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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.86
Data decisione, Autorità: 14.04.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del previgente CPP TI quale istante
Incarto n. 60.2015.86
Lugano 14 aprile 2015/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza datata 1.03.2015, spedita il 2.03.2015 e ricevuta il 5.03.2015, presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel decreto di abbandono (non motivato) 2.04.2002 (ABB __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il 7.08.2001 IS 1, su ordine del magistrato inquirente, è stato arrestato per le ipotesi di reato di truffa e riciclaggio di denaro (AI 7) e il giorno seguente è stato scarcerato (AI 8).
Il 2.04.2002 l’allora procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti ha emanato un decreto di abbandono, non motivato, nei confronti di IS 1 per insufficienza di prove ["(…), ritenuto che l’inchiesta esperita non ha potuto accertare l’origine criminosa del denaro provenuto in data __________ sul conto corrente __________ __________ intestato all’indagato" (decreto di abbandono non motivato 2.04.2002, ABB __________)].
Il summenzionato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stata richiesta la motivazione scritta entro il termine di dieci giorni dalla sua intimazione.
Con la presente istanza IS 1 chiede, in sostanza, di ottenere la trasmissione degli atti istruttori del summenzionato incarto penale, nel frattempo archiviato, che lo riguarda personalmente. A sostegno della sua richiesta afferma in particolare che il suo patrocinatore vorrebbe conoscere le motivazioni alla base di quel "Fermo", avvenuto nel mese di agosto del 2001 (doc. CRP 1).
3.1.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che:
"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
3.2.
Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP TI) nel procedimento penale nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
A ciò aggiungasi che il suo legale vorrebbe conoscere i motivi alla base della sua incarcerazione avvenuta nel mese di agosto 2001.
Di conseguenza gli atti istruttori dell’incarto ABB __________ vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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