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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.103
Data decisione, Autorità: 31.05.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
Incarto n. 60.2015.103
Lugano 31 maggio 2015/jf
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.03.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di una sentenza, nel frattempo passata in giudicato, emanata a suo carico;
premesso che la richiesta datata 16.03.2015 è giunta al Tribunale penale cantonale il 17.03.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il medesimo giorno, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
La stessa è passata in giudicato il medesimo giorno, non essendo stata impugnata.
Come esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale non ha formulato osservazioni in merito.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
3.2.
Nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza la sentenza richiesta viene trasmessa, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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