AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.74
Data decisione, Autorità: 12.07.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00074
Lugano 12 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 litt. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso
chiamata a decidere sulla domanda di revisione 5 aprile 1996 presentata dalla
rappr. dall’avv. __________
nei confronti del lodo 18 gennaio 1996 del collegio arbitrale formato dall’avv. __________ (presidente), e dall’ing. __________, prolato nella vertenza che la opponeva alla
rappr. dall’avv. __________
e che vedeva pure coinvolta la
domanda di revisione alla quale __________ si è opposta con osservazioni 3 giugno 1996;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
A. Con contratto 18 settembre 1991 (doc. 1) la __________ (in seguito detta: la Cooperativa) ha commissionato alla ditta __________ (in seguito detta: __________) la costruzione di un impianto di raffreddamento e recupero del calore per la pista di pattinaggio di __________. Lo studio tecnico __________ ne curava la direzione lavori.
La consegna dell’opera è avvenuta il 17 novembre 1992 (doc. 2).
B. Nel corso del novembre 1993, due mesi dopo la sua messa in servizio, in seguito alla rottura di una termopompa si è scoperto che parte dei tubi dell’impianto di raffreddamento presentava evidenti segni di corrosione. La perizia fatta allestire dall’__________ (doc. 7), ha permesso di accertare le cause dell’inconveniente ed ha indicato i possibili rimedi, ai quali __________, onde evitare il pericolo di inquinamento che sarebbe potuto derivare da una fuoriuscita di ammoniaca dall’impianto, ha immediatamente dato seguito, anticipandone le spese.
C. Con compromesso arbitrale 13 aprile 1995 la Cooperativa, __________ hanno deciso di sottoporre ad un collegio arbitrale la questione a sapere in che misura dovessero essere ripartite tra loro le responsabilità e conseguentemente le spese anticipate da __________, ammontanti a fr. 360’918.10 (doc. 9-13), per rendere funzionante l’impianto e per ovviare agli inconvenienti riscontrati.
D. Con lodo 18 gennaio 1996 il collegio arbitrale, formato dall’avv. __________ e dall’ing. __________, ha condannato la Cooperativa e lo studio tecnico __________ a versare a __________ fr. 242’500.- rispettivamente fr. 78’300.-.
Gli arbitri hanno preliminarmente osservato che in base alla perizia __________, le cui risultanze erano incontestate dalle parti, il meccanismo che aveva portato alla corrosione dei tubi dell’evaporatore era quello di una “corrosione da solfuri sotto deposito”, provocato dalla presenza di particolari microrganismi nella falda: questo tipo di corrosione era invero poco comune nelle acque di falda, tanto che gli arbitri, sentita pure la testimonianza dell’ing. ____________________, hanno concluso per l’assoluta imprevedibilità della presenza di batteri anaerobici corrosivi nelle falde acquifere della regione di __________. Ciò premesso, era chiaro che a __________ e allo studio __________ non poteva essere imputata alcuna colpa per le cattive caratteristiche dell’acqua, che pertanto doveva ricadere sulla sola committenza: nondimeno, all’appaltatrice e alla direzione lavori andava comunque attribuita una lieve concolpa, segnatamente per non aver fatto ricorso ad un sistema di raffreddamento a circuito chiuso che, di fronte alla raggiunta efficacia tecnica di questi apparecchi ed all’importanza oggettiva dell’intero impianto, la prudenza avrebbe imposto di utilizzare, visti i rischi comunque connessi ad un prelevamento diretto di acqua di falda, tanto più che detta soluzione era per altro prevista sia dalle direttive dell’Ufficio federale per la protezione dell’ambiente, sia dalle norme delle associazioni tecniche di categoria.
Sulla base di queste considerazioni gli arbitri hanno pertanto ritenuto di ripartire la responsabilità per 1/2 alla Cooperativa, per 1/3 a __________ e per 1/6 a __________: ne discendeva, atteso che il maggior valore dell’opera valutato in fr. 125’000.- andava integralmente a carico della committenza, che quest’ultima era tenuta a rifondere a __________ fr. 242’500.- (fr. 125’000.- + 1/2 di fr. 235’000.-), mentre la quota dovuta da __________ ammontava a fr. 78’300.- (1/3 di fr. 235’000.-).
E. Con domanda di revisione 5 aprile 1996 la Cooperativa ha chiesto che in accoglimento dell’istanza gli atti fossero retrocessi agli arbitri per un nuovo giudizio.
