AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.73
Data decisione, Autorità: 10.05.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00073
Lugano 10 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa inc. no. DI.96.00216 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, in materia di riconoscimento di decisione estera, promossa con istanza 28 febbraio 1996 da
rappr. dall’avv. __________
contro
con cui l’istante ha chiesto che fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera la sentenza 17 febbraio 1995 della Prima Sezione Civile del Tribunale di __________ che condannava la qui convenuta al pagamento di Lit. 28’730’084 oltre interessi, spese ed accessori, il tutto per un importo complessivo di Lit. 38’310’535;
Domanda che il Pretore ha accolto con pronunciato del 6 marzo 1996;
Da cui l’opposizione 26 marzo 1996 della convenuta, che ha chiesto la reiezione dell’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Sentite le parti all’udienza del 30 aprile 1996;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
Ritenuto
in fatto
A. Con istanza 28 febbraio 1996 __________ ha postulato il riconoscimento e l’ottenimento della dichiarazione di esecutività in Svizzera ai sensi dell’art. 31 della Convenzione di Lugano (in seguito detta: ConvLug.) della sentenza emanata il 17 febbraio 1995 dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di __________, con la quale la società __________, qui convenuta, era stata condannata al pagamento di Lit. 28’730’084 oltre interessi, spese ed accessori, il tutto per un importo di complessive Lit. 38’310’535.
B. Nella propria decisione del 6 marzo 1996 il Pretore, data l’applicabilità alla fattispecie della Convenzione di Lugano, ha ritenuto che la sentenza italiana fosse perfettamente conforme alle esigenze poste dalla convenzione stessa: il giudizio estero era infatti esecutivo, non appariva contrario all’ordine pubblico svizzero, era stato regolarmente notificato alla convenuta contumaciale e non violava in alcun modo le disposizioni dell’art. 28 ConvLug.. Da qui l’accoglimento dell’istanza.
C. Con opposizione 26 marzo 1996 la __________ ha chiesto la reiezione dell’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
A suo dire, innanzitutto, i combinati disposti degli art. 28 e 59 ConvLug. impedivano il riconoscimento di una decisione presa in un altro Stato contraente contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in uno Stato terzo (nel caso concreto la Svizzera) qualora la decisione fosse stata fondata su una delle competenze di cui all’art. 3, 2° comma ConvLug., ciò che era pacificamente il caso nella fattispecie, la competenza dei giudici italiani basandosi proprio sugli art. 4 n. 1 e 2 CPCI; nell’art. 1bis del protocollo n. 1 ConvLug. la Confederazione Svizzera si era inoltre riservata il diritto di non riconoscere, né eseguire una decisione resa in un altro Stato contraente, se al momento della proposizione dell’azione il convenuto era domiciliato in Svizzera, se la competenza del giudice che aveva reso la decisione si fondava unicamente sull’art. 5 cpv. 1 ConvLug. e purché il convenuto avesse sollevato opposizione contro l’eventuale riconoscimento in Svizzera, senza in precedenza aver rinunciato ad avvalersi di tale possibilità; infine gli art. 27 e 46 cifra 2 ConvLug. prevedevano che per il riconoscimento e la richiesta di esecuzione di una decisione contumaciale straniera si doveva necessariamente produrre l’originale o la copia autentica dell’atto introduttivo del giudizio, documento che tuttavia controparte aveva omesso di presentare.
D. All’udienza di discussione del 30 aprile 1996 la convenuta ha confermato la propria opposizione nei termini esposti nel suo allegato scritto.
L’istante ha per contro concluso per la reiezione dell’opposizione: con riferimento all’eccezione di mancata o non comprovata notifica dell’atto di citazione iniziale, essa osserva che nella sentenza della quale si chiede l’esecutività appariva come provato che la citazione in giudizio della controparte fosse avvenuta con regolare notifica; contesta inoltre che si possa applicare l’art. 59 ConvLug. poiché tale norma, che menziona uno Stato terzo, non entra evidentemente in considerazione nella fattispecie, la Svizzera e l’Italia essendo pacificamente Stati contraenti della convenzione; contesta infine l’applicabilità nel caso concreto dell’art. 1bis del protocollo n. 1 ConvLug., poiché la competenza del giudice italiano era fondata sulle norme generali di cui agli art. da 1 a 4 ConvLug., tanto più che nel fatto che la società convenuta aveva rinunciato a costituirsi in giudizio si ha che essa aveva pure rinunciato a sollevare tale eccezione.
