
Dal commento alla decisione della Corte comunitaria 16 giugno 1981 in re K. c/ M. (cfr. Rivista di diritto internazionale privato e processuale, Padova, gennaio-marzo 1982, p. 147 segg.) risulta che scopo della norma in esame è quello di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto, né eseguito a norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice d'origine. Quella giurisprudenza prescinde quindi dallo svolgimento del contraddittorio, optando per la possibilità di difesa offerta al convenuto, per altro in conformità con i criteri d'attuazione adottati genericamente dalla giurisprudenza interna sul diritto di essere sentiti (art. 4 CF).
Si allinea su questi criteri la dottrina italiana per quanto riguarda il decreto ingiuntivo italiano (Consolo, La tutela sommaria e la convenzione di Bruxelles: la circolazione comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, Padova, 1991, p. 593 segg.), distinguendo concettualmente (ma nella sostanza nulla muta rispetto a quanto fin qui esposto) tra effettivo contraddittorio e virtuale possibilità del contraddittorio (Consolo, op. cit., p. 627). La questione di fondo avrà pertanto risposta affermativa nel caso di regolare notifica del decreto ingiuntivo e di successiva mancata tempestiva opposizione, così come -e si tratterà allora di un effettivo contraddittorio- nel caso di opposizione; la risposta dovrà per contro essere negativa quando, prima del giudizio sull'opposizione, il giudice ritenesse di concedere effetto sospensivo alla medesima, togliendo de facto efficacia alcuna al decreto ingiuntivo, ancorché a titolo provvisionale (cfr. Consolo, op. cit., ibidem; sentenza IICCA citata).
5.2 Nel caso di specie è pacifico che il convenuto non ha interposto opposizione al decreto ingiuntivo emanato dal Pretore di __________.
Tenuto conto dei principi dottrinali e giurisprudenziali appena evocati, è pertanto evidente che quel decreto potrà essere considerato una decisione ai sensi dell’art. 25 ConvLug. unicamente nel caso in cui lo stesso sia stato notificato regolarmente al convenuto, ciò che verrà esaminato al prossimo considerando.
Per la notificazione degli atti giudiziari esteri in Svizzera fa stato la Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, approvata dall’Assemblea federale il 9 giugno 1994, ratificata dalla Confederazione con strumento del 2 novembre 1994 ed in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1995 (in seguito detta: CLA65; RU 1994 Vol. III p. 2809, RS 0.274.131).
Occorre dapprima rilevare che è vietato dal diritto svizzero ad autorità o parti estere di notificare autonomamente citazioni o decisioni emananti da autorità giudiziarie, senza che le autorità svizzere abbiano dato il loro accordo o senza che i legali ne abbiano chiesto uno; notificazioni del genere spettano in Svizzera unicamente alle autorità o ai funzionari svizzeri (Messaggio, in FF 1993 Vol. III p. 1035).
A prescindere da un accordo con la Repubblica austriaca (RS 0.274.181.631) inteso a completare un’analoga Convenzione dell’Aja del 1954, la Svizzera si è in particolare sempre opposta alla notificazione postale diretta dall’estero (Messaggio, op. cit., p. 1036); proprio per questo motivo la Confederazione ha espressamente dichiarato di opporsi all’art. 10 lett. a CLA65 che concedeva allo Stato estero la facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovavano all’estero (cfr. art. 1 cpv. 3 del decreto federale del 9 giugno 1994 concernente tre Convenzioni dell’Aja e un Accordo europeo relativi all’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, RU 1994 Vol. III p. 2807), ritenuto che -salvo casi eccezionali che qui non ricorrono- si doveva piuttosto far capo alla via ordinaria che consisteva nel passare attraverso le Autorità centrali cantonali (art. 2 CLA65). Il non rispetto della via d’assistenza giudiziaria richiesta dal diritto svizzero non causa automaticamente la nullità della notificazione in procedura internazionale: tuttavia, in virtù dell’art. 27 LDIP, potrà essere rifiutato il riconoscimento in Svizzera di una decisione straniera che sia stata notificata irregolarmente secondo il diritto svizzero (Messaggio, op. cit., ibidem).
Nel caso di specie è pacifico che il decreto ingiuntivo venne trasmesso dalla Pretura di __________ direttamente al convenuto in Svizzera per invio postale raccomandato una prima volta il 28 settembre 1995 (cfr. doc. D): il plico venne tuttavia respinto al mittente; un secondo invio, nelle medesime modalità, avvenne il 14 ottobre 1994 (cfr. busta allegata al decreto ingiuntivo, doc. B), ritenuto che in questo caso la missiva non venne però ritirata dal destinatario, il quale in effetti era assente all’estero.
In tali circostanze è addirittura evidente che la notifica dell’atto giudiziario non sia avvenuta secondo l’art. 2 CLA65, tramite cioè l’autorità centrale dello Stato richiesto, bensì semplicemente per invio postale da parte dello Stato estero, ovvero secondo modalità che la Svizzera aveva tuttavia dichiarato di non riconoscere: non potendosi così ammettere che la domanda giudiziale sia stata validamente notificata al convenuto, ne discende che la decisione italiana non può essere riconosciuta, e ciò sia in virtù dell’art. 27 LDIP menzionato, sia dell’art. 27 n. 2 ConvLug..
Contrariamente a quanto ritenuto dall’istante, il comportamento tenuto dalla controparte non è inoltre contrario al principio della buona fede ed in particolare non può impedirgli di eccepire tale violazione.
Vero è che il giudice può tener conto del comportamento del convenuto, nel caso in cui questi abbia ostacolato una tempestiva notificazione (cfr. Patocchi, op. cit., p. 81): nel caso concreto il fatto che questi abbia respinto l’invio raccomandato 28 settembre 1995 non era di per sé tale da ostacolare o da impedire la notifica, tanto è vero che in un caso del genere -a condizione però che la stessa fosse avvenuta regolarmente secondo i trattati internazionali- si doveva comunque già concludere per l’avvenuta (e tempestiva) notifica del plico (Jeanprêtre, L’expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, in SJZ 1973 p. 352; DTF 50 II 66, 78 I 124, 97 I 329); la mancata notifica si lasciava per contro ricondurre ad altri motivi che non gli erano assolutamente imputabili ed in particolare al mancato ossequio delle modalità di notifica dell’atto giudiziario.
Dovendosi, per i motivi appena esposti, già escludere la possibilità di riconoscere in Svizzera il decreto ingiuntivo italiano qui in esame, non appare necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dal convenuto, il quale postulava la reiezione dell’istanza di exequatur da un lato contestando la competenza del giudice italiano e dall’altro richiamandosi all’art. 1bis del protocollo n. 1 ConvLug..
Ne discende l’accoglimento dell’opposizione ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’istanza di prestazione di cauzione presentata dalla __________ è respinta.
II. L’opposizione 15 aprile 1996 di __________ è accolta e di conseguenza la sentenza 20 marzo 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, viene così riformata:
L’istanza volta al riconoscimento ed all’ottenimento della dichiarazione di esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo no. 223/95 pronunciato il 19.9.1995 dalla Pretura di __________ è respinta.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 120.-, da anticipare come di rito, sono poste a carico della parte istante.
III. Le spese della presente procedura consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 130.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 150.-
da anticiparsi dall’opponente, vanno caricate alla parte resistente, che rifonderà alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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