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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.120
Data decisione, Autorità: 01.06.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante
Incarto n. 60.2015.120
Lugano 1 giugno 2015/jf
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18.03./1.04.2015 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto __________ della Pretura penale, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della causa a procedura di annullamento del matrimonio di cui all’incarto __________;
premesso che la richiesta datata 18.03.2015 è giunta alla Pretura penale il 20.03.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 31.03./1.04.2015, unitamente all’incarto __________, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Lo stesso giorno il procuratore pubblico ha inoltre emanato un decreto di accusa a carico della sorella di PI 3) siccome ritenuta colpevole di incitazione all’entrata e/o soggiorno illegale (DA __________) e un decreto di accusa a carico del marito di quest’ultima siccome ritenuto colpevole di incitazione all’entrata e/o al soggiorno illegale e di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (DA __________).
A seguito dell’opposizione interposta da tutti i quattro imputati, il 1°.04.2014 il giudice della Pretura penale ha riunito i summenzionati procedimenti penali, poiché alla base delle imputazioni principali degli accusati vi erano i medesimi fatti.
Con sentenza 20.06.2014 il giudice della Pretura penale ha in particolare ritenuto PI 3 autrice colpevole di soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione e per inganno nei confronti dell’autorità "per avere ingannato le autorità incaricate dell’esecuzione della Legge federale sugli stranieri, fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottenendo, in tal modo, per sé il rilascio di un permesso di soggiorno stabile, e meglio per avere in data 24.9.2012 ottenuto il permesso di dimora per stranieri per ricongiungimento famigliare con il marito PI 2, valido fino all’11.8.2013 (…) ben sapendo che il matrimonio era fittizio e unicamente finalizzato all’ottenimento del permesso di dimora" e l’ha condannata di conseguenza (inc. __________).
Ha inoltre ritenuto PI 2 autore colpevole di inganno nei confronti delle autorità "per avere, in data , contratto matrimonio con una cittadina straniera nell’unico intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri e di procurarsi un indebito arricchimento, e meglio, per aver, __________ (), il __________ contraendo matrimonio con PI 3, richiedendo e ottenendo il permesso di dimora in Svizzera per ricongiungimento famigliare, ingannato i funzionari delle autorità amministrative preposte al riconoscimento degli atti di stato civile al rilascio di permessi di soggiorno per stranieri, il tutto altresì finalizzato al compenso mensile di CHF 200/300 versatogli in particolare da __________ ", lo ha condannato al pagamento delle tasse e spese giudiziarie, ma lo ha mandato esente da pena (cfr., nel dettaglio, sentenza 20.06.2014, inc. __________).
Il 22.09.2014 la Corte di appello e di revisione penale ha stralciato dai ruoli il procedimento, ritenuto che PI 3 dopo l’annuncio di appello presentato il 26.06.2014 avverso la summenzionata sentenza, non ha inoltrato alcuna dichiarazione scritta di appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 3 CPP.
Come esposto in entrata, la Pretura penale non ha presentato osservazioni in merito alla presente richiesta.
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
In effetti alla base di entrambi i procedimenti vi è la medesima fattispecie, e meglio il matrimonio fittizio contratto tra questi ultimi il __________, in __________, allo scopo di eludere le norme in materia di soggiorno degli stranieri.
Gli atti istruttori e l’esito del procedimento penale sono indubbiamente rilevanti ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. È quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza l’incarto __________ della Pretura penale (composto da quattro cartellette bianche) viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente alla predetta autorità, al più tardi, a procedimento civile concluso.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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