AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.52
Data decisione, Autorità: 12.06.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00052
Lugano 12 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nell’azione di revoca del sequestro (inc. no. OA.96.00017 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud), promossa con petizione 30 gennaio 1996 da
__________ rappr. dall’avv__________
contro
con cui l’attore ha chiesto la revoca del sequestro decretato dalla medesima Pretura il 24 gennaio 1996;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 20 febbraio 1996 ha accolto, caricando alla parte soccombente la tassa di giustizia di fr. 10’000.- e le spese, come pure l’indennità per ripetibili di fr. 8’000.-;
Appellante la convenuta, che con atto di appello 4 marzo 1996, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
Mentre l’attore con osservazioni ed appello adesivo 27 marzo 1996 postula la reiezione del gravame e l’aumento dell’indennità per ripetibili a suo favore a fr. 30’000.- o subordinatamente a fr. 12’000.-, con protesta di spese e ripetibili della procedura d’appello.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. In data 21/28 aprile 1994 __________ e __________ hanno concluso un contratto di compravendita avente per oggetto il capitale azionario della società nigeriana __________ come pure i diritti spettanti al fondatore della __________, società del __________ (doc. C).
A causa di divergenze circa l’ammontare del prezzo di vendita, che andava determinato sulla base dell’utile netto conseguito dalle due società, __________ ha comunicato alla controparte la sua decisione di recedere dal contratto (doc. G, inc. no. EF.96.00062), chiedendo nel contempo la restituzione della somma già versata di US$ 1’647’040.-, pari a fr. 1’976’448.-.
B. In data 24 gennaio 1996 __________ ha chiesto ed ottenuto il sequestro presso il __________ e fino a concorrenza di fr. 1’976’448.- oltre interessi degli attivi intestati a __________ ed in particolare degli importi depositati sul conto n. 60901, di cui quest’ultimo risultava essere cointestatario insieme alla moglie __________ (doc. A e B).
C. Con petizione 30 gennaio 1996 __________ ha chiesto la revoca del sequestro, ritenendo, sulla base della dottrina più autorevole, che nel caso di specie non era possibile far capo alla causa di sequestro della residenza estera del debitore di cui all’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF, nella misura in cui egli nel contratto di compravendita aveva formalmente eletto il proprio domicilio in Svizzera.
D. Alla petizione si è opposta __________ sostenendo che l’unico criterio determinante per poter far capo all’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF era il domicilio civile del debitore, che nella fattispecie era pacificamente all’estero. La circostanza per cui lo stesso avesse eletto domicilio in Svizzera era per contro del tutto irrilevante e non poteva impedire il sequestro dei suoi beni, tanto più che la dottrina citata dalla controparte era tutt’altro che unanime e non era neppure suffragata dalla giurisprudenza.
E. Con sentenza 20 febbraio 1996 il Pretore ha accolto la petizione, caricando alla parte convenuta la tassa di giustizia di fr. 10’000.- e le spese, come pure l’indennità per ripetibili di fr. 8’000.-.
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF, in base al quale poteva essere chiesto il sequestro a carico del debitore quando lo stesso non dimorava in Svizzera, andava interpretato in relazione con l’art. 50 cpv. 2 LEF, che permetteva di escutere i debitori domiciliati all’estero al domicilio che essi avevano eletto in Svizzera per l’adempimento di una determinata obbligazione; in pratica, se il debitore aveva eletto un domicilio in Svizzera per un determinato impegno, non era più possibile ordinare un sequestro sulla base dell’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF: tale principio, riconosciuto dalla dottrina dominante, aveva per altro trovato conferma nella giurisprudenza di alcuni Cantoni, mentre il Tribunale federale non si era sinora pronunciato sulla particolare questione. Ora, essendo nella fattispecie pacifico che le parti avevano espressamente convenuto una formale elezione di domicilio in Svizzera, non poteva che discenderne l’impossibilità di decretare il sequestro e quindi l’accoglimento della petizione.
Tenuto conto della formula del calcolo degli onorari degli avvocati adottata dal Consiglio di moderazione per le cause di valore importante ma che non hanno comportato un dispendio di tempo notevole, le ripetibili a carico della convenuta sono state cifrate in fr. 8’000.-.
