AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.49
Data decisione, Autorità: 28.05.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00049
Lugano 28 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. 4499 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con petizione 5 ottobre 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr. 120’000.-- oltre interessi in conseguenza di un incidente della circolazione;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, eccezione che il Pretore con sentenza 5 febbraio 1996 ha respinto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 23 febbraio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’eccezione;
Mentre l’attrice con osservazioni con richiesta di assistenza giudiziaria del 22 marzo 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il 4 novembre 1983 __________, alla guida di una vettura di cui la convenuta era assicuratrice RC, in territorio di __________ ha investito l’attrice mentre essa attraversava la strada sul passaggio pedonale di __________.
B. Con la petizione l’attrice ha sostenuto che nonostante sembrasse profilarsi per lei una rapida guarigione, le sarebbero rimasti dei dolori alla gamba sinistra che con il passare del tempo si sarebbero acuiti fino a divenire insopportabili.
Ciò costituirebbe per lei danno morale, e influirebbe inoltre negativamente sulla di lei capacità lavorativa, essendo oltretutto da attendersi un ulteriore peggioramento con il passare del tempo.
Il torto morale sarebbe valutabile in fr. 20’000.--, mentre il danno materiale non potrebbe ancora essere quantificato con esattezza, ma potrebbe essere determinato a titolo prudenziale in fr. 100’000.--.
Dal che la richiesta di causa di fr. 120’000.-- oltre interessi.
C. Nella risposta del 16 dicembre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo preliminarmente la prescrizione della pretesa attorea.
Il decorso dell’infortunio in questione si sarebbe completato già il 21 gennaio 1984, e da allora non vi sarebbe stata più alcuna evoluzione clinicamente rilevante fino al 5 agosto 1992, data in cui sarebbe stata annunciata una pretesa ricaduta. Ne seguirebbe che il termine biennale di prescrizione di cui all’art. 83 cpv. 1 LCS si sarebbe nel frattempo compiuto, così come sarebbe decorso il termine di prescrizione dell’eventuale azione penale, mentre non tornerebbe applicabile il termine assoluto di prescrizione di 10 anni dell’art. 83 cpv. 1 LCS, ricorrendo le premesse per valersi di quello biennale.
D. L’attrice ha contestato il fondamento dell’eccezione, sostenendo di aver costantemente avuto dolori dopo l’incidente, e che il danno non avrebbe perciò finora cessato di manifestarsi, con il che tornerebbe applicabile il termine di prescrizione decennale dell’art. 83 cpv. 1 LCS, termine che non si sarebbe compiuto.
E. Il Pretore ha respinto l’eccezione osservando che, nonostante la contraddittorietà dell’atteggiamento dell’attrice, si dovrebbe comunque ammettere che la sua situazione sia a tutt’oggi in una fase evolutiva.
Il termine biennale di prescrizione non avrebbe perciò mai iniziato a decorrere, mentre quello decennale sarebbe stato validamente interrotto con la petizione. Al medesimo risultato si giungerebbe comunque anche ammettendo l’iniziale guarigione dell’attrice, e il sopravvenire di una ricaduta a partire dal 1992, con l’insorgenza di nuovi dolori.
F. Con l’appello del 23 febbraio 1996 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la sua eccezione.
Il Pretore avrebbe ammesso a torto che la situazione di salute dell’attrice sarebbe in evoluzione, dovendosi al contrario ritenere sulla scorta della perizia che la patologia di cui soffre l’attrice avrebbe raggiunto il suo stato definitivo circa 6 mesi dopo l’infortunio e si sarebbe in seguito stabilizzata, senza più peggiorare.
Ne seguirebbe che l’attrice avrebbe conosciuto il danno da lei subito al più tardi nel giugno 1984, e che la prescrizione si sarebbe perciò compiuta nel giugno del 1986.
G. Delle osservazioni 22 marzo 1996 dell’attrice, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Secondo l’art. 83 cpv. 1 LCS, l’azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la persona responsabile, ma in ogni modo nel termine di dieci anni dal giorno dell’infortunio, fatto salvo il caso -che qui non ricorre- di un eventuale termine di prescrizione più lungo stabilito dalla legislazione penale nell’ipotesi che l’azione derivi da un reato.
