AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.69
Data decisione, Autorità: 03.06.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00069
Lugano 3 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.113 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 18 gennaio 1995 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 86’847.40 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora sull’eccezione della convenuta di carenza di legittimazione attiva dell’attore __________, eccezione che il Pretore con decreto 1° marzo 1996 ha respinto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 23 marzo 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’eccezione;
Mentre gli attori con osservazioni del 6 maggio 1996 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. Con la petizione in rassegna gli attori, dichiarando di essersi uniti in consorzio, chiedono la condanna della convenuta al pagamento del saldo della mercede per determinate opere da elettricista che essi avrebbero eseguito per il di lei conto.
B. Nella risposta del 5 aprile 1995 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo preliminarmente, tra l’altro, la carenza di legittimazione attiva di __________, il quale non sarebbe mai stato sua controparte contrattuale, come del resto non lo sarebbe stato nemmeno l’asserito consorzio.
C. Il Pretore ha respinto l’eccezione osservando che __________ sarebbe fin dall’inizio socio del consorzio con cui la convenuta ha stipulato il contratto di appalto in questione.
D. Delle argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la sua eccezione, e di quelle dei resistenti, che postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Al consorzio sono applicabili le norme sulla società semplice, ovvero gli art. 530 e segg. CO (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 243; Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, 7. edizione, Berna, 1993, pag. 215, n. 83).
E’ pacifico che il consorzio come tale in quanto società semplice non possiede la capacità processuale (DTF 100 Ia 392; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 197, n. 13), la quale spetta invece ai soci, formanti litisconsorzio necessario (II CCA 28 maggio 1993 in re R./G.; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 14).
Ne segue che l’esito dell’eccezione sollevata dalla convenuta dipende dalla questione a sapere se, alla luce delle circostanze del caso concreto, si può o meno ritenere che gli effetti del contratto di appalto sottoscritto dalla convenuta si siano estesi all’attore __________.
Ne segue che il rapporto contrattuale viene in essere tra il terzo (in questo caso la convenuta) e i soci della società semplice a due condizioni:
occorre in primo luogo che il socio che stipula il contratto abbia, per volontà degli altri soci, la facoltà di rappresentarli con il suo agire (Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 207, n. 51);
occorre poi che il socio che ha stipulato il contratto abbia comunicato al terzo di volere agire in anche in nome degli altri soci, in difetto di che egli solo ne diviene debitore o creditore (art. 543 cpv. 1 CO);
Si tratta in definitiva delle medesime premesse della rappresentanza diretta ex art. 32 CO: una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
Da una parte l’art. 543 cpv. 3 CO stabilisce che la facoltà di rappresentare la società o tutti i soci verso i terzi si presume nel singolo socio, tosto che gli sia conferita l’amministrazione, e d’altra parte gli attori, cioè l’insieme dei soci del consorzio, procedono nella presente causa senza eccepire alcunché sulla validità delle trattative che hanno condotto alla stipulazione del contratto dal quale vogliono trarre diritto.
Si tratta tuttavia di censure che si rivelano ampiamente infondate.
5.1 Agire in nome del rappresentato significa in senso generale che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
Rimane inoltre riservato il caso in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep. 1982, pag. 38 e 39; DTF 117 II 389).
5.2 Dagli atti risulta in particolare che il contratto di appalto del 15 marzo 1991 (doc. F) è stato redatto su carta recante l’intestazione “”, e che per l’appaltatore esso è firmato da “”. La medesima carta intestata e la medesima firma sono state adottate dalla parte appaltatrice sia nella corrispondenza precedente la stipula del contratto (doc. 1), che in tutta quella successiva (doc. B1, C, G, H, I, O).
Affermare in simili circostanze di non essere stati messi al corrente dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza di __________ nei confronti di altre persone, o di non avere in buona fede potuto inferirlo dalle circostanze, rasenta il temerario.
Contrariamente alle tesi della convenuta, la deposizione testimoniale 14 gennaio 1994 di __________ (doc. 3, pag. 6-8), seppur resa nell’ambito di altra causa, conferma e non smentisce tale assunto.
Risulta infatti che il rappresentante della convenuta signor __________ sapeva benissimo di avere come partner contrattuale almeno anche l’attore __________, prova ne è il fatto che egli discusse con lui della mercede dell’opera, ottenendo una consistente riduzione della stessa.
In tale chiaro contesto, le affermazioni del teste (doc. 3, pag. 8):
“Il signor __________ non sapeva o perlomeno io non gliel’ho detto che il lavoro sarebbe stato eseguito dal consorzio __________. A quell’epoca io non glielo dissi e lo dissi in un secondo tempo suscitando la meraviglia del signor __________.”
e
“Ribadisco di non aver detto al signor __________ del consorzio __________.”
peraltro non situabili con esattezza nel tempo, e perciò spiegabili se riferite ad una prima fase delle trattative, non risultano decisive.
Da un lato l’eventuale mancata esplicita comunicazione del rapporto di rappresentanza non osterebbe alla sua esistenza in presenza delle predette chiarissime circostanze, e d’altra parte va comunque ricordato che il medesimo teste a pag. 7 ha riferito che:
“La conferma d’ordine è stata fatta dalla __________ dopo le trattative sul prezzo __________ di cui già ho riferito. Il lavoro è stato appaltato al consorzio __________.”
In assenza di altri soci oltre ai qui attori, risulta superflua la questione a sapere se la convenuta vincolandosi nei confronti del consorzio abbia inteso contrattare anche con qualsiasi altro socio dello stesso, senza conoscerne l’identità (art. 32 cpv. 2 CO in fine).
Ne segue in ogni caso la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 marzo 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà agli attori complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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