AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.60
Data decisione, Autorità: 06.12.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00060
Lugano 6 dicembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’istanza di intervento principale in lite ed appellazione civile 12 marzo 1996 presentata da
entrambi rappr. dall’avv. __________
contro
la sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello del Cantone Ticino dell’8/20 febbraio 1996, emessa nell’ambito dell’incarto No. 17.95.00077, che vedeva coinvolti in qualità di imputati
__________) rappr. dall’avv. __________ __________ rappr. dall’avv. __________
e, accanto agli appellanti ed intervenienti, in qualità di parti civili
__________ rappr. dall’avv. ____________________rappr. dallo studio legale __________ rappr. dall’avv. __________
con cui si chiede in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso che gli imputati vengano condannati a pagare a __________ fr. 159’191.25 oltre interessi e a __________ fr. 21’573.- oltre interessi, ritenuto che i beni confiscati loro di complessivi fr. 395’238.27 andavano devoluti proporzionalmente a tutte le parti civili e quindi alla parte __________ nella misura di fr. 131’298.- e alla parte __________ per fr. 17’759.-, la rimanenza restando a favore delle altre parti civili; mentre in via subordinata viene postulato l’annullamento del giudizio impugnato; il tutto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre con osservazioni 17 aprile 1996 e 25 aprile 1996 __________ rispettivamente __________ hanno postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 26/30 aprile 1996 __________ ha dichiarato di ritirare la propria impugnativa;
1
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto che in forza dell’atto di accusa nr. 98/95 lc datato 18 luglio 1995 del Procuratore Pubblico avv. __________, il 6 settembre 1995 __________ __________ sono comparsi innanzi alla Corte delle Assise correzionali di Lugano siccome prevenuti colpevoli di ripetuta truffa, in parte mancata, per avere, agendo a scopo di indebito profitto, in correità fra loro e con terzi, nel periodo febbraio/marzo 1995 a Lugano ed altre località, ingannato con astuzia, rispettivamente tentato di ingannare, funzionari di istituti bancari del Cantone, inducendoli ad accreditare su conti appositamente aperti, il controvalore di assegni da loro presentati per l’incasso, sottacendo la provenienza furtiva dei titoli e la falsità delle firme di girata, con un pregiudizio corrispondente per gli stessi istituti bancari, rispettivamente per il traente degli assegni; di ripetuta ricettazione, in parte mancata, per avere, in correità fra loro e con terzi, agendo come descritto più sopra, aiutato a spacciare, rispettivamente tentato di spacciare, 13 assegni di cui sapevano o dovevano presumere la provenienza furtiva, per un importo complessivo di DM 920’037.11 e Lit. 335’905’722; nonché di ripetuta falsità in documenti, per avere, in correità fra loro e con terzi, nelle circostanze di cui sopra, in 13 occasioni, fatto uso a scopo di indebito profitto di assegni sui quali la firma ed il timbro di girata erano contraffatti (cfr. atto di accusa, p. 1-3);
che nel corso dei pubblici dibattimenti le ditte traenti dei 6 assegni di cui gli imputati erano riusciti ad ottenere l’incasso- e meglio __________ per DM 23’402.76, __________ per Lit. 187’764’722, __________ per DM 105’022.68, __________ per DM 132’922.-, __________ (in due occasioni) per DM 110’757.- e DM 146’133.01- si sono costituite (tranne __________) parti civili ed hanno chiesto il risarcimento del danno da loro patito, come pure l’assegnazione dei beni sequestrati dall’autorità penale;
che nel suo giudizio la Corte d’Assise ha ritenuto sostanzialmente provati tutti i fatti indicati nell’atto di accusa, ma ha escluso che gli imputati avessero agito dolosamente nella prima fase del loro agire, allorché tra il 3 ed il 20 febbraio 1995 presso le sedi dell’__________ e della __________ di __________ tentarono di ottenere l’incasso di 4 assegni e, per contro, riuscirono ad incassare i 2 assegni, di cui __________ e __________ erano i traenti (sentenza d’Assise, p. 11 e segg. ed in particolare p. 13): le pretese civili fatte valere da queste ultime, stante il proscioglimento degli imputati per i fatti relativi alla prima fase, non potevano pertanto essere decise dal giudice penale, e lo stesso valeva per la confisca e l’eventuale restituzione alle medesime parti dei beni sequestrati in relazione all’incasso di quei 2 assegni (sentenza d’Assise, p. 17);
