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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.43
Data decisione, Autorità: 09.08.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00043
Lugano 9 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.977 (inc. n. 1349) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 27 gennaio 1992 da
__________ (rappr. dallo studio legale __________)
contro
__________ (rappr. dallo studio legale __________)
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 106’176.40 oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora sull’istanza di assistenza giudiziaria 12 luglio 1995 dell’attore, istanza alla quale il convenuto si è opposto e che il Pretore con decreto 19 gennaio 1996 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 12 febbraio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza;
Mentre il convenuto con osservazioni del 7 marzo 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’attore con petizione 27 gennaio 1992 procede per il pagamento di fr. 106’176.40 oltre interessi a titolo di onorario dell’architetto per prestazioni di direzione lavori sul fondo n. __________ di __________, denominato __________, di proprietà del convenuto, che contesta la pretesa;
che l’attore il 12 luglio 1995 ha presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, adducendo di essere stato dichiarato in fallimento il 2 luglio 1993 e di non essere al momento in grado di far fronte alle spese della lite, stante una disponibilità annua di soli fr. 14’000.-- netti;
che a sostegno della propria richiesta l’istante ha tra l’altro prodotto il certificato municipale del comune di __________ (doc. QQ), un riassunto delle sue entrate e uscite degli ultimi 12 mesi (doc. QQ2), il verbale di audizione 17 maggio 1994 avanti all’autorità fiscale per discutere la tassazione 1993/1994 (doc. QQ3) e la notifica di tassazione per quel biennio (doc. QQ4);
che il Pretore nel decreto impugnato ha respinto l’istanza affermando “che sulla base della documentazione prodotta dallo stesso istante non si può ammettere che egli versi in condizioni tali da ricadere nello stato di indigenza”;
che l’attore insorge contro siffatto giudizio con motivazioni che, come quelle di cui alle osservazioni del resistente, si può prescindere dall’esaminare;
che infatti il decreto impugnato si appalesa come nullo per difetto di motivazione (art. 285 cpv. 2 lit. e CPC);
che l’esposizione dei motivi sui quali il giudice fonda la propria decisione è un elemento essenziale della sentenza e deve consentire alla parte la sua coerente impugnazione, e all’autorità di appello di verificare, discutere e giudicare la motivazione stessa (Rep. 1981, pag.85, 1973, pag. 89; II CCA 16 aprile 1996 in re U./T.);
che nella specie vi è totale carenza di motivazione, in quanto il Pretore, a fronte di documentazione prodottagli, si è limitato ad affermare apoditticamente che da tale documentazione non emergerebbe l’asserita indigenza;
che siffatta argomentazione è all’atto pratico inimpugnabile e ingiudicabile, non essendo dato di sapere quale aspetto concreto della situazione economica dell’istante osterebbe all’accoglimento della sua richiesta;
che inoltre è opportuno rammentare che la procedura in questione è retta dalla massima ufficiale, con la conseguenza che eventuali dubbi o incertezze suscitati dalla documentazione prodotta devono essere fugati mediante l’ammissione agli atti di ulteriori elementi di giudizio (art. 156 cpv. 1 CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 156, n. 1);
che per la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio e non si attribuiscono ripetibili;
Per i quali motivi
visto l’art. 285 CPC
dichiara e pronuncia
§ L’incarto è rinviato al Pretore per nuovo giudizio.
Non si prelevano tasse o spese, non si attribuiscono ripetibili.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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