AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.70
Data decisione, Autorità: 18.06.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00070
Lugano 18 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa civile appellabile inc. no. 2233 della Pretura del Distretto di Leventina, promossa con petizione 30 novembre 1992 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'000.-- oltre interessi a titolo di onorario dell'architetto;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione protestando spese e ripetibili, e che il Pretore con sentenza 5 marzo 1996 ha accolto per fr. 8'443.-- oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 26 marzo 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso respingere la petizione;
Mentre l'attrice con osservazioni del 29 aprile 1996 chiede la reiezione dell'appello con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1.- se deve essere accolto l'appello
2.- tassa di giustizia e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. L'attrice nel corso del 1989 e del 1990 su incarico del convenuto ha eseguito la progettazione e, solo fino allo stadio della costruzione grezza, la direzione dei lavori di edificazione di una casa di abitazione sul fondo n. __________ di __________.
Per tali prestazioni è stata pattuita una mercede di fr. 60'000.--, soluta in ragione di fr. 50'000.--.
Il saldo di fr. 10'000.-- oltre interessi è oggetto della presente causa.
B. Nella risposta del 23 settembre 1993 il convenuto si è opposto alla petizione adducendo la cattiva esecuzione del contratto da parte dell'attrice, la cui inadempienza avrebbe causato difetti dell'opera e perciò maggiori costi per il convenuto.
C. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto l'esistenza tra le parti di un contratto di architetto in cui la mercede dell'attrice sarebbe stata preventivamente determinata in fr. 60'000.--.
Gli addebiti mossi all'attrice si sarebbero rivelati fondati unicamente per un difetto dell'opera eliminabile con una spesa di fr. 1'557.--, somma dedotta dal credito dell'attrice. Dal che l’accoglimento della petizione per la differenza di fr. 8'443.-- oltre interessi.
E. Con gravame datato 26 marzo 1996 il convenuto chiede la riforma del giudizio del pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe negato a torto la responsabilità dell'attrice per gli altri danni accertati e quantificati al punto 2.7 della perizia giudiziaria, dovendosi ammettere la sua responsabilità solidale con gli artigiani esecutori dell'opera.
Il credito residuo dell'attrice sarebbe poi da compensare fino a totale estinzione con gli altri noti difetti che comporterebbero un corrispondente minor valore dell'opera.
F. Nelle osservazioni del 29 aprile 1996 l'attrice postula la reiezione del gravame sulla scorta di considerazioni che, se del caso, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Non vi è contestazione sul fatto che nel contratto concluso tra le parti, avente per oggetto prestazioni dell’attrice quale progettista e direttrice dei lavori, la responsabilità dell’architetto si giudica secondo le norme sul contratto di mandato (II CCA 13 giugno 1994 in re arch. G/R.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 58).
In base all’art. 398 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).
In generale -e tale principio vale indipendentemente dall’applicazione delle norme SIA (Hess, Der Architekten- und Ingenieurvertrag, Zurigo, 1986, pag. 23 e 96)- la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni cumulative (per tante: II CCA 22 aprile 1994 in re F.C. SA/F.):
il mandante ha subito un danno;
il mandatario ha violato un dovere contrattuale;
esiste un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio subito dal mandante;
il mandatario ha commesso una colpa.
Il mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433).
Si tratta di un caso di applicazione dell’art. 51 cpv. 1 CO, applicabile anche in materia di diritto contrattuale grazie al rinvio dell’art. 99 cpv. 3 CO (DTF 115 II 45, 93 II 313 e 322: II CCA 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.).
Il concorso delle responsabilità di architetto e appaltatore consente al committente di convenire in causa, a sua scelta, l’uno, l’altro, o entrambi (Gauch, opera citata, n. 2741) o, come nella specie, di resistere alle richieste di mercedi e onorari dei partner contrattuali eccependo il loro cattivo adempimento (II CCA 15 dicembre 1992 in re arch. H./L. SA).