F. Con appello 4 marzo 1996 la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante contesta la tesi fatta propria dal Pretore -ancorché proposta da alcuni autorevoli rappresentanti della dottrina e ripresa acriticamente dalla giurisprudenza di alcuni Cantoni- secondo cui in presenza di un’elezione di domicilio da parte del debitore residente all’estero la causa di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF non sia data: non appariva infatti giustificato applicare nell’ambito del sequestro l’art. 50 cpv. 2 LEF, norma che in effetti perseguiva finalità del tutto diverse. Seppure non vi fosse una specifica giurisprudenza del Tribunale federale in merito, era a suo dire chiaro che l’unico criterio per determinare l’applicazione dell’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF, anche nel caso in cui le parti avevano formalmente eletto un domicilio in Svizzera, era l’esistenza di un domicilio ai sensi del diritto civile, come indicato costantemente sino ad oggi dall’Alta Corte federale.
Nel caso di specie essendo pacifico che la parte aveva il domicilio civile all’estero, ne discendeva la legittimità del sequestro fondato sulla norma menzionata.
Con decreto 6 marzo 1996 il presidente di questa Camera ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto.
G. Con osservazioni ed appello adesivo 27 marzo 1996 l’attore ha postulato la reiezione del gravame e la riforma del giudizio pretorile nel senso di aumentare l’indennità per ripetibili a fr. 30’000.- o subordinatamente a fr. 12’000.-; il tutto con protesta di spese e ripetibili della procedura d’appello.
Mentre delle argomentazioni con cui si chiede la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi, con l’appellazione adesiva l’attore contesta la determinazione delle ripetibili effettuata dal Pretore, ritenendo in sostanza che nella fattispecie si debba far astrazione dalla menzionata formula adottata dal Consiglio di moderazione, atteso che la causa aveva avuto un decorso giudiziario completo, con lo scambio degli allegati, l’udienza preliminare, ecc.: applicando la TOA si imponeva quindi di attribuire ripetibili per fr. 30’000.- oppure in via subordinata, nel caso in cui si volesse comunque applicare la menzionata formula, per fr. 12’000.-, dato che la problematica aveva comportato un dispendio di tempo di almeno 25 ore (a fr. 250.- l’ora).
Considerando
in diritto
Giusta l’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF pei crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può in particolare chiedere il sequestro dei beni del debitore, quando lo stesso “non dimori in Svizzera”.
Visto il particolare tenore della norma di legge (“n’habite pas la Suisse” nella formulazione francese, “nicht in der Schweiz wohnt”, nel testo tedesco) è innanzitutto evidente che la locuzione italiana “dimori in Svizzera” debba essere interpretata nel senso che determinante è il domicilio civile del debitore (Favre, Droit des poursuites, Friborgo 1967, p. 361; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, N. 12 § 51; Dallèves, Le séquestre, in FJS 740 p. 4; cfr. DTF 46 I 369, 93 III 89; Rep. 1989 p.189 con rif.; IICCA 30 settembre 1994 in re K./O., 13 giugno 1995 in re K./S., 25 luglio 1995 in re R.B./Banca X.).
La dottrina, correttamente richiamata dal Pretore, ha tuttavia ammesso che il sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF -fosse anche stato giustificato per l’assenza di domicilio civile in Svizzera del debitore- non poteva essere accordato nei casi previsti dall’art. 50 LEF, ovvero se il debitore stesso possedeva in Svizzera un’azienda (cpv. 1) oppure se aveva eletto un domicilio speciale per l’esecuzione di una determinata obbligazione (cpv. 2; Favre, op. cit., ibidem; Amonn, op. cit., N. 13 § 51; Dallèves, op. cit., ibidem; Fritsche, Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1968, Vol. II, p. 205 con rif.; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Zurigo 1993, p. 438; Jäger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1920, N. 14 ad art. 271 LEF con riferimento a DTF 44 I 49 segg.; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 372; Meier, Grundzüge des schweizerischen Schuldbetreibungsrechts, Zurigo 1983, Vol. 2, p. 173 e seg.; Schriftenreihe SAV, Band 4, Der Arrest im SchKG, p. 55 = Dallèves, Le séquestre des biens de personnes résidant à l’étranger, in RVJ 1989 p. 368 segg.; contra: Schindler, Die Arrestaufhebung nach Art. 279 SchKG, Zurigo 1957, p. 97): pure a ragione, il Pretore ha rilevato che questo indirizzo dottrinale era già stato seguito dalla giurisprudenza friborghese (Extraits 1971 p. 65 segg.) e da quella vodese (JdT 1986 II 126).
