AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.55
Data decisione, Autorità: 04.11.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00055
Lugano 4 novembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.94.00296 (già 2038 ord.) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con petizione 18 novembre 1988 da
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 74’337.50, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 80’106.50 (pretesa derivante da un contratto di lavoro);
domanda cui la convenuta si è opposta e che il Pretore con sentenza 24 gennaio 1996 ha integralmente respinto, caricando all’attore la tassa di giustizia di fr. 3’000.- e le spese nonché l’indennità per ripetibili di fr. 6’500.-;
appellante la parte attrice con atto di appello 4 marzo 1996 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che, in parziale accoglimento della petizione, controparte sia condannata al pagamento di fr. 68’166.-, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la convenuta con osservazioni 25 aprile 1996 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Per oltre 30 anni, e meglio dal 3 aprile 1956, __________ è stato alle dipendenze della __________ (in seguito semplicemente detta: __________) con la mansione di impiegato magazziniere presso la sede di __________
A partire dal 1° giugno 1984 egli venne incaricato di gestire l’autorimessa __________s di __________: il datore di lavoro gli aveva all’uopo garantito un’indennità di trasferta e un’indennità per pasti, che però vennero unilateralmente sospese in data 19 gennaio 1987 quale misura di risparmio (doc. H).
B. Il 14 settembre 1987 __________ ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 30 novembre seguente, dispensando nel contempo il lavoratore dal presentarsi ulteriormente sul posto di lavoro (doc. B): essa ha regolarmente provveduto a versare al dipendente i salari fino al mese di novembre, la tredicesima mensilità, oltre alle gratifiche per ventesimo e trentesimo anno di servizio, precisando inoltre che le vacanze arretrate erano da considerarsi effettuate nel periodo in cui il lavoratore era stato dispensato dal lavoro, mentre che la cassa pensione avrebbe provveduto in seguito al pagamento della “fuori uscita” (doc. E).
C. Con petizione 18 novembre 1988 __________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di fr. 74’337.50.
L’attore postula in sostanza il pagamento delle 4 settimane di ferie arretrate (fr. 6’390.-) che controparte vorrebbe compensate con il suo anticipato allontanamento dal posto di lavoro, il versamento degli interessi sui premi di fedeltà per ventesimo e trentesimo anno di servizio (complessivamente fr. 3’680.50), il pagamento delle gratifiche “normali” e “speciali” relative al 1986 e al 1987 (fr. 16’150.-), la rifusione delle indennità per pasti e di trasferta indebitamente abolite nel gennaio 1987 (fr. 2’370.- rispettivamente fr. 6’171.-), la corresponsione di un’indennità di partenza pari a 6 salari mensili (fr. 38’376.-), oltre che di un’indennità per torto morale (fr. 1’000.-) per il tentativo posto in atto dalla controparte di mettere in cattiva luce il dipendente davanti ai colleghi ed alle organizzazioni sindacali.
D. Con risposta 24 gennaio 1989 la convenuta si è opposta alla petizione, postulandone l’integrale reiezione con protesta di spese e ripetibili.
A suo giudizio, le vacanze non potevano essere pagate, in quanto il tempo libero concesso al dipendente dopo il licenziamento era ben superiore al residuo di ferie; quanto ai premi fedeltà, il datore di lavoro aveva già versato più del dovuto, atteso che il premio per il ventesimo ed i relativi interessi erano ampiamente prescritti, mentre in ogni caso i premi stessi erano stati versati sulla base dei salari del 1987 (ben più alti di quelli dovuti in caso di pagamento nel 1976 o 1986); nulla era dovuto per gratifiche, non esistendo presso la ditta un diritto acquisito alle stesse, atteso inoltre che la gratifica “normale” del 1986 era comunque compensata dalla somma di fr. 10’000.- versata al dipendente quale contributo per l’acquisto di un’auto privata, mentre quella per il 1987 veniva meno per la rottura della fiducia tra le parti; le indennità per trasferta e per pasti sono state giustamente soppresse, in quanto il suo trasferimento a __________, da provvisorio, divenne definitivo; la pretesa a titolo di indennità di partenza (che sarebbe semmai ammontata a 5 mensilità e non a 6) era a sua volta infondata, siccome compensata dai contributi che il datore di lavoro aveva versato alla cassa pensione a favore del dipendente; nulla era infine dovuto per torto morale, il datore di lavoro essendosi sempre comportato in modo corretto.
