AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.64
Data decisione, Autorità: 18.06.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00064
Lugano 18 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, vicepresidente, Zali e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del presidente Cocchi, astenuto)
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa civile appellabile 0A.95.646 (inc. no. 1149) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 10 luglio 1991 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l'attore ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 15'288.-- oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatore, e l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale per tale importo a carico del fondo n. __________di __________, di proprietà di __________;
Domande avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione protestando spese e ripetibili, e che il Pretore con sentenza 22 febbraio 1996 ha accolto;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 18 marzo 1996 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso respingere la petizione;
Mentre l'attore con osservazioni del 6 maggio 1996 chiede la reiezione dell'appello con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
se deve essere accolto l'appello
tassa di giustizia e ripetibili.
Ritenuto
in fatto
A. L'attore all’inizio del 1991 su incarico di __________ ha eseguito le opere da capomastro nell'ambito della formazione di un vigneto sul fondo 178 di __________, di proprietà di __________.
Ritenendo di avere diritto ad una mercede complessiva di fr. 35'288.--, e considerato il pagamento da parte del committente di un acconto di fr. 20'000.--, con la presente causa egli ne ha chiesto la condanna al pagamento del saldo di fr. 15'288.--, e ha chiesto l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale in suo favore e di pari importo sul fondo che ha beneficiato dell'opera.
B. Nella risposta del 6 settembre 1991 i convenuti si sono opposti alla petizione adducendo l'ingiustificato superamento del preventivo, il cui importo sarebbe in pratica stato raddoppiato con la fattura.
C. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto l'esistenza tra l'attore e il convenuto __________ di un contratto di appalto in cui la mercede sarebbe stata preventivamente determinata solo relativamente ai costi unitari delle ore di lavoro delle persone e dei mezzi meccanici.
Il committente avrebbe inoltre richiesto una significativa modifica dell'opera dopo l'allestimento del preventivo, modifica che ne avrebbe reso più onerosa la realizzazione.
Dal che, stante la correttezza della fatturazione, l'integrale accoglimento della petizione.
E. Con gravame datato 18 marzo 1996 i convenuti chiedono la riforma del giudizio del pretorile nel senso di respingere la petizione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, il preventivo in questione sarebbe da interpretare nel senso che l'importo ivi indicato non poteva essere ecceduto se non in misura del 10%, e non nel senso di un'opera da compiere a regia.
Né si potrebbe ammettere l'intervenuta modifica dell'opera in corso di esecuzione, così come risulterebbe dalla deposizione del teste __________, dal che la totale mancanza di fondamento delle pretese dell’attore.
F. Nelle osservazioni del 6 maggio 1996 l'attore postula la reiezione del gravame sulla scorta di considerazioni che, se del caso, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ed è pacifico che l’appaltatore che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l’onere della prova quo all’esistenza e all’entità del vantato diritto (per tante: II CCA 26 aprile 1996 in re P./H.).
Il contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede dell’appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO), e quella che non è preventivamente stata stabilita, o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO).
Non essendo in concreto stata pattuita alcuna mercede a corpo -nessuna delle parti lo pretende-, è di conseguenza necessa-riamente applicabile la norma dispositiva dell’art. 374 CO, con la conseguenza che la mercede è da determinare in base al valore del lavoro e del materiale (II CCA 15 maggio 1996 in re P./W.).
Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, il preventivo di spesa dell’11 novembre 1990 di fr. 17’320.-- (doc. C) non è vincolante solo per i prezzi unitari ivi indicati ma, seppure in via approssimativa (in tal senso l’indicazione “ca” del numero di ore di lavoro: II CCA 8 maggio 1996 in re D./T.), esso è significativo anche per il numero di ore necessarie all’esecuzione dell’opera, e perciò di riflesso anche del costo globale dell’opera stessa che il committente poteva in buona fede attendersi deliberando i lavori sulla base del preventivo in questione.
Questo nonostante la riserva del conteggio delle “ore effettive” (doc. C, in basso), dovendosi intendere con ciò la facoltà dell’appaltatore di fatturare l’effettivo dispendio di lavoro e materiale anche in presenza di un preventivo, ma -si deve in buona fede sottintendere- entro i limiti ragionevoli in cui è lecito superare un tale preventivo.
