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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.45
Data decisione, Autorità: 24.05.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00045
Lugano 24 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.94.1142 (inc. 1614) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 20 gennaio 1993 da
patr. dallo studio legale __________
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27’429.65 oltre interessi in conseguenza di un incidente della circolazione;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora sull’eccezione della convenuta di carenza di legittimazione attiva, eccezione che il Pretore con decreto 9 febbraio 1996 ha respinto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 19 febbraio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’eccezione;
Mentre l’attore con osservazioni del 21 marzo 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. Il 12 gennaio 1991 tale __________, alla guida di una vettura di cui la convenuta era assicuratrice RC, in territorio di __________ è entrato in collisione con la vettura Range Rover TD targata __________, di proprietà della __________. di __________ e condotta dall’attore, il quale aveva stipulato con la proprietaria un contratto di leasing avente per oggetto l’uso della vettura in questione.
Ritenendo di avere subito danni per fr. 27’429.65 oltre interessi, l’attore ha proceduto nei confronti della convenuta nella causa qui in esame.
B. Nella risposta dell’8 febbraio 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di __________ Questi non sarebbe il proprietario detentore del veicolo, ma solo il conducente, e come tale non sarebbe stato danneggiato dal sinistro.
La facoltà di agire in giudizio spetterebbe perciò alla sola __________, proprietaria della vettura.
C. L’attore ha contestato il fondamento dell’eccezione, sostenendo di aver dovuto sostenere il costo della riparazione della vettura, e di essere perciò danneggiato. La proprietaria del veicolo lo avrebbe del resto autorizzato ad incassare direttamente il risarcimento del danno in questione.
D. Il Pretore ha respinto l’eccezione osservando che le spese di riparazione della vettura Range Rover sarebbero effettivamente state assunte dall’attore e che la proprietaria avrebbe consentito alla liquidazione del sinistro in favore dell’attore medesimo, il che dovrebbe essere interpretato come una cessione in suo favore dei diritti della proprietaria.
E. Con l’appello del 19 febbraio 1996 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la sua eccezione.
L’autorizzazione doc. I sarebbe una mera dichiarazione di compiacenza, peraltro di 7 mesi posteriore alla data dell’incidente e riferita ad altro sinistro, e non proverebbe l’avvenuta riparazione del veicolo, l’avvenuto pagamento ad opera dell’attore o l’avvenuta cessione all’attore dei diritti della proprietaria.
L’attore non sarebbe né il proprietario, né il detentore, e nemmeno il locatario del veicolo danneggiato, ma solo il conducente, dal che seguirebbe l’impossibilità per lui di procedere in causa.
F. Delle osservazioni 21 marzo 1996 dell’attore, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
L’art. 65 cpv. 1 LCS stabilisce invece che la parte lesa può agire direttamente contro l’assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto di assicurazione.
Ci si potrebbe chiedere se già solo in base a questa differenziazione terminologica non debba essere respinta l’eccezione della convenuta, potendosi ravvisare l’intenzione del legislatore di estendere la facoltà di poter convenire l’assicuratore a qualsiasi danneggiato, o almeno al proprietario non detentore (in tal senso: Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 2. edizione, n. 2.1 ad art. 61 LCS, citato in maniera parziale e fuorviante dalla stessa appellante), e non al solo detentore.
La questione non merita tuttavia di essere approfondita.
In qualità di prenditore di leasing (o più precisamente di titolare della ditta individuale prenditrice di leasing, con la quale egli si identifica), la sua posizione è senza dubbio almeno equivalente a quella di colui che prende a nolo una vettura per una certa durata -irrilevanti in proposito le distinzioni terminologiche della convenuta tra nolo e locazione: cfr. art. 253 CO-, con il che è appunto data la qualifica di detentore (DTF 70 II 179 e segg.; esplicito: Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. 2, Berna, 1988, n. 873).
Dal chiaro testo dell’art. 61 cpv. 2 LCS non si evince infatti per il titolare dell’azione l’esigenza di altro requisito che non la qualifica di “detentore”, dal che segue la necessaria constatazione che la supposta esigenza per l’attore di essere “detentore proprietario” (appello, pag. 4) altro non è se non il frutto di un’errata interpretazione della convenuta del testo di legge.
Evidentemente la questione della legittimazione attiva, da risolvere in favore dell’attore, non è da confondere con il tema di merito costituito all’esistenza del danno: dovesse risultare dall’istruttoria che l’attore non ha per qualsiasi motivo subito il pregiudizio di cui egli chiede il risarcimento, la sua azione dovrà comunque essere respinta.
Ne segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19 febbraio 1996 della __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà all’attore fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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