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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.61
Data decisione, Autorità: 15.03.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00061
Lugano 15 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile -inc. no. 12'798 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 16 agosto 1995 da
contro
ed ora sulla domanda dell’attore volta all’ottenimento di un patrocinatore d’ufficio ex art. 39 cpv. 3 CPC, che il Pretore ha accolto con decreto 27 novembre 1995 designandogli quale avvocato d’ufficio l’avv. __________, mentre con decisione 11 marzo 1996, su istanza di quel legale, il giudice ha revocato il menzionato decreto, nominando un nuovo patrocinatore d’ufficio nella persona dell’avv. __________;
appellante l’attore con atto di appello 13 marzo 1996, con cui contesta le motivazioni addotte dal Pretore e chiede che l’avv. __________ venga condannata in base all’art. 292 CPS;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto e in diritto
che con petizione 16 agosto 1995 __________ ha convenuto in lite l’avv. __________ nell’ambito di una causa di risarcimento danni;
che con decreto 27 novembre 1995 il Pretore, preso atto che l’attore non riusciva -nonostante i suoi sforzi- a trovare un legale disposto a portare avanti la sua causa, gliene ha designato uno d’ufficio in applicazione dell’art. 39 cpv. 3 CPC nella persona dell’avv. __________;
che l’11 marzo 1996, statuendo sull’istanza 28 febbraio 1996 di quest’ultima, il Pretore ha deciso di revocare il decreto 27 novembre 1995 con cui essa era stata nominata patrocinatrice d’ufficio dell’attore ed al suo posto ha designato l’avv. __________ che, a suo giudizio, la revoca del mandato a suo tempo conferito all’avv. __________ era giustificata dai motivi da lei addotti nell’istanza 28 febbraio 1996;
che, trattandosi di una causa promossa contro un avvocato iscritto all’albo dell’ordine degli avvocati del Cantone Ticino e con studio nel distretto di __________, appariva inoltre opportuno scegliere il nuovo patrocinatore d’ufficio tra i membri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e al di fuori del distretto;
che il giudice di prime cure ha altresì ritenuto opportuno avvertire l’attore che, qualora la situazione evocata dall’avv. __________ si fosse ripetuta nei confronti del nuovo patrocinatore, un’eventuale istanza di nomina di un terzo avvocato d’ufficio avrebbe potuto essere considerata come abusiva e pertanto rifiutata in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CC, norma secondo cui “il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge”;
che con l’appello 13 marzo 1996 l’attore ha contestato il fatto che il Pretore possa aver ritenuto giustificati i motivi addotti dall’avv. __________ a sostegno della sua domanda di revoca del decreto 27 novembre 1995;
che infatti, a suo dire, egli non avrebbe fatto altro che pretendere dalla sua patrocinatrice che avesse a salvaguardare nel migliore dei modi i suoi interessi nella causa, mentre in realtà l’avv. __________ si sarebbe rifiutata di andare contro “i suoi colleghi avvocati”;
che l’avv. __________ non aveva quindi correttamente dato seguito al decreto del Pretore che le aveva imposto di difendere l’attore nella causa, rendendosi così colpevole -sempre a suo dire- di una violazione dell’art. 292 CPS;
che in questa sede egli chiede pertanto la condanna dell’avv. __________ in virtù dell’art. 292 CPS e che si accerti che egli non aveva assolutamente abusato del proprio diritto; il tutto, postulando di essere citato davanti al Tribunale per meglio spiegare la sua situazione;
che, essendo l’esito del presente appello del tutto chiaro, per economia di giudizio si può senz’altro prescindere dal trasmetterlo al Pretore di Bellinzona affinché questi abbia preliminarmente a statuire sull’opportunità o meno di concedere al gravame stesso l’effetto sospensivo in virtù dell’art. 96 cpv. 3 CPC, qualora quella decisione debba effettivamente essere considerata un decreto (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, n. 3 ad art. 39) piuttosto che un’ordinanza, che non sarebbe appellabile (art. 95 CPC);
che innanzitutto, nella misura in cui non indica i punti della decisione pretorile che intende sottoporre al giudizio d’appello, il gravame deve già essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. d e cpv. 5 CPC);
che in effetti dall’appello stesso non è oggettivamente possibile stabilire se ed eventualmente in quale misura l’appellante intenda contestare il giudizio di prime cure con cui veniva in sostanza designato un nuovo patrocinatore d’ufficio in sostituzione di quello a suo tempo nominato;
che, al contrario, l’appellante contesta unicamente le motivazioni addotte dal Pretore ed in particolare quella secondo cui i motivi indicati dall’avv. __________ sarebbero giustificati e quella secondo cui un’eventuale nuova richiesta da parte dell’attore di un patrocinatore potrebbe costituire un abuso di diritto;
che tale doglianza è tuttavia irricevibile, atteso che per costante giurisprudenza l’appello sulle motivazioni -che, come tali, non crescono in giudicato e non possono quindi arrecare alcun danno alla parte- senza che ciò comporti una pronuncia diversa rispetto ai dispositivi della sentenza stessa è proceduralmente inammissibile in mancanza di gravamen (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 307; Rep. 1983 p. 34, 1983 p. 50);
che anche la domanda volta ad ottenere un’eventuale condanna (penale) dell’avv. __________ in base all’art. 292 CPS è irricevibile, non essendo evidentemente questa -oltretutto nell’ambito di una decisione in merito alla nomina di un patrocinatore d’ufficio- la sede (civile) per statuire su eventuali responsabilità del precedente patrocinatore;
che infine nemmeno la domanda volta a far sì che l’appellante venga citato a un’udienza per meglio precisare le sue argomentazioni risulta ricevibile, la facoltà di indire un dibattimento orale spettando infatti unicamente al Tribunale di Appello stesso -e non alle parti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 324)- e non ritenendo questa Camera né utile, né necessario far capo a questa facoltà nel caso concreto, facoltà che per altro va utilizzata in modo restrittivo, costituendo l’eccezione al principio della forma scritta voluta dal legislatore (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem);
che l’appello si rivela cosi infondato già al preventivo esame dell’art. 313bis CPC e come tale va sanzionato senza necessità di intimarlo alla controparte per le osservazioni;
che per le particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse o spese di giustizia (IICCA 27 aprile 1995 in re B./Q. AG, 14 dicembre 1995 in re G./R.I. AG).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 13 marzo 1996 di __________ è irricevibile.
II. Non si prelevano tasse o spese.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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