che, di conseguenza, __________ e __________ sono stati condannati (quest’ultimo in contumacia) alla pena di 18 mesi di detenzione, nella quale era computato il carcere preventivo sofferto, -pena sospesa condizionalmente- come pure all’espulsione dal territorio svizzero per anni 7 (sentenza d’Assise, dispositivi N. 1-4, p. 18-19);
che al punto 5 del dispositivo essi sono stati condannati a pagare in solido ed in parti uguali alle parti civili __________ e __________ fr. 85’912.- oltre interessi rispettivamente fr. 213’136.- oltre accessori, mentre nel dispositivo N. 6 è stata ordinata nei confronti di entrambi la confisca dei valori sequestrati sui loro conti bancari in relazione ai fatti della seconda fase e la loro parziale restituzione, proporzionalmente, alle parti civili __________ (sentenza d’assise p. 20);
che, statuendo l’8 febbraio 1996 su un ricorso per cassazione tempestivamente inoltrato da __________ e __________, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello del Cantone Ticino (in seguito detta: CCRP) ha parzialmente riformato la sentenza d’Assise nel senso che il procedimento penale nei confronti del contumace __________ era prorogato per i fatti relativi alla prima fase (art. 258 cpv. 2 v.CPP), invariati per contro i rimanenti dispositivi;
che la CCRP ha in particolare concluso che gli accertamenti di fatto della Corte d’Assise non erano arbitrari e che neppure vi era stata violazione del diritto federale, segnatamente per quanto riguardava l’applicazione degli art. 59 e 60 CPS;
che con istanza di intervento principale in lite e appello civile 12 marzo 1996 __________ e __________ chiedono in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso che gli imputati vengano condannati a pagare loro fr. 21’573.- oltre interessi rispettivamente fr. 159’191.25 oltre accessori, ritenuto che i beni confiscati di complessivi fr. 395’238.27 andavano proporzionalmente devoluti a tutte le parti civili e quindi alla parte __________ nella misura di fr. 131’298.- ed alla parte __________ per fr. 17’759.-, la rimanenza restando per contro a favore delle altre parti civili; mentre che in via subordinata postulano l’annullamento del giudizio impugnato; il tutto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
che gli appellanti ed intervenienti censurano in sostanza l’applicazione errata da parte dell’autorità giudiziaria penale dell’art. 59 CPS e la mancata applicazione dell’art. 60 CPS, ciò che avrebbe avuto come conseguenza il mancato riconoscimento a loro favore dei risarcimenti chiesti a suo tempo: a loro avviso, dato che le altre parti beneficiarie della restituzione non disponevano di alcun diritto di proprietà sui valori patrimoniali depositati sui conti bancari sequestrati, l’autorità cantonale avrebbe dovuto applicare l’art. 60 CPS anziché l’art. 59 CPS, con la conseguenza che anch’esse avrebbero goduto della ripartizione effettuata in tale ambito;
che, in pari data, esse hanno provveduto ad inoltrare un ricorso per cassazione al Tribunale federale e, il 22 marzo 1996, un ricorso di diritto pubblico ed un ricorso di diritto amministrativo al medesimo Alto Tribunale;
che con osservazioni 17 aprile 1996 e 25 aprile 1996 __________ rispettivamente __________ hanno postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
che, con scritto 26/30 aprile 1996 __________ ha dichiarato di ritirare la sua impugnativa ed i gravami inoltrati al Tribunale federale;
che con decisione 24 ottobre 1996 la Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha respinto il ricorso per cassazione inoltrato da __________, mentre i suoi ricorsi di diritto pubblico e di diritto amministrativo sono stati dichiarati irricevibili;
Considerando
in diritto che, a seguito della desistenza da parte di __________, restano da esaminare le sole richieste di __________;
che nel caso di specie quest’ultima ha inoltrato un appello civile e in via subordinata un’istanza di intervento principale in lite, con cui ha contestato da un lato il dispositivo N. 5 della sentenza d’Assise, laddove non era stato deciso il risarcimento delle sue pretese civili, e dall’altro il dispositivo N. 6, ove in sostanza veniva ordinata la confisca di determinati beni ex art. 59 n. 1 cpv. 1 CPS e la loro parziale assegnazione alle parti civili in virtù dell’art. 60 CPS, senza tuttavia alcuna assegnazione a suo favore;
che, innanzitutto, l’istanza di intervento principale in lite non appare ricevibile;
che, giusta l’art. 50 cpv. 1 CPC, un terzo può intervenire in via principale quando fa valere verso tutte le parti od alcune di esse, un diritto proprio totale o parziale sopra l’oggetto della controversia o dipendente dal titolo dedotto nel processo;
che l’intervento principale in lite è sì possibile in ogni stadio della lite (art. 49 cpv. 1 CPC; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 84), ma presuppone quanto meno che una lite sia pendente (Ottaviani, op. cit., p. 80 e 83) presso una determinata autorità (alla quale possa poi essere inoltrata la relativa istanza di intervento);
che, nel caso di specie, davanti a questa Camera non era assolutamente pendente alcuna lite tra le parti civili e gli imputati, né per altro risulta che -dopo il giudizio della CCRP- tale lite fosse eventualmente pendente altrove, di modo che l’istanza di intervento principale, già per questo motivo, appare del tutto improponibile;
che si impone a questo punto di esaminare se __________ fosse o meno legittimata ad interporre appello contro la sentenza emanata dalla CCRP, dapprima con riferimento al solo dispositivo N. 5 della sentenza d’Assise, ove non era stato deciso il risarcimento delle sue pretese civili;
che, a questo proposito, come già rilevato dalla Corte d’Assise (p. 17), si osserva che giusta l’art. 219 v.CPP il giudice penale può statuire sulle pretese di diritto civile di una parte lesa solo se l’imputato è stato condannato per la relativa fattispecie;
che nel caso concreto, limitatamente ai reati relativi all’incasso dell’assegno di cui la ditta __________ era traente, la Corte d’Assise prima e la CCRP poi hanno concluso per il proscioglimento di __________ rispettivamente per la proroga del procedimento penale (concetto che, in base al chiaro tenore dell’art. 258 cpv. 2 v.CPP, si contrappone ad una sentenza di condanna) nei confronti di __________ di modo che -per gli specifici reati- non si era assolutamente di fronte ad un giudizio condannatorio, il che escludeva che il giudice (penale) potesse a quel momento statuire sulle pretese civili formulate dalla parte lesa;
che in base all’art. 222 v.CPP è ben vero che la parte lesa ed il condannato possono impugnare con un appello civile i dispositivi di una sentenza penale che decidono sulle pretese di risarcimento, ma è altrettanto vero che tale facoltà è forzatamente limitata alle sentenze di condanna ai sensi del menzionato art. 219 v.CPP (tanto è vero che la norma parla esplicitamente di “condannato”), nel senso che legittimata ad appellare è unicamente -oltre al condannato- la sola parte lesa, la cui pretesa di risarcimento è stata oggetto di decisione da parte del giudice penale (il che presuppone la condanna dell’imputato per i fatti sui quali la stessa parte lesa aveva formulato le sue richieste di risarcimento);
che, nel caso concreto, non essendovi nella sentenza penale alcun dispositivo che decide (positivamente o negativamente) le pretese di risarcimento formulate dalla __________ (anche perché non vi era alcun giudizio di condanna nei confronti degli imputati per i fatti relativi all’incasso dell’assegno di cui quella società era traente), quest’ultima non è per nulla legittimata ad interporre appello;
che, per quanto riguarda invece la facoltà di impugnare il dispositivo N. 6, l’appello e l’istanza di intervento principale in lite sono parimenti irricevibili, in quanto l’oggetto del contendere -ovvero la questione circa l’applicazione dell’art. 59 e 60 CPS- non è di natura civile (come recentemente stabilito da questa Camera in IICCA 4 aprile 1996 in re H./M. Ltd., sentenza confermata dal Tribunale federale con giudizi ICCTF del 24 giugno 1996 e ICDPTF del 8 luglio 1996), per cui la relativa contestazione non può in ogni caso essere devoluta a questa Camera civile;
