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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.150
Data decisione, Autorità: 08.06.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. già reclamante quale istante
Incarto n. 60.2015.150
Lugano 8 giugno 2015/jf
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/27.04.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di alcuni atti dell’incarto penale CRP __________, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
La predetta decisione è regolarmente passata in giudicato, non essendo stata impugnata.
Con sentenza 14.04.2015 questa Corte ha – per quanto interessa la fattispecie qui in esame – accolto, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, la richiesta del qui istante di ottenere la trasmissione, in copia, delle osservazioni del procuratore pubblico Paolo Bordoli e dell’avv. __________, nonché della decisione del summenzionato incarto penale, nel frattempo archiviato, trasmettendogli la relativa documentazione (inc. CRP __________).
Con la presente istanza IS 1, con riferimento alla predetta decisione, postula di ottenere copia "(…) delle mie istanze", precisando di aver dimenticato di chiederne una copia (istanza 24/27.04.2015, doc. CRP 1).
Questa Corte ha rinunciato ad interpellare il procuratore pubblico Paolo Bordoli e l’allora difensore d’ufficio del qui istante (avv. __________) per presentare eventuali osservazioni in merito alla presente istanza, essendo stato IS 1 legittimato a reclamare in veste di imputato con difesa d’ufficio nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto CRP __________.
5.1.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5.2.
Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di reclamante) nel procedimento penale nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza, questa Corte trasmette all’istante copia dello scritto datato 18.09.2013 e pervenuto a questa Corte il 23.09.2013, dell’ulteriore scritto datato 18.09.2013 e pervenuto a questa Corte il 23.09.2013, dello scritto datato 21.09.2013 e pervenuto a questa Corte il 24.09.2013 (tutti doc. CRP 1), dello scritto datato 26.09.2013 e pervenuto a questa Corte il 2.10.2013 (doc. CRP 3), dello scritto datato 4.10.2013 e pervenuto a questa Corte il 9.10.2013 (doc. CRP 9), nonché del verbale di udienza 17.06.2013, inc. __________, ivi annesso (doc. CRP 9.a), dello scritto datato 9.10.2013 e pervenuto a questa Corte l’11.10.2013 (doc. CRP 10), dello scritto datato 9.10.2013 e pervenuto a questa Corte il 14.10.2013 (doc. CRP 12), dello scritto datato 10.10.2013 e pervenuto a questa Corte il 15.10.2013 (doc. CRP 13), dello scritto datato 21.10.2013 e pervenuto a questa Corte il 23.10.2013 (doc. CRP 16), dello scritto datato 25.10.2013 e pervenuto a questa Corte il 29.10.2013 (doc. CRP 17), dello scritto datato 29.10.2013 e pervenuto a questa Corte il 30.10.2013 (doc. CRP 18) e dello scritto datato 25.10.2013 e pervenuto a questa Corte il 4.11.2013 (doc. CRP 19), come postulato, unitamente alla presente decisione.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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