E. Nella replica e nella duplica orale le parti hanno mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversa.
Considerando
in diritto
L’art. 32 ConvLug. stabilisce la competenza del giudice del rigetto dell’opposizione per le decisioni di condanna al pagamento di una somma di denaro.
Ai sensi dell’art. 34 ConvLug. il giudice adito (ovvero in Ticino il Pretore in virtù dell'art. 513b cpv. 1 CPC) statuisce entro breve termine senza consentire alla parte convenuta di presentare osservazioni.
L’istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi previsti dagli art. 27 e 28 ConvLug., senza però che avvenga un riesame del merito della decisione straniera, principio peraltro già previsto dall’art. 29 ConvLug..
La decisione sull’opposizione spetta in Ticino alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 513b cpv. 3 CPC; IICCA 17 maggio 1995 in re C. S.p.A./S.).
Secondo detta norma, la Svizzera si è riservata il diritto (riserva per altro regolarmente concretizzata, come risulta dagli annessi alla Convenzione di Lugano) di non riconoscere, né eseguire in Svizzera una decisione resa in un altro Stato contraente se cumulativamente:
a) la competenza del giudice che ha reso la decisione si fondava unicamente sull’art. 5 punto 1 ConvLug. (cfr. Patocchi, Il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere secondo la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, in Rep. 1992 p. 95; Broggini, Zuständigkeit am Ort der Vertragserfüllung, in Schwander, Das Lugano-Übereinkommen, San Gallo 1990, p. 130; Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et Lugano, Parigi 1993, p. 322 e segg.; sentenza IICCA citata);
b) al momento della proposizione dell’azione il convenuto era domiciliato in Svizzera (Patocchi, op. cit., p. 96; Broggini, op. cit., ibidem; Gaudemet-Tallon, op. cit., p. 323; sentenza IICCA citata);
c) il convenuto si è opposto al riconoscimento o all’esecuzione della decisione in Svizzera e non ha rinunciato ad avvalersi della riserva in questione (Patocchi, op. cit., ibidem; Broggini, op. cit., p. 131; Gaudemet-Tallon, op. cit., ibidem; sentenza IICCA citata).
Il riferimento all’art. 5.1 ConvLug. riguarda, in materia contrattuale, la possibilità di chiamare in giudizio il convenuto domiciliato in uno Stato contraente in un altro Stato contraente, se quello era il luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio era stata o doveva essere eseguita.
3.1 Dall’esame della sentenza italiana non risulta espressamente in base a quale norma di legge il Tribunale di __________ si sia a suo tempo dichiarato competente.
Si dovesse tuttavia ritenere che la sua competenza fosse fondata sull’art. 4 n. 2 CPCI, che permette di convenire in Italia uno straniero se la domanda riguarda obbligazioni sorte o da eseguirsi nella Repubblica -ciò che era senz’altro il caso nella fattispecie, atteso che la vertenza esaminata aveva per oggetto una causa creditoria, volta ad ottenere il pagamento del prezzo residuo di una fornitura di lastre di marmo classico lucidate, importo garantito da effetti cambiari-, è evidente che in base all’art. 3 cpv. 2 ConvLug. la stessa non avrebbe potuto essere invocata nei confronti della qui convenuta; se invece la sua competenza si fosse fondata unicamente sul foro speciale per le cause in materia contrattuale previsto dall’art. 5 n. 1 ConvLug. (e analogo a quello dell’art. 20 CPCI) l’istante non ne potrebbe comunque trarre alcun giovamento ai fini dell’esecutività della sentenza in Svizzera poiché tale possibilità è per l’appunto oggetto della riserva di cui all’art. 1bis del protocollo n. 1 ConvLug., la cui prima condizione d’attuazione risulterebbe pertanto adempiuta.
3.2 Quanto alla seconda premessa, è incontestabile che al momento della proposizione dell’azione giudiziaria in Italia (l’11 maggio 1994) la parte convenuta fosse domiciliata, rispettivamente avesse la propria sede statutaria, in Svizzera: dall’estratto RC della __________, regolarmente versato agli atti (doc. C), si è infatti potuto appurare come la convenuta, che nel 1992 è succeduta in diritto alla __________., avesse effettivamente la propria sede a __________, ove pure svolgeva i propri affari.