E’ pacifico, la stessa convenuta non sostiene il contrario, che il termine assoluto di prescrizione di dieci anni non ha avuto modo di compiersi, essendo esso stato tempestivamente interrotto dalla presente azione.
E’ altresì pacifico che l’attrice ha conosciuto la persona responsabile dell’infortunio poco dopo averlo subito, così che la decisione sull’eccezione di prescrizione dipende in sostanza dalla questione a sapere se, ed eventualmente quando, l’attrice ha conosciuto il danno derivatole dal sinistro.
Siffatta conoscenza è conseguibile solo se il danno si è presentato in tutta la sua ampiezza: se l’ammontare del danno -come può avvenire nel caso di lesioni corporali- risulta da una situazione che è in evoluzione, il termine di prescrizione biennale non inizia a decorrere prima che tale evoluzione sia giunta a compimento (DTF 93 II 503; Bussy/Rusconi, opera citata, n. 2.2 ad art. 83 LCS; Schaffhauser/Zellwegwer, opera citata, n. 1494).
Essa ha però omesso di far accertare dal perito se, ed eventualmente in quale momento, l’evoluzione delle conseguenze del sinistro era terminata, quasi dando per scontata la tesi -contraria alla comune esperienza in caso, come quello di specie, di un sinistro poco grave (DTF 118 II 454 e 455, e contrario)- secondo cui la situazione sarebbe tuttora in evoluzione (cfr. domanda peritale, pag. 6).
A questa omissione ha posto rimedio la convenuta, che con la propria controdomanda peritale F ha esplicitamente chiesto al perito di stabilire il momento in cui la situazione dell’attrice è divenuta definitiva.
La stessa attrice, del resto, ammette pacificamente di aver sempre avuto dolori alla coscia sinistra a seguito dell’incidente (conclusioni, pag. 2), e dal fatto che essa per ben 8 anni non si sia rivolta ad un medico non si può che ritenere che essa considerava tale situazione stabilizzata e irreversibile, e comunque non particolarmente fastidiosa.
Il fatto che essa dopo 8 anni si sia infine rivolta ad un medico non inficia tali conclusioni, essendo da una parte l’aggravamento nel tempo della situazione stato ritenuto dal perito “assai improbabile” (perito che ha al contrario ritenuto possibile un miglioramento con il passare del tempo, pag. 5), e non potendosi d’altra parte escludere una soggettiva, ma irrilevante, insofferenza dell’attrice ai medesimi dolori avuti in precedenza, oppure il comprensibile desiderio di informarsi sulla propria situazione (in questo senso: deposizione dott. __________). Una conferma indiretta dell’avvenuta stabilizzazione della situazione dell’attrice è d’altro canto riscontrabile nella constatazione del perito dell’impossibilità di proporre una terapia per i suoi disturbi (perizia, pag. 6).
Non si può perciò sostenere che il termine di prescrizione biennale non abbia mai iniziato a decorrere.
Al contrario, in accoglimento delle tesi della resistente, va ammesso in base agli atti che esso ha iniziato a decorrere circa 6 mesi dopo il sinistro, e si è perciò compiuto nel corso del 1986 senza che siano stati effettuati atti interruttivi.
Ne segue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza dell’attrice, al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche nella procedura di appello. La commisurazione delle ripetibili avviene tenendo conto del fatto che la causa ha potuto essere conclusa in accoglimento di un’eccezione preliminare, seppure bisognosa di un’importante istruttoria.
Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio nella procedura di appello.
II. L’appello 23 febbraio 1996 della __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 5 febbraio 1996 della Pretura di Locarno-Città è riformata nel modo seguente:
L’eccezione di prescrizione è accolta e di conseguenza la petizione 5 ottobre 1993 di __________ è respinta.
Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.--, sono a carico dell’attrice, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 1’500.-- per ripetibili.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato.
L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 600.-- per ripetibili d’appello.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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