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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.114
Data decisione, Autorità: 01.06.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante
Incarto n. 60.2015.114
Lugano 1 giugno 2015/jf
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza datata 18.03.2015, spedita il 24.03.2015 e giunta presso questa Corte il 25.03.2015, presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a favore di un psicoterapeuta, nominato quale perito giudiziario nell’ambito della causa di divorzio con domanda unilaterale di cui all’incarto __________, ad esaminare l’incarto penale TPC __________, nel frattempo archiviato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Con sentenza 2.10.2013 la Corte delle assise criminali ha dichiarato __________ autore colpevole di tentato omicidio intenzionale "per avere, in data __________, verso le ore __________, a __________, a mano di un’arma da taglio, tentato intenzionalmente di uccidere PI 3 (…)", approvando l’atto di accusa 9.08.2013 (ACC __________) con le relative proposte (inc. TPC __________).
Con la presente istanza la IS 1 chiede di autorizzare la psicoterapeuta __________, __________, ad esaminare il summenzionato incarto penale, essendo stata nominata il 18.03.2015 quale perito giudiziario nell’ambito della causa di divorzio con domanda unilaterale promossa il 6.06.2011 da PI 2, __________ (patr. da: avv. __________, __________) contro PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________).
A sostegno della sua richiesta il pretore ha prodotto la decisione di nomina del perito, da cui emerge in particolare che quest’ultimo ha ritenuto opportuno "(…) svolgere degli accertamenti peritali, per la regolamentazione dei rapporti personali dei genitori con il figlio, rispettivamente con __________ (__________) a seguito dei congedi di cui beneficia, rispettivamente al momento della semilibertà e della successiva scarcerazione", che "tale circostanza solleva non indifferenti problematiche per una corretta messa in atto dei rapporti personali tra le parti e il figlio __________, rispettivamente __________, sentimentalmente legato all’attrice, dalla quale ha avuto pure una figlia", che "risultando importante riuscire a verificare le capacità di esercizio della funzione genitoriale soprattutto della madre, alla quale incomberà il maggior onere di gestione delle difficili implicazioni personali dei rapporti tra __________, i suoi figli e in definitiva il convenuto (PI 3)", "si impone la necessità di ordinare lo svolgimento di una perizia, da parte di uno specialista che sappia adeguatamente verificare e giudicare le complesse implicazioni psicologiche ed emotive della gestione dei rapporti tra i diversi attori della presente fattispecie" e "l’approfondimento peritale dovrà consentire di valutare la capacità genitoriale in specie di PI 2, chiamata ad affrontare il plurimo ruolo di madre del figlio della vittima, compagna dell’autore e madre della figlia di questo" (nomina perito 18.03.2015, p. 1 e 2, doc. CRP 1.a).
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
In effetti alcuni atti istruttori dell’incarto penale richiamato potrebbero essere potenzialmente utili al perito giudiziario per avere un quadro più completo della (complessa) situazione personale/famigliare creatasi tra le parti coinvolte e quindi per l’allestimento della perizia.
Di conseguenza il perito giudiziario __________ è autorizzata ad esaminare tutti gli atti istruttori dell’incarto TPC __________, senza estrarne copia, concordando i tempi e le modalità di accesso con i collaboratori del Tribunale penale cantonale, compatibilmente con i loro impegni.
Va da sé che il perito giudiziario è tenuto al segreto d’ufficio/professionale, e ciò anche nel rispetto del diritto di essere sentito delle parti coinvolte.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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