In tali circostanze, essendo pacifico che il debitore-attore aveva eletto domicilio in Svizzera per tutto quanto riguardava il contratto di compravendita (doc. C p.8), bene ha fatto il giudice di prime cure ad accogliere la petizione, revocando il sequestro ordinato a suo tempo.
Ne discende la reiezione dell’appello principale, con l’accollo di tassa di giustizia, spese e ripetibili a carico della parte appellante, qui integralmente soccombente (art. 148 CPC).
Con l’appello adesivo l’attore contesta l’ammontare dell’indennità per ripetibili accordata dal Pretore, da lui ritenuta troppo esigua: egli contesta in via principale l’applicazione nella fattispecie dell’art. 11 TOA e in via subordinata pretende di essere stato impegnato in maniera maggiore rispetto a quella ipotizzata dal giudice di prime cure.
4.1 È innanzitutto chiaro che il valore di causa in un’azione di revoca del sequestro si determina secondo il valore dei beni sequestrati (IICCA 30 settembre 1994 in re K./O.) e che quindi nel caso di specie ammonta a fr. 1’900’000.-, come risulta dagli estratti bancari richiamati d'ufficio da questa Camera e che confermano che i beni di cui al conto posto sotto sequestro avevano, al momento dell'adozione del provvedimento, questo valore. D’altro canto è pure chiaro che l’azione di revoca del sequestro rientra tra le cause in procedura accelerata di cui all’art. 13 TOA, per le quali l’onorario a favore dell’avvocato è quello normale calcolato come agli art. 8 e segg. TOA (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 29 ad art. 150).
In presenza di un elevatissimo valore di causa la giurisprudenza ha sviluppato il principio secondo cui si debbano applicare le aliquote tariffarie minime previste dall’art. 9 TOA; qualora da questo calcolo risulti comunque una cifra esorbitante si deve far capo anche al criterio della retribuzione oraria (art. 10 TOA) in conformità dell’art. 11 cpv. 1 TOA (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2 ad art. 150).
4.2 Nel caso di specie, applicando il criterio per valore si potrebbe teoricamente giungere a riconoscere un onorario di fr. 57’000.- (3%), somma certo importante, ma non elevatissima, cioè tale da implicare -secondo la citata giurisprudenza- l’applicazione dell’art. 11 cpv. 1 TOA.
Atteso tuttavia che nella causa che ci occupa il patrocinatore ha dovuto effettuare prestazioni relativamente limitate -comprendenti la redazione di una succinta petizione di sole 36 righe e la partecipazione ad un’unica udienza, ove il suo intervento si è per altro limitato alla verbalizzazione di una decina di righe- ben si giustifica di fissare l’onorario al di sotto dei limiti inferiori previsti dalla tariffa (Rep. 1985 p. 129) e di riconoscere così alla parte attrice un’indennità per ripetibili ridotta di fr. 30’000.-, come postulato dalla parte stessa con l’appello adesivo.
Alla parte appellata adesivamente non vengono caricate né la tassa di giustizia, né le spese e neppure le ripetibili, non avendo quest’ultima preso posizione sull’appello adesivo, né avendo essa contribuito a provocare la decisione viziata (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 3 ad art. 148; IICCA 27 gennaio 1994 in re C./P. SA, 22 maggio 1995 in re G. SA/ Stato): le stesse rimarranno a carico dello Stato (ICCA 27 settembre 1993 in re P./P.; IICCA 19 settembre 1994 in re F./I., 26 settembre 1994 in re F./I., 22 maggio 1995 in re G. SA/ Stato).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 marzo 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 4’950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 5’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 6’000.- a titolo di ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 27 marzo 1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 20 febbraio 1996 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
a) tassa di giustizia fr. 290.-
b) spese fr. 10.-
Totale fr. 300.-
da anticiparsi dall’appellante adesivo, sono poste a carico dello Stato che gli rifonderà fr. 200.- a titolo di ripetibili.
V. Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster