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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.58
Data decisione, Autorità: 13.03.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00058
Lugano 13 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire sulla domanda di revisione 8 marzo 1996 presentata da
nei confronti della sentenza 26 febbraio 1996 di questa Camera (inc. no. 12.95.00255) emanata nella procedura speciale in materia di contratto di locazione -inc. no. 25/1994 loc. della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- da loro promossa con istanza 22 luglio 1994 contro
con cui gli istanti chiedono ora la riforma della sentenza d’appello nel senso che sia accertato che la pigione dovuta dalla convenuta a far tempo dal 31.3.1995 sia fissata in fr. 88’696.40, con la conseguente modifica del giudizio sulle spese e sulle ripetibili di primo e secondo grado;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto
che con sentenza 26 febbraio 1996 questa Camera, in parziale accoglimento dell’appello presentato dagli istanti, ha accertato che la pigione dovuta dalla convenuta per i locali commerciali da lei occupati siti in Via __________ a __________ e adibiti a lavanderia, ammontava annualmente a fr. 34’288.- dal 31.3.1987 al 14.6.1993, a fr. 49’288.- dal 14.6.1993 al 31.3.1995 e a fr. 62’452.40 dal 31.3.1995 in poi;
che la tassa di giustizia di fr. 7’000.- e le spese di primo grado sono state poste a carico degli istanti per 2/3 con l’obbligo di versare alla convenuta fr. 7’000.- per ripetibili parziali, mentre le spese d’appello di complessivi fr. 2’000.- sono state pure caricate in ragione di 2/3 agli appellanti i quali sono stati parimenti obbligati a rifondere alla controparte fr. 2’000.- a titolo di ripetibili;
che con la domanda di revisione 8 marzo 1996 gli istanti chiedono ora la riforma della sentenza d’appello nel senso che sia accertato che la pigione dovuta dalla convenuta a far tempo dal 31.3.1995 sia fissata in fr. 88’696.40, con la conseguente modifica del giudizio sulle spese e sulle ripetibili di primo e secondo grado;
che, a loro dire, contrariamente a quanto assunto dalla Camera d’appello, non era vero che le notifiche d’aumento delle pigioni del 7 giugno 1994 di cui ai doc. KK1 e KK2 avessero per oggetto unicamente un’indicizzazione della pigione, atteso che il doc. KK1 menzionava pure tra i motivi dell’aumento con effetto al 31 marzo 1995 la decadenza a determinate scadenze di alcuni sconti contrattualmente previsti ed in particolare “c) decadenza dello sconto concesso per il periodo 31.3.1988 - 31.3.1992 (canone base 70’000.- , sconto speciale 20’000.-)”: in sostanza, sempre a loro dire, quella notifica contemplava, oltre all’indicizzazione, anche la decadenza degli sconti contrattuali;
che gli istanti sostengono in questa sede che questa Camera sarebbe così incorsa in un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa, ciò che giustificherebbe la revisione della sentenza nella misura da loro postulata;
che in virtù dell’art. 340 lett. d CPC, cui gli istanti si richiamano, la domanda di revisione di una sentenza può essere richiesta se è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
che, innanzitutto, per consolidata giurisprudenza, non si può far capo all’istituto della revisione, bensì ad altri rimedi ordinari del giudizio, quando anziché di fatto erroneo e determinante accertato dal giudice per mera disattenzione si tratti semplicemente di inesatta concezione del magistrato, vuoi nell’apprezzamento della controversia sul fatto, vuoi nell’erronea applicazione del diritto (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 8 ad art. 340);
che nella fattispecie questa Camera era ben cosciente del significato delle notifiche di cui ai doc. KK1 e KK2, tanto è vero che il loro contenuto è stato espressamente ripreso nel considerando D (p. 5 e 6 della querelata sentenza);
che, tuttavia, nell’ambito del suo apprezzamento, la Camera stessa è giunta alla conclusione che lo scopo delle due notifiche fosse unicamente quello di ottenere un’indicizzazione della pigione dovuta a far tempo dal 31 marzo 1995, atteso che i valori sui quali la stessa andava calcolata -rispettivamente fr. 35’000.- e fr. 70’000.-- rappresentavano in realtà i due punti di vista delle parti in merito alla pigione dovuta a quel momento (considerando 5 e 5.2 della querelata sentenza);
che, inoltre, costituisce errore di fatto unicamente quello che deriva dall’invertimento da parte del giudice di un fatto fondamentale che era incontestato e pacifico per le parti in lite; non è invece tale il giudizio erroneo del giudice su un fatto, sia pure fondamentale, che era controverso nella lite e sul quale il giudice ha dovuto pronunciarsi: in tal caso non è concesso il rimedio della revisione, che non va inteso come mezzo per rinnovare la disputa su un punto che era controverso nella lite, ma soltanto per rimediare ad un’inavvertenza o svista del giudice, che ha ritenuto vero un fatto la cui verità era “incontrastabilmente” esclusa, oppure che ha ritenuto non vero un fatto la cui verità era “positivamente” stabilita, cioè fatti pacifici ed incondizionatamente riconosciuti dalle parti “ (Rep. 1965 p. 256; IICCA 24 maggio 1994 in re M.& Co/D.);
che nel caso di specie la questione a sapere se il contratto si fosse rinnovato con una pigione di fr. 35’000.- (come postulato dalla convenuta) oppure di fr. 70’000.- (come postulato dagli istanti) era tutt’altro che pacifica, come del resto questa Camera ha avuto modo di precisare già al considerando C della sentenza impugnata (p. 4): ciò esclude evidentemente che gli istanti possano ora riproporre la lite su questo punto, che il tribunale ha già dovuto risolvere con il giudizio d’appello;