E. In replica e in duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
In sede conclusionale l’attore ha provveduto ad aumentare le sue richieste a fr. 80’106.50, chiedendo pure il versamento dei premi di anzianità del ventesimo e trentesimo (fr. 11’940.-), ma rinunciando all’indennità di trasferta (fr. 6’171.-).
F. Con sentenza 24 gennaio 1996 il Pretore ha integralmente respinto la petizione, caricando all’attore la tassa di giustizia di fr. 3’000.- e le spese nonché l’indennità per ripetibili di fr. 6’500.-.
Il giudice di prime cure ha dapprima respinto la pretesa per vacanze, rilevando che indipendentemente dalla quantificazione delle vacanze residue, tra il momento della comunicazione della disdetta ed il 30 novembre 1987, periodo nel quale l’attore era stato esentato dal lavoro, egli aveva potuto beneficiare di tempo libero sufficiente per godere del suo diritto; nulla è stato riconosciuto per premi fedeltà ed i relativi interessi, in quanto, oltre che ampiamente prescritti per quel che concerneva il premio per il ventesimo, l’importo riconosciuto e versato dalla convenuta, calcolato sullo stipendio finale, compensava abbondantemente gli interessi maturati; la pretesa per gratifiche è stata senz’altro respinta, non essendo stato sufficientemente provato l’impegno contrattuale al pagamento delle stesse; l’indennità per pasti non aveva motivo di essere riconosciuta, in quanto il luogo di lavoro abituale dell’attore era divenuto __________; l’indennità di partenza era invece compensata dai contributi (ben maggiori) che il datore di lavoro aveva versato alla cassa pensione a favore del dipendente; non essendo risultato dagli atti circostanze tali da far ritenere abusivo l’agire della convenuta, rispettivamente che essa avesse in qualche modo leso i diritti di controparte, nemmeno la richiesta per torto morale poteva essere accolta.
G. Con appello 4 marzo 1996 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che, in parziale accoglimento della petizione, controparte sia condannata al pagamento di fr. 68’166.-, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Egli postula nuovamente il riconoscimento della pretesa per vacanze, dell’indennità di partenza, degli interessi sui premi di fedeltà (ma non più dei premi stessi), delle gratifiche, dell’indennità per pasti e di un’indennità per torto morale; il tutto con argomentazioni che, nel dettaglio, verranno riprese più oltre.
H. Delle osservazioni 25 aprile 1996 della parte convenuta con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
La questione non appare tuttavia in alcun modo rilevante per la causa che qui ci occupa: nel caso concreto non si è infatti confrontati con un licenziamento in tronco di cui si dovrebbe eventualmente determinare il carattere giustificato o meno; d’altro canto -nonostante la richiesta formulata tra le righe dell’appello (p. 17)- non si tratta nemmeno di esaminare l’esistenza di un licenziamento abusivo, tale cioè da permettere il riconoscimento a favore del dipendente di un’indennità ex art. 336a CO, quest’ultima richiesta essendo palesemente irricevibile in questa sede, di essa non trovandosi alcuna traccia negli allegati preliminari (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l’art. 329d cpv. 2 CO, che sancisce il divieto di compensare in denaro o in altre prestazioni le vacanze del dipendente, trovi applicazione anche ai rapporti di lavoro che nel frattempo sono stati disdetti: in tal caso il datore di lavoro è di regola tenuto a far sì che il dipendente usufruisca delle sue vacanze entro il termine di disdetta, ed il lavoratore a sua volta non è autorizzato a rifiutare l’assegnazione delle vacanze; poiché tuttavia nel termine di disdetta il lavoratore ha pure il diritto di cercarsi un nuovo impiego (art. 329 cpv. 3 CO) e atteso inoltre che lo scopo delle vacanze così imposte non può talora essere perseguito -ad esempio per l’intempestività nella loro assegnazione- è tuttavia ipotizzabile che una parte di quelle ferie debba comunque essere compensata in denaro (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2. ed., Losanna 1996, N. 4 ad art. 329d CO; Rehbinder, Commentario bernese, N. 14 ad art. 329c CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna-Stoccarda-Vienna 1996, N. 5 ad art. 329c CO). Ciò non sarà tuttavia il caso, se il tempo libero assegnato al dipendente risulta essere di gran lunga maggiore alle vacanze arretrate da lui vantate, in tal caso la ricerca di un nuovo posto di lavoro essendo di molto facilitata (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 11 ad art. 329c CO; Brühwiler, op. cit., ibidem).
