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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.98
Data decisione, Autorità: 20.05.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Giudicatura di pace quale istante
Incarto n. 60.2015.98
Lugano 20 maggio 2015/asp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/13.03.2015 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto di abbandono, nel frattempo passato in giudicato, ai fini dell’istruttoria di una causa civile;
premesso che la richiesta datata 11.03.2015 è giunta al Ministero pubblico il 13.05.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il medesimo giorno;
richiamate le osservazioni 18.03.2015 del magistrato inquirente, mediante le quali comunica che nulla osta alla richiesta postulata;
rilevato che PI 2, __________, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito alla presente richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Con scritto 5.03.2014 il giudice di pace del circolo di __________ ha segnalato al Ministero pubblico che durante le successive udienze le parti in causa hanno sostenuto che il summenzionato teste avrebbe dichiarato il falso, adducendo inoltre che nemmeno la perizia calligrafica sarebbe stata d’ausilio.
Il 30.04.2014 il procuratore pubblico ha aperto un procedimento penale ed ha conferito l’incarico alla Polizia di interrogare l’imputato. Il 15.10.2014 è stato allestito il relativo rapporto.
Il 4.11.2014 il magistrato inquirente ha conferito un ulteriore incarico alla Polizia, segnatamente di interrogare un teste (__________). Il 31.12.2014 è stato allestito il relativo rapporto.
Il 14.01.2015 il procuratore pubblico ha comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione penale nei confronti di PI 2 per il reato di falsa testimonianza in relazione alle dichiarazioni rilasciate durante la sua audizione presso la IS 1 il 27.03.2013 prospettando l’emanazione di un decreto di abbandono.
Il 26.01.2015 è stato decretato l’abbandono del procedimento penale nei confronti di PI 2 per l’ipotesi di reato di falsa testimonianza (ABB __________).
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla presente richiesta. PI 2, dal canto suo, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito.
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
Di conseguenza – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà il decreto di abbandono richiesto all’autorità istante.
Questa Corte autorizza inoltre – sempre dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – il giudice di pace del circolo di __________, se del caso, ad esaminare e a fotocopiare tutti gli atti istruttori dell’incarto MP __________, concordando le modalità e i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Pagani, compatibilmente con i suoi impegni.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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