che, infine, perché possa essere preso in considerazione nell’ambito di una domanda di revisione, l’errore, quand’anche esistente, deve comunque essere stato determinante ai fini del giudizio nel senso che, togliendolo, verrebbe a mancare ogni base del giudizio stesso (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 340), ciò che non è assolutamente il caso nella fattispecie;
che, infatti, nella misura in cui la notifica di cui al doc. KK1 contemplava pure la decadenza di determinati sconti contrattualmente previsti, ci si troverebbe chiaramente confrontati anche con una notifica di una pigione scalare;
che la conseguenza di tale situazione di fatto è tuttavia già stata esaminata da questa Camera con riferimento alle notifiche di cui ai doc. YY2-YY4, YY7 e YY8 (considerando 4 della querelata sentenza), ove si è concluso che gli adeguamenti postulati non potevano aver effetto retroattivo, che gli stessi avevano tutt’al più effetto dalla data della loro notifica, ritenuto che l’aumento entrato in vigore nel giugno 1993 non poteva che essere di fr. 50’000.- (recte: fr. 49’288.-) per i motivi ampiamente esposti al considerando 4.3;
che l’osservazione di cui alla domanda di revisione (punto 2.3 a p. 4), secondo cui poco importava in realtà se la natura dell’aumento da fr. 35’000.- a fr. 88’696.40 (doc. KK1) fosse lo scadere di uno sconto straordinario concesso dai proprietari oppure una proposta unilaterale di aumento del canone per altri motivi -per altro nemmeno concretamente precisati- dato che in ogni caso il giudice doveva unicamente limitarsi ad esaminare se la nuova pigione chiesta non fosse eventualmente abusiva, è del tutto fuori luogo;
che innanzitutto la considerazione secondo cui i motivi dell’aumento sarebbero in sostanza altri rispetto a quelli indicati nel modulo di notifica (doc. KK1 e KK2, indicizzazione e decadenza sconti) è irricevibile siccome formulata per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile per analogia);
che inoltre secondo il principio della buona fede, il locatore è vincolato dai motivi indicati nel modulo di notifica dell’aumento della pigione, per cui è esclusa la possibilità di invocare, nella procedura di contestazione, altri e diversi motivi (IICCA 16 settembre 1993 in re A./V.; SVIT, Schweizerisches Mietrecht, Zurigo 1991, N. 26-28 ad art. 269d CO);
che la pretesa di aumento della pigione va quindi decisa in funzione dei criteri di determinazione indicati nel modulo di notifica, di modo che il giudice motu proprio non può sostituirsi al locatore nell’individuazione dei motivi di una possibile modifica del canone (sentenza IICCA citata);
che pertanto, a ragione, questa Camera si era limitata ad esaminare gli effetti che le notifiche di cui ai doc. KK1 e KK2 potevano avere nella misura in cui era postulata un’indicizzazione della pigione, mentre -come detto- la questione circa un loro aspetto di pigione scalare (per la decadenza di determinati sconti contrattuali) non è stata specificatamente oggetto di esame, atteso che il problema era già stato ampiamente risolto analizzando le precedenti notifiche d’aumento;
che l’esito della domanda di revisione quo alle notifiche di cui ai doc. KK1 e KK2 impone di confermare il giudizio sulle spese e sulle ripetibili di primo e secondo grado;
che in ogni caso le critiche mosse su quest’ultimo dispositivo non potevano evidentemente fondare una domanda di revisione;
che infatti l’apprezzamento delle prove svolte in corso d’istruttoria non può in nessun caso essere oggetto di revisione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 340; IICCA 24 maggio 1994 in re M.& Co/D.);
che, in effetti, se nel caso di specie questa Camera è giunta alla conclusione di caricare le spese e la tassa di giustizia per 2/3 agli istanti e per 1/3 alla convenuta, lo si deve, oltre all’esito della causa, al fatto che la stessa è stata complicata oltre misura dalle numerose e talora contraddittorie richieste formulate dagli istanti, oltretutto in buona parte respinte per motivi d’ordine o di merito (cons. 8 p. 16 della sentenza impugnata);
che abbondanzialmente al considerando 4.3.3 della querelata decisione questa Camera ha chiaramente escluso che alla convenuta potesse essere rimproverato un abuso di diritto per la riduzione unilaterale della pigione, allorché essa venne a conoscenza che in mancanza di una formale notifica su formulari ufficiali la decadenza degli sconti contrattualmente previsti era nulla, di modo che cadono per la maggior parte gli argomenti che gli istanti hanno sollevato nella domanda di revisione a sostegno della modifica del giudizio su spese e ripetibili;
che la domanda di revisione si rivela così nel suo complesso del tutto infondata già al preventivo esame dell’art. 313bis CPC (applicabile per analogia nella procedura di revisione) e come tale va sanzionata senza necessità, per economia di giudizio, di intimarla alla controparte per le osservazioni;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. La domanda di revisione degli avv. __________ è respinta.
II. Le spese della procedura di revisione consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’000.-
da anticiparsi dagli istanti, restano a loro carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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