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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.171
Data decisione, Autorità: 19.06.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
Incarto n. 60.2015.171
Lugano 19 giugno 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/19.05.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare e a fotocopiare gli atti istruttori di un incarto penale, che lo concerne personalmente, sfociato in un decreto di abbandono per recesso di querela;
richiamato lo scritto 20/21.05.2015 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, il quale su richiesta 19.05.2015, ha trasmesso a questa Corte l’incarto ABB __________, segnalando parimenti di non avere obiezioni a che l’istante possa compulsare l’incarto in questione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico del querelato (nell’ambito del quale il magistrato inquirente ha in particolare posto sotto sequestro la relativa relazione bancaria ed ha interrogato le parti), sfociato nel decreto di abbandono 6.06.2014 per recesso di querela, avendo le parti dichiarato dinanzi al Ministero pubblico di aver chiarito ogni divergenza in relazione alla gestione degli averi in questione (ABB __________). La relazione bancaria è quindi stata immediatamente dissequestrata.
Il citato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte.
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta.
Stante l’esito della presente decisione, questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, accusatrice privata nell’ambito del procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
3.2.
Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
A ciò aggiungasi che il qui istante non ha in ogni caso sufficientemente motivato e sostanziato la sua richiesta, avendo indicato in maniera molto vaga che vorrebbe avere a disposizione tutta la documentazione da utilizzare nei (non meglio precisati) casi previsti dalla legge (quale?).
Per questi motivi l’istanza deve essere respinta.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è respinta.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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