Nel caso di specie è pacifico che, al momento del suo licenziamento, all’attore spettavano non più di 4 settimane di vacanze: avendo in pratica usufruito di 11 settimane libere nel periodo di disdetta (dal 14 settembre al 30 novembre) non vi è chi non veda come egli abbia avuto sufficiente tempo per godere delle vacanze arretrate e per cercarsi una nuova attività (cfr. JAR 1980 p. 246, ove analogamente era stato deciso che le vacanze arretrate di complessivi 13 giorni erano da ritenersi godute in caso di assegnazione di 35 giorni liberi). Il lavoratore non ha del resto né provato, né tanto meno reso verosimile di aver dovuto impiegare tutto il tempo libero assegnatogli nella ricerca di un nuovo impiego o nella necessità di curare sé stesso o la madre (Streiff/Von Känel, op. cit., ibidem).
Ciò implica la reiezione della pretesa.
La stessa non può tuttavia essere riconosciuta.
Come correttamente indicato dal primo giudice -e per altro ripreso dallo stesso appellante- l’indennità di partenza non è più dovuta se, come nel caso concreto, i premi versati dal datore di lavoro ad un istituto di previdenza professionale a favore del lavoratore sono superiori all’ammontare dell’indennità di partenza stessa (art. 339d cpv. 1 CO; Rehbinder, op. cit., N. 1 ad art. 339d CO; Stähelin, Commentario zurighese, N. 2 e 5 ad art. 339d CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 3 ad art. 339d CO; DTF 101 II 274; JAR 1982 p. 204, 1991 p. 293). Lo scopo della normativa è di garantire ai lavoratori di oltre 50 anni di età e con almeno 20 anni di servizio di poter godere di un certo importo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro: se il dipendente non è al beneficio di alcuna previdenza professionale, tale importo gli sarà versato dal datore di lavoro; nel caso in cui vi è una tale previdenza professionale il contributo del datore di lavoro verrà proporzionalmente ridotto fino ad annullarsi, se i contributi da lui versati alla cassa pensione in favore del dipendente risultano maggiori dell’indennità di partenza: in tal caso, infatti, il lavoratore può godere di un importo di previdenza ben superiore all’indennità stessa.
Ciò posto, le critiche formulate dall’appellante nel suo gravame possono tranquillamente essere evase, siccome prive di rilevanza: così da un lato l’esistenza o meno di validi motivi a sostegno del licenziamento del dipendente appare del tutto ininfluente per quanto attiene al riconoscimento di un’indennità di partenza; dall’altro, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, egli non può pretendere il cumulo delle pretese (indennità di partenza e contributo della cassa pensione) affermando come al momento dell’entrata in vigore della LPP egli avesse già maturato il diritto all’indennità di partenza per cui sarebbe contrario al principio della buona fede che la stessa gli venisse ora negata, e ciò già per il semplice fatto che al 1.1.1985 (data dell’entrata in vigore della LPP) egli -nato per sua stessa ammissione il 17 giugno 1935- non aveva ancora compiuto i 50 anni di età, per cui non godeva ancora del diritto all’indennità di partenza.
