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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.41
Data decisione, Autorità: 25.04.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00041
Lugano 25 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 4893 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 9 agosto / 8 settembre 1995 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
in materia di disconoscimento del debito e creditoria che il Pretore, con sentenza 30 gennaio 1996 ha respinto in ordine per incompetenza territoriale del giudice adito.
Appellante l’attore il quale, con atto di appello 9 febbraio 1996, chiede che il primo giudizio venga riformato nel senso che l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice venga respinta e di conseguenza la petizione ammessa in ordine.
Mentre la controparte, con osservazioni 4 marzo 1996, postula la reiezione dell’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
__________, a seguito di una sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione riguardante un credito di Fr. 21’000.- vantato nei suoi confronti dalla __________ ed emanata dal Pretore di Locarno-Città in data 4 agosto 1995 (inc. R 180/95, doc. A), ha inoltrato allo stesso Pretore, il successivo 9 agosto 1995, un’azione di disconoscimento del debito (doc. B) ponendo in compensazione con il credito avverso una sua superiore contropretesa di Fr. 47’430.05.
La petizione di disconoscimento del debito era redatta in lingua tedesca e di conseguenza il Pretore ha assegnato all’interessato un termine di 30 giorni per presentare l’atto in modo conforme alle norme della procedura ticinese (doc. C).
Nel termine assegnatogli l’attore, questa volta patrocinato da un legale, ha introdotto, l’8 settembre 1995, la petizione che ci occupa con la quale ha chiesto di giudicare l’inesistenza del debito di Fr. 21’000.- e la condanna della convenuta a pagargli l’importo di Fr. 26’430.05.
La parte convenuta, con l’allegato di risposta 22 novembre 1995, ha eccepito in ordine l’incompetenza territoriale del Pretore indicando al proposito che l’attore aveva “recentemente trasferito il proprio domicilio a __________.
per quanto riguarda la domanda intesa alla condanna della convenuta al pagamento di Fr. 26’430.05 stante il domicilio di quest’ultima oltre Gottardo, quindi fuori dalla giurisdizione della Pretura di Locarno-Città, in applicazione dell’art. 59 Cost.;
per quanto riguarda invece la domanda di disconoscimento del debito, pur ammesso il foro dell’esecuzione, poiché se il debitore dopo l’avvio della procedura di rigetto cambia il suo domicilio la causa di disconoscimento deve essere proposta al nuovo domicilio; al proposito ha affermato che dagli atti di causa traspariva come l’attore fosse domiciliato a __________
Ne segue che per questa parte della decisione pretorile l’appello risulta inammissibile e l’incompetenza del Pretore per l’azione creditoria giudicata definitivamente e, del resto, anche correttamente.
Il Pretore partendo da questa massima e acquisito che l’attore era domiciliato a __________ ne ha accertato i presupposti per concludere per la sua incompetenza. Tuttavia il cambiamento di domicilio dopo l’introduzione dell’esecuzione deve però avvenire, per poter giungere all’esito dato alla causa dal Pretore, prima dell’introduzione dell’azione di disconoscimento del debito. Se l’azione di disconoscimento è introdotta al foro dell’esecuzione successivi cambiamenti di domicilio del debitore-attore non possono più avere rilevanza alcuna poiché l’introduzione della petizione determina la litispendenza e la prevenzione del foro (art. 23 e 167 CPC).
L’accertamento del Pretore attorno al momento del cambiamento di domicilio dell’attore si fonda su vaghi indizi tanto è vero che afferma che __________ è “ora” domiciliato a __________ quasi che abbia inteso essere determinante il domicilio effettivo anche solo al momento dell’emanazione della sentenza. Dagli atti di causa, se appariva che il cambiamento c’era stato, non appariva invece quando esattamente. Indipendente dall’onere della prova attorno a questa circostanza, dovendo il giudice intervenire d’ufficio quando il foro è inderogabile (art. 97 cifra 3 CPC) - l’ammessa proroga di foro in materia di disconoscimento del debito potendo essere pattuita prima dell’introduzione della causa ma non ammessa se la parte convenuta entra nel merito della lite senza eccepire la competenza del giudice adito trattandosi di foro esclusivo (art. 20 e 22 cpv. 3 CPC) - era necessario, da parte sua, un accertamento preciso prima di decidere.
Vi ha provveduto, d’ufficio, questa Camera, in applicazione degli art. 322 litt. a) CPC, 88 litt. a) CPC e 242 cpv. 2 e 3 CPC, ottenendo dal Comune di __________ puntuale risposta (vedi comunicazione del 22.4.1996 intimata alle parti) nel senso che l’attore “ha trasferito il suo domicilio da __________ a __________ il 30.09.1995”.
Ed allora quando ha introdotto, all’inizio di agosto 1995, la petizione di disconoscimento era ancora domiciliato a __________ e tale era il foro dell’esecuzione con la conseguenza che il Pretore di Locarno-Città era competente per occuparsene. In tal senso, in accoglimento dell’appello, va riformato il primo giudizio.
Per i quali motivi
visti, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. In accoglimento dell’appello 9 febbraio 1996 la sentenza 30 gennaio 1996 del Pretore di Locarno-Città viene così riformata:
L’eccezione di incompetenza territoriale è respinta per quanto riguarda il petitum 1. della petizione mentre è accolta per quanto riguarda invece il petitum 2.
Le spese con tassa di giudizio di Fr. 1’000.- sono poste a carico di metà per parte, compensate le ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 450.-
b) spese Fr. 50.-
Fr. 500.-
già anticipati dall’appellante sono a carico della controparte che gli rifonderà ancora Fr. 300.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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