Quale motivo di revisione, adduce che nel febbraio 1996 un membro della direzione sarebbe venuto a conoscenza nel corso di un colloquio con il signor __________, il quale a suo tempo aveva fatto installare dalla __________ una termopompa a __________, che la stessa aveva dovuto essere sostituita per i medesimi problemi di corrosione provocati dall’esistenza di microrganismi nella falda: di quell’inconveniente __________ sarebbe già stata informata nel 1992, ancora prima cioè della consegna degli impianti per la pista di ghiaccio. La Cooperativa rimprovera quindi a __________ di non essersi preoccupata di far analizzare la falda freatica di __________ prima del 1992 o comunque ancora nel 1992, analisi che avrebbero sicuramente permesso di scoprire la presenza di microrganismi come quelli accertati per il caso __________ dalla perizia __________ del 3 novembre 1993: la mancata effettuazione di analisi dettagliate prima della messa in funzione dell’impianto della pista di ghiaccio costituiva perciò una grave negligenza a carico dell’appaltatrice, di cui gli arbitri non avevano potuto tener conto nel giudizio del 18 gennaio 1996.
F. Con osservazioni 3 giugno 1996 __________ si è opposta alla domanda di revisione del lodo arbitrale.
La resistente contesta innanzitutto la tempestività della domanda, nella misura in cui gli organi della Cooperativa hanno dichiarato di essere venuti a conoscenza della circostanza per aver loro stessi interpellato il signor __________, ciò che essi avrebbero però potuto già fare in precedenza, nel corso della procedura arbitrale: il non averlo fatto a suo tempo costituiva -a suo dire- una negligenza della parte stessa, che non poteva evidentemente essere ora sanata con una domanda di revisione. L’istanza di controparte era -sempre a suo parere- infondata anche nel merito: innanzitutto nel caso del signor __________ l’inconveniente era dovuto ad altri fattori rispetto a quelli che sono intervenuti nel caso della pista di ghiaccio; i microrganismi scoperti nei due casi nell’acqua di falda erano di tipo diverso; l’impianto __________ venne inoltre installato da un’altra ditta e non direttamente da __________, la quale per contro si limitò a fornire la macchina; infine per la pista di ghiaccio vennero utilizzati tubi in cupronickel 90-10 e ci si premunì con la realizzazione di vasche di decantazione.
Considerando
in diritto
Per l’interpretazione di queste norme la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell’applicare i principi sviluppati in margine agli art. 137 e segg. OG, relativi alla procedura di revisione delle sentenze del Tribunale federale (Forni, Il concordato intercantonale sull’arbitrato nella giurisprudenza del Tribunale d’appello del Cantone Ticino, in Rep. 1984 p. 4 e segg., in particolare p. 13; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, p. 235; Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Vol. 1, Berna 1982, n. 542 e 543; ICCA 10 maggio 1976 in re C. e C.-W./H.-C., parzialmente pubblicata in Rep. 1977 p. 195), che ricalcano sostanzialmente gli art. 41 e segg. CIA (Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., p. 234 e 238; Poudret, Arbitrage concordataire, in Fiche de remplacement SJK 464 c p. 11; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurigo 1980, p. 363; Bratschi/Briner, Bemerkungen zum Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, in SJZ 72 (1976) p. 106; Panchaud, Concordat Suisse sur l’arbitrage du 27 mars/27 aôut 1969, Ed. quadrilingue et annotée, publiée par le Comité suisse de l’arbitrage, Losanna 1974, nota all’art. 41 dei testi tedesco e francese, p. 27 e 52; IICCA 15 settembre 1994 in re B./B.A.).
2.1 Nel caso concreto è ben vero che __________, membro del consiglio direttivo della Cooperativa, ha dichiarato (doc. 7 allegato alla domanda di revisione) di aver contattato in data 15 febbraio 1996 il signor __________, chiedendogli se la termopompa installata presso di lui da __________ avesse presentato gli stessi inconvenienti, e che in quell’occasione, o comunque pochi giorni dopo, egli ottenne le informazioni che sono ora oggetto della domanda di revisione.
Non è innanzitutto dato a sapere da quando la Cooperativa fosse a conoscenza del fatto che il signor __________ aveva fatto installare una termopompa da __________: la questione è ad ogni modo irrilevante, non essendo questo in buona sostanza il fatto nuovo che viene qui fatto valere; determinante è piuttosto la circostanza che l’inconveniente patito dal signor __________ (che è comunque e semmai l’esistenza di ruggine nella termopompa e non -come a torto asserito dalla Cooperativa- quello di una corrosione dei tubi) si lasciava ricondurre alla presenza di batteri nella falda: ebbene, di tale circostanza la Cooperativa venne a conoscenza, o comunque ha reso verosimile di essere venuta a conoscenza, al più presto alla fine del febbraio 1996. È pertanto solo da questo momento che il termine di 60 giorni per inoltrare la domanda di revisione poteva decorrere.
Per il resto non è stato assolutamente provato che, prima di allora, la Cooperativa fosse già al corrente dei problemi avuti dal signor __________, né, a ben vedere, -in mancanza di riscontri probatori più precisi- si può intravedere una negligenza da parte sua per non averlo saputo in precedenza, il fatto che il __________ fosse socio della Cooperativa (ma non membro con potere di rappresentanza) non essendo sufficiente per ammettere che la sua conoscenza del fatto potesse essere ascritta alla persona giuridica.