Stante un computo preventivo in via approssimativa della mercede, al committente per il caso in cui esso venga sproporzionatamente ecceduto senza il suo consenso spettano di principio i mezzi di difesa stabiliti dall’art. 375 CO (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 973) ritenuto che per il caso, come quello di specie, di opera terminata ed eseguita sul fondo del committente l’unica soluzione praticabile è quella della proporzionata riduzione della mercede (art. 375 cpv. 2 CO; Gauch, opera citata, n. 982).
Prima di esaminare se ricorrano le premesse per l’applicazione dell’art. 375 CO, occorre chiedersi da una parte se l’importo fatturato corrisponda al reale dispendio di lavoro e materiale avuto dall’appaltatore (consid. 6), e dall’altra se non ci sia stata da parte del committente, dopo l’allestimento del preventivo, la richiesta di modifiche dell’opera da compiere tali da giustificare l’aumento della mercede in misura corrispondente alla pretesa dell’attore (consid. 7).
A mente di questa Camera, si può nella specie al limite ritenere che l’appaltatore abbia provato di avere fornito lavoro e materiale per l’importo dedotto in causa.
Tale riconoscimento non avviene tanto per effetto dei bollettini di lavoro, non sottoscritti dal committente e quindi pressoché privi di forza probatoria (II CCA 21 novembre 1994 in re F./G., 23 agosto 1994 in re Q./C. SA e llcc), e nemmeno dalla perizia, praticamente inutilizzabile tanto essa è vaga e inconcludente (“Per la valutazione delle ore impiegate per tale lavoro il perito non è in grado di contestare quanto esposto”), ma piuttosto dalle deposizioni testimoniali degli operai che hanno eseguito il lavoro (testi __________ e __________i), le quali permettono di maturare il convincimento della rispondenza dei bollettini di lavoro (oltretutto di semplice comprensione vista la natura dell’opera) alla realtà dei fatti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 2).
Non vi è invece motivo a questo stadio del ragionamento di esaminare se la medesima opera poteva essere compiuta con minor dispendio di lavoro, trattandosi di questione da esaminare nell’eventuale applicazione dell’art. 375 CO.
L’insieme degli atti (in particolare deposizioni __________ __________ __________) permette di ritenere che vi fu effettivamente una richiesta di modifica dell’opera originaria, nel senso di eseguire terrazzi monofilari sull’intero pendio, senza più mantenere -come si era inteso all’inizio- i terrazzi preesistenti per collocarvi due filari di vite.
Non è però dato di sapere quale sia stata l’oggettiva incidenza di questa modifica sull’onere lavorativo richiesto all’appaltatore: il perito non è stato interpellato su questo tema, di modo che l’unico riscontro sull’argomento è l’opinione del teste __________ (15 giorni di lavoro invece di 3), la quale non può però essere posta a base del giudizio (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 236-237, n. 2).
Né, in assenza di altre prove, può evidentemente valere per vero (come vorrebbe invece l’attore e come a torto ammesso dal Pretore) che il costo dell’opera supplementare equivalga semplicemente alla differenza tra il prezzo preventivato e quello di consuntivo.
Come che sia, in entrambi i casi la determinazione della mercede è affidata al prudente apprezzamento del giudice (per opere supplementari non quantificabili: DTF 113 II 521; per l’applicazione dell’art. 375 cpv. 2 CO: DTF 115 II 462).
A mente di questa Camera, in assenza di migliori elementi oggettivi, considerati in particolare l’onere della prova a carico dell’attore, l’opinione del perito sul costo globale di simili opere, il fatto che l’attore ha omesso di avvertire il committente sull’incidenza sulla mercede della modifica dell’opera da lui richiesta come ci sarebbe potuti in buona fede attendere, risulta equo stabilire la mercede dell’appaltatore in fr. 25’000.--, con un saldo in suo favore di fr. 5’000.-- oltre interessi.
Ne segue in tali termini il parziale accoglimento del gravame.
Trattandosi di giudizio reso in termini di equità, si ritiene di suddividere gli oneri di causa in parte uguali, compensate le ripetibili.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 18 marzo 1996 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 febbraio 1996 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, viene così riformata:
1.1 __________, è condannato a versare __________, fr. 5’000.-- oltre interessi al 5% dall’11 luglio 1991.
1.2 E’ di conseguenza fatto ordine all’Ufficio del Registro Fondiario di Lugano di iscrivere in via definitiva l’ipoteca legale per fr. 5’000.-- oltre interessi al 5% dall’11 luglio 1991 a favore di __________ e a carico della part. n. __________ di __________, di proprietà di __________, __________
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dai convenuti, sono a carico delle parti per metà ciascuna, compensate le ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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