che già sotto l’egida del precedente diritto (art. 60 v.CPS) era stato deciso che eventuali contestazioni sull’applicazione di detta norma dovevano essere dedotte davanti alla Corte di cassazione e revisione penale e non alle istanze civili (Rep. 1984 p. 424);
che in effetti la confisca quale misura ai sensi dell’art. 58 v.CPS poteva essere contestata con il rimedio della cassazione penale, ma non con l’appello alla Camera civile, lo stesso essendo dato solo contro i dispositivi che decidevano le pretese di risarcimento (Rep. 1984 p. 424);
che lo stesso Tribunale federale aveva a sua volta confermato che le pretese fondate sull’art. 58 v.CPS, inerente la confisca a favore dello Stato dei beni profitto di reato, e quelle fondate sull’art. 60 v.CPS, che invece regolava la pretesa della parte lesa, non erano assolutamente di natura civile: da un parte, infatti, la confisca pronunciata in virtù dell’art. 58 v.CPS costituiva una misura presa nell’interesse dell’ordine pubblico e dei buoni costumi e non era perciò finalizzata a soddisfare una pretesa di diritto privato; dall’altra, la pretesa fondata sull’art. 60 v.CPS tendeva al versamento di una prestazione da parte dello Stato ed assumeva quindi inequivocabilmente il carattere di diritto pubblico (DTF 118 Ib 266, 104 IV 71 cons. 3c con rif.);
che con l’introduzione dei nuovi art. 58, 59 e 60 CPS, in vigore dal 1° agosto 1994 e pacificamente applicabili anche alla presente fattispecie, le considerazioni appena esposte non hanno in alcun modo perso la loro validità (cfr. ICCTF 24 giugno 1996 in re H./M. Ltd. con rif.; Piotet, Les effets civils de la confiscation pénale, Berna 1995, p. 50 N. 120, il quale inoltre esclude espressamente l’applicazione dell’art. 60 CPS da parte dei tribunali civili ordinari);
che, del resto, la stessa Corte di cassazione penale del Tribunale federale, entrando nel merito del ricorso per cassazione inoltrato da __________ ha espressamente riconosciuto che la contestazione circa l’applicazione degli art. 59 e 60 CPS non era di natura civile (p. 8), bensì chiaramente di natura penale (sentenza CCPTF del 24 ottobre 1996, p. 11 e 12);
che analoghe considerazioni possono essere fatte anche per quanto attiene alla richiesta di annullamento del querelato giudizio, formulata in via subordinata dall’appellante ed interveniente;
che l’impugnativa in questione deve pertanto essere dichiarata irricevibile nel suo complesso (Rep. 1984 p. 424; DTF 118 Ib 266);
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che vanno assegnate congrue ripetibili alla parte __________ e un’indennità limitata alla parte __________, che si è per contro limitata a postulare succintamente la conferma del giudizio della CCRP (IICCA 21 novembre 1994 in re F./G., 31 maggio 1995 in re U./H.): le stesse, essendo la desistenza di __________ avvenuta dopo l’inoltro delle osservazioni, vengono poste a carico di entrambe le appellanti ed intervenienti; nella ripartizione interna tra loro, tenuto conto anche del ritiro dell’impugnativa da parte di __________, appare per contro equo ripartire le spese e le ripetibili per 1/5 a quest’ultima e per la rimanenza alla __________
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’istanza di intervento principale in lite ed appello 12 marzo 1996 di __________ è stralciata dai ruoli.
II. L’istanza di intervento principale in lite ed appello 12 marzo 1996 di __________ è irricevibile.
III. Le spese procedurali consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 2’900.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 3’000.-
già anticipate dalle appellanti ed intervenienti, restano a loro carico, internamente ripartite per 1/5 a __________ e per 4/5 a __________.
e __________ rifonderanno, secondo la medesima ripartizione, fr. 500.- alla parte __________ e fr. 200.- alla __________ a titolo di ripetibili.
IV. Intimazione a:
Comunicazione al Presidente della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello del Cantone Ticino, giudice __________ e al Presidente della Corte delle Assise Correzionali di Lugano, Giudice __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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