3.3 Per quanto riguarda la terza condizione, è pacifico che la convenuta si sia opposta al riconoscimento ed all’ottenimento della dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza italiana: ne è la prova l’opposizione che qui ci occupa.
Non è invece assolutamente stato provato dall’istante -la quale in base all’art. 8 CC ne aveva l’onere della prova- che in precedenza la convenuta avesse in qualche modo rinunciato ad avvalersi della riserva in questione: contrariamente a quanto da lei ritenuto, il fatto che il convenuto straniero sia rimasto contumace non impedisce infatti che egli possa ancora contestare la giurisdizione italiana (Carpi/Colesanti/Taruffo, Commentario breve al Codice di Procedura Civile, Padova 1988, p. 72, tanto è vero che per legge il difetto di giurisdizione del giudice italiano va rilevato d’ufficio nel caso in cui il convenuto sia contumace, art. 37 cpv. 2 CPCI), di modo che la circostanza per cui la parte non si sia a suo tempo costituita in giudizio in Italia non può in alcun modo essere considerata come una tacita rinuncia ai sensi della normativa.
Ne discende che in applicazione dell’art. 1bis del protocollo n. 1 della ConvLug. il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza italiana non possono essere concessi.
L’art. 46 cifra 2 ConvLug. impone infatti alla parte che invoca il riconoscimento o chiede l’esecuzione di una decisione di produrre, se si tratta di una decisione contumaciale, l’originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale od un atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace.
Nel caso di specie, ove pure si trattava di riconoscere una sentenza contumaciale, la parte istante non ha prodotto alcun documento attestante l’avvenuta notifica alla convenuta dell’atto di citazione, ma al contrario si è limitata ad asserire che, nel fatto che nei suoi considerandi la sentenza italiana avesse precisato che la citazione della convenuta era regolarmente avvenuta, vi era già la prova di cui all’art. 46 cifra 2 ConvLug.: tale assunto, che si scontra con il chiaro tenore letterale della convenzione, non può essere seguito, tanto più che in base alla convenzione stessa l’esame circa la regolarità dell’avvenuta citazione del convenuto contumaciale nella procedura estera incombeva al giudice del riconoscimento e non a quello straniero (cfr. Patocchi, op. cit., p. 82). Non avendo l’istante provveduto alla produzione dell’atto di citazione, siccome -a suo dire- inutile, questa Camera non ha a sua volta ritenuto di far capo alla facoltà concessale dall’art. 48 cpv. 1 ConvLug., in forza del quale, qualora i documenti di cui all’art. 46 cifra 2 ConvLug. non fossero stati prodotti, l’autorità giudiziaria poteva fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenesse di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa.
La parte istante, cui incombeva l’onere di provare l’avvenuta corretta citazione della controparte nella procedura italiana, dovrà quindi sopportare le conseguenze della mancata prova, ovvero la reiezione della sua istanza.
L’ultima censura sollevata dalla convenuta, che escludeva la possibilità di riconoscere la sentenza italiana in applicazione dei disposti di cui agli art. 28 e 59 ConvLug., non è per contro fondata, non risultando che nella vertenza fosse coinvolto uno Stato terzo oltre a Svizzera e Italia ed atteso che neppure risultava che fosse stata conclusa una convenzione particolare che concretizzasse i disposti di cui agli art. menzionati (cfr. Patocchi, op. cit., p. 90; Kren, Anerkennbare und vollstreckbare Titel nach IPR-Gesetz und Lugano-Übereinkommen, in Festschrift für Oskar Vogel, Friborgo 1991, p. 458).
Ne discende l’accoglimento dell’opposizione ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’opposizione 26 marzo 1996 della __________ è accolta e di conseguenza la sentenza 6 marzo 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, viene così riformata:
L’istanza volta al riconoscimento ed all’ottenimento della dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza pronunciata il 17.2.1995 dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di __________ nella causa civile no. 2709/94 R.G. è respinta.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 120.-, da anticipare come di rito, sono poste a carico della parte istante.
II. Le spese della presente procedura consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 130.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 150.-
da anticiparsi dall’opponente, vanno caricate alla parte resistente, che rifonderà alla controparte fr. 300.- a titolo di indennità.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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