Ad ogni modo nel caso concreto la questione circa la tempestività o meno della domanda di revisione non è determinante e pertanto può tranquillamente rimanere irrisolta, atteso che quest’ultima deve comunque essere respinta nel merito.
Tale presupposto, come vedremo, nel caso di specie non è assolutamente dato.
3.1 La perizia __________ (doc. 6 allegato alla domanda di revisione) ha appurato che nel caso __________ l’intasamento dello scambiatore era stato causato dal trascinamento di sabbia accompagnato da un importante carico batterico (probabilmente ferrobatteri), che aveva creato dei depositi fangosi, i quali a loro volta avevano provocato l’otturazione del tubo in acciaio del circuito dell’acqua dell’evaporatore e la sua successiva rottura (p. 4): la perizia precisava altresì che non era stato possibile stabilire se in quel caso le componenti della termopompa erano state oggetto anche di un’aggressione chimica e/o batteriologica, fermo restando però che nel campione prelevato non vi erano segni evidenti di aggressione corrosiva; un’eventuale attività corrosiva dell’acqua e/o dei ferrobatteri -seppur non completamente esclusa- era comunque ritenuta poco probabile e ad ogni modo non era sufficiente a spiegare da sola l’enorme carico di ferro presente nello scambiatore, in quanto di scarso rilievo rispetto all’apporto principale di materiale alla base del processo di intasamento (p. 4).
3.2 La diversità dei due inconvenienti appare evidente: mentre per il caso __________ si trattava chiaramente di un problema di otturazione (meccanica) dell’evaporatore e della sua successiva rottura, nel caso della pista di ghiaccio ci si trovava inequivocabilmente di fronte ad un vero e proprio fenomeno corrosivo (biochimico); nel primo caso, i microrganismi scoperti nella falda (ferrobatteri) contribuivano quindi unicamente ad aumentare il deposito nei tubi in acciaio (perizia __________ p. 4) rispettivamente ad accelerare il processo di intasamento (perizia __________ p. 5), nel secondo, altri microrganismi (batteri solfato riducenti) causavano la corrosione dei tubi in cupronickel (perizia __________ p. 2).
Atteso che i riscontri del caso __________ non si attagliano in alcun modo alla fattispecie che qui ci occupa ed anzi sono del tutto inconferenti, la domanda di revisione deve già per questo motivo essere respinta, in quanto il presunto fatto nuovo non è tale da poter comportare una modifica del primo giudizio.
3.3 Non è oltretutto stato provato che già nel 1989 il signor __________ informò __________ circa i problemi della sua termopompa: vero è che a quel momento egli interpellò la ditta __________ (doc. 8 allegato alla domanda di revisione), ma non risulta affatto che reclamò anche con __________, la quale, da quanto si evince dalla documentazione versata agli atti, venne a conoscenza del problema -ma ancora senza conoscerne le cause, che invero sono ancor’oggi sconosciute allo stesso signor __________ (cfr. doc. 5 allegato alla domanda di revisione)- al più presto a fine novembre 1992 (cfr. doc. 9 allegato alla domanda di revisione), quando cioè l’impianto della pista di ghiaccio era già stato consegnato alla committenza. Già per questo motivo il caso __________ non può comportare una negligenza di __________ per la realizzazione dell’impianto consegnato alla Cooperativa.
Ma vi è di più. Ancora nel marzo 1992, prima cioè di essere stata interpellata da __________ (doc. 9 allegato alla domanda di revisione) e di venire a conoscenza del rapporto __________ (consegnatole 13 novembre 1993), __________ di sua iniziativa si premurò di far analizzare la falda sottostante la pista di ghiaccio, analisi che tuttavia esclusero senz’ombra di dubbio un pericolo di corrosività delle acque (doc. 6). Va infine ricordato ed evidenziato che a quel tempo l’esistenza di batteri solfato riducenti -che la perizia __________ nemmeno menzionava- era del tutto sconosciuta e non vi era motivo (né da quanto rilevato in sede testimoniale dall’ing. ____________________, né alla luce delle circostanze ora evocate dall’istante) per doverli ricercare nel caso della pista di ghiaccio; e ciò, anche se le analisi presso __________ fossero state effettuate prima del 1992.
Ciò basta per escludere qualsiasi negligenza a carico della __________ a dipendenza dell’__________ e per negare la rilevanza della nuova circostanza evocata con la domanda di revisione.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. La domanda di revisione 5 aprile 1996 della Cooperativa __________ è respinta.
II. Le spese della presente procedura consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’000.-
da anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione al presidente del collegio arbitrale __________, ed alla parte __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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