Giusta l’art. 13 CCL il dipendente che compie il 20mo anno di servizio presso la stessa ditta riceverà un premio di fedeltà pari a un mese di stipendio; analogo premio sarà accordato al dipendente che compie il 30mo anno di servizio presso la medesima ditta.
Atteso che di regola questo genere di gratifica è esigibile al momento in cui la sua corresponsione viene pattuita (Rehbinder, op. cit., N. 10 ad art. 322d CO), ovvero, in concreto, nel 1976 il premio del ventesimo e nel 1986 quello del trentesimo, ne discende che nel 1987 la prima di queste gratifiche era senz’altro prescritta (art. 128 cifra 3 CO) e con essa lo erano anche gli interessi (art. 133 CO) di cui qui si chiede la corresponsione; diverso, per contro, è il discorso per quanto riguarda la gratifica del trentesimo rispettivamente per i suoi interessi, che sono esigibili a far tempo dal giugno 1986, e che di principio dovevano perciò essere rimborsati (interessi ammontanti a fr. 447.75 = fr. 5’970.- x 5% x 1.5). Come noto, però, nel 1987 il datore di lavoro aveva provveduto a versare al lavoratore a titolo di premi fedeltà la somma di complessivi fr. 11’940.- (due volte fr. 5’970.-, cfr. doc. E): poiché il premio fedeltà per il ventesimo (corrispondente al salario dovuto nel 1976) in realtà ammontava a fr. 3’473.30 (fr. 3’243.30 paga netta + fr. 230.- indennità per coniugati, cfr. schede salari prodotte dal teste __________e gli interessi sullo stesso fino al 1987 (11.5 anni) ammontavano a fr. 1’997.15, a ben vedere, il pagamento effettuato dalla convenuta nel 1987 -comprendente anche le somme prescritte- appare ben superiore a quanto poteva essere preteso dalla controparte (per il ventesimo: fr. 3’473.30 + fr. 1’997.15; per il trentesimo: fr. 5’970.- + fr. 447.75 = fr. 11’888.20), il che esclude il riconoscimento all’attore degli interessi sul premio del trentesimo.
Mentre la rifusione di una gratifica “speciale” di fr. 2’000.- l’anno non può entrare in linea di conto, dagli atti essendo in effetti risultato che tale importo venne versato una tantum nel 1985 per spronare l’attore alla sua nuova attività (“ricordo che nel 1985 la direzione ha riconosciuto a __________ un’indennità speciale di fr. 2’000.- per spronarlo ad aver piacere nella sua attività ... La concessione di quest’ultima gratifica viene decisa di volta in volta dalla direzione senza che la stessa abbia carattere continuativo”, teste __________ p. 1 e 2), senza che perciò il dipendente possa pretenderne il versamento, per le gratifiche “normali” il discorso è più complesso. Vero è che queste ultime, seppur versate ininterrottamente dal 1970, erano accompagnate da uno scritto con cui il datore di lavoro precisava che la loro corresponsione non costituiva un obbligo contrattuale (doc. 6, teste __________ p. 4), per cui appare dubbio o comunque discutibile il diritto del lavoratore a pretenderle per il futuro: nondimeno, risultando per l’appunto dal doc. 6 -inviato, come dalla sua intestazione, “a tutti i nostri collaboratori in Svizzera”, il 5 dicembre 1986- che nel 1986 tale gratifica è stata riconosciuta a tutti i dipendenti, è del tutto evidente che la stessa andava versata anche all’attore, nella misura, non contestata dalla controparte, di fr. 6’500.-; tale somma non può essere compensata con l’importo di fr. 10’000.- elargito dal datore di lavoro al dipendente per l’acquisto di un’auto privata, quest’ultimo contributo essendo stato per l’appunto versato per risolvere la questione delle spese di trasferta (doc. L), senza perciò che tale versamento fosse in relazione con la gratifica annuale. La gratifica “normale” per il 1987 non può per contro essere riconosciuta, da un lato non essendo stato provato se la stessa sia stata concessa anche agli altri dipendenti e costituisca perciò un diritto per il dipendente e dall’altro non risultando l’esistenza di un accordo, espresso o tacito, secondo cui la stessa fosse dovuta pro rata temporis (art. 322d cpv. 2 CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 8 ad art. 322d CO).