Anche se architetto e appaltatore non sono solidalmente responsabili nei confronti del committente, alla specie torna applicabile per analogia l’art. 147 cpv. 1 CO (DTF 119 II 131; Gauch, opera citata, n. 2745 e 2746). Questo significa che il committente può far valere la propria pretesa una volta soltanto, poiché la sua eventuale soddisfazione da parte di un obbligato comporta la liberazione anche dell’altro ai sensi della predetta norma di legge.
infiltrazioni d’acqua dal balcone al primo piano, fr. 3’000.-- (consid. 4.1);
sistemazione delle griglie a pavimento, fr. 1’000.-- (consid. 4.2);
sistemazione dei giunti verticali, fr. 800.-- (consid. 4.3).
4.1 Il perito (risposta 2.5) ha constatato che dal balcone al primo piano avvengono infiltrazioni d’acqua nell’appartamento in quanto lo scarico sarebbe di dimensioni insufficienti e sarebbe posato ad una quota troppo alta.
Contrariamente all’opinione del Pretore (sentenza, consid. 5, pag. 4), stante l’esistenza di un difetto che può per sua natura essere riconducibile a carenze progettuali, il fatto che i piani agli atti siano insufficienti per determinare la responsabilità dell’attrice non nuoce al convenuto, ma bensì alla stessa attrice, la cui responsabilità è presunta e che perciò a causa delle insufficienze dei piani (è comunque ammesso che lo scarico del balcone era previsto dai piani: replica, punto 2f, e nessuno afferma o dimostra che l’esecuzione non sarebbe stata conforme agli stessi) non riesce a dimostrare la propria innocenza.
Il costo della riparazione di fr. 3’000.-- può perciò essere dedotto dalla pretesa dell’attrice.
4.2 E’ invece da confermare il giudizio del Pretore quando stabilisce che l’attrice non è responsabile per l’eccessivo spessore del betoncino, non essendo problema riconducibile alla progettazione o alla direzione lavori fino allo stadio della costruzione grezza.
L’importo di fr. 1’000.-- necessario alla sistemazione delle griglie non può di conseguenza essere addebitato all’attrice.
4.3 Per le crepe verticali, che il perito (risposta 2.6) attribuisce ai movimenti della struttura del tetto, in particolare del profilo metallico portante, vale per sommi capi il medesimo ragionamento di cui al considerando 4.1.
Il difetto è infatti riconducibile ad una carenza progettuale, essendo compito del progettista anche quello di scongiurare con opportune misure costruttive gli effetti dei normali movimenti di assestamento dell’opera.
In assenza della prova liberatoria, i fr. 800.-- necessari all’eliminazione delle crepe possono essere messi a carico dell’attrice.
A prescindere dalla questione della responsabilità dell’attrice, il minor valore conseguente a ben precisi difetti (seppure “innumerevoli”) era oggettivamente quantificabile in via peritale, così che non torna di conto l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO.
La quantificazione del preteso minor valore non è invece in alcun modo stata effettuata.
Non può che conseguirne la soccombenza del convenuto, che sopportava sul tema l’onere della prova, senza che egli possa invocare il margine di apprezzamento di cui gode il giudice, o i principi della proporzionalità e dell’economia processuale, oppure ancora giustificarsi con l’alto costo delle perizie, specie dopo che egli stesso ha richiesto un complesso parere peritale su una questione irrilevante (per essere già stata decisa dalla volontà delle parti) come l’adeguatezza alle norme SIA della fattura dell’attrice.
In definitiva il credito dell’attrice va ancora ridotto di fr. 3’800.-- ed è stabilito in fr. 4’643.-- oltre interessi.
Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 26 marzo 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 5 marzo 1996 della Pretura del Distretto di Leventina viene così riformata:
__________, è condannato a pagare a __________, fr. 4’643.-- oltre interessi al 5% dal 22 marzo 1991.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Leventina.
La tassa di giudizio di fr. 575.-- e le spese da anticipare dall’attrice, sono a carico delle parti per metà ciascuna, compensate le ripetibili.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dal convenuto, sono a carico delle parti per metà ciascuna, compensate le ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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