L’art. 327a cpv. 1 CO impone al datore di lavoro di rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro e, se questi è occupato fuori dal luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza.
Di regola un lavoratore è considerato “occupato fuori dal luogo di lavoro” ai sensi della normativa, se egli non è impegnato né presso la sede dell’azienda, né al proprio domicilio (Streiff/Von Känel, op. cit., N. 2 ad art. 327a CO; Rehbinder, op. cit., N. 5 ad art. 327a CO; JAR 1983 p. 154); nel caso particolare in cui il datore di lavoro modifica unilateralmente il luogo di lavoro del dipendente senza un suo specifico o tacito accordo, l’indennità per pasti sarà invece dovuta fino allo scadere del termine di disdetta ordinario (cfr. Stähelin, op. cit., N. 6 ad art. 327a CO con rif.).
Nel caso di specie l’istruttoria ha chiaramente provato come il trasferimento dell’attore a __________, inizialmente solo provvisorio, fosse avvenuto senza il suo accordo (teste __________ p. 3 “deduco che egli sia stato mandato dalla ditta a __________ e che non sia invece venuto per decisione propria”; teste __________ p. 2 “ricordo che doveva essere stata una decisione della direzione di __________ che spostava il sig. __________ a __________ ”): tenuto conto delle considerazioni appena esposte, è chiaro che dal 1° giugno 1984 al 19 gennaio 1987 il datore di lavoro doveva al dipendente l’indennità per pasti e ciò in quanto quest’ultimo veniva “occupato fuori dal suo luogo di lavoro” abituale; con l’intimazione dello scritto 19 gennaio 1987, con cui il datore di lavoro, oltre a non più riconoscere l’indennità, comunicava all’attore che __________ era ora il suo nuovo luogo di lavoro (“non si tratta di trasferta saltuaria a __________ ”, doc. H), veniva formalizzato il suo definitivo trasferimento (“per quanto riguarda un’indennità per i pranzi ... quest’ultima ... non ... aveva più ragion d’esistere al momento in cui tale impiego divenne definitivo”, teste __________ p. 1), il che impone però ancora il riconoscimento dell’indennità per pasti fino allo scadere del termine ordinario di disdetta, ovvero fino al 31 marzo 1987.
Ciò comporta il riconoscimento a favore dell’attore della somma di fr. 780.- (gennaio 1987: 10 g. x 15.-; febbraio 1987: 20 g. x 15.-; marzo 1987: 22 g. x 15.-).
Non risulta infatti che il datore di lavoro sia stato all’origine delle voci, in base alle quali l’attore sarebbe stato licenziato per aver commesso chissà quali misfatti nell’autorimessa di __________Né d’altro canto si è potuto evincere che il datore di lavoro stesso volesse danneggiare il dipendente, allorché nel formulario da inviare alla cassa disoccupazione aveva indicato in “motivi confidenziali” (doc. N) quelli che avevano portato al suo licenziamento; e ciò anche se la circostanza aveva poi indotto la cassa, dopo aver telefonicamente contattato il datore di lavoro -che aveva per altro correttamente spiegato le ragioni della misura (“dai colloqui telefonici, ricordo che la __________ aveva licenziato __________ poiché egli sembrava in procinto di mettersi in proprio cercando di convincere suoi colleghi a seguirlo nella sua nuova attività”, teste __________ p. 2)- a sospendergli il diritto alle indennità di disoccupazione per 20 giorni (doc. O), provvedimento che in seguito venne comunque annullato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. T).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 marzo 1996 di __________ Di conseguenza la sentenza 24 gennaio 1996 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata:
§ Di conseguenza __________, è condannata a versare a ____________________, la somma di fr. 7’280.-.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1’550.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 1’600.--
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 8/9 e per 1/9 vanno caricate alla parte appellata. A quest’ultima l’appellante rifonderà fr. 2’000.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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