AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.39
Data decisione, Autorità: 18.11.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00039
Lugano 18 novembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.94.00232 (già 81/1993) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 18 giugno 1993 da
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna delle convenute in solido al pagamento di fr. 232’509.40 oltre interessi al 13%, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta ai PE no. __________ e __________dell’UE di Lugano (saldo del prezzo di vendita);
domande cui le convenute si sono opposte e sulle quali il Pretore con sentenza 10 gennaio 1996, rettificata in data 17 gennaio 1996, si è così pronunciato:
La __________. è condannata a versare all’attrice l’importo di fr. 225’646.70 oltre interessi al 10% dal 7.3.92 al 18.3.92 su fr. 13’487.-, dal 19.3.92 al 25.3.92 su fr. 24’885.-, dal 26.3.92 al 16.4.92 su fr. 58’825.-, dal 17.4.92 al 26.4.92 su fr. 71’283.-, dal 27.4.92 su fr. 83’850.-, e dal 9.5.92 al 15.5.92 su fr. 15’975.-, dal 16.5.92 al 27.5.92 su fr. 20’670.-, il 28.5.92 su fr. 27’595.-, dal 29.5.92 al 5.6.92 su fr. 48’646.-, dal 6.6.92 al 13.6.92 su fr. 71’499.-, dal 14.6.92 al 24.6.92 su fr. 83’595.-, dal 25.6.92 all’ 1.7.92 su fr. 95’189.-, dal 2.7.92 al 15.7.92 su fr. 129’642.-, dal 16.7.92 su fr. 141’794.-.
__________ è condannata a versare all’attrice, in solido con la __________, l’importo di fr. 141’795.- oltre interessi al 10% dal 9.5.92 al 15.5.92 su fr. 15’975.-, dal 16.5.92 al 27.5.92 su fr. 20’670.-, il 28.5.92 su fr. 27’595.-, dal 29.5.92 al 5.6.92 su fr. 48’646.-, dal 6.6.92 al 13.6.92 su fr. 71’499.-, dal 14.6.92 al 24.6.92 su fr. 83’595.-, dal 25.6.92 all’ 1.7.92 su fr. 95’189.-, dal 2.7.92 al 15.7.92 su fr. 129’642.-, dal 16.7.92 su fr. 141’794.-.
Per gli importi di cui al punto precedente sono rigettate le opposizioni interposte ai PE ni __________e __________dell’UE di Lugano.
La tassa di giustizia in fr. 4’800.-, da anticipare dalla parte attrice, rimane a suo carico per fr. 1’200.- e per il resto è a carico della __________ in ragione di fr. 2’400.- e della __________ per fr. 1’200.-.
La __________ verserà alla __________ fr. 6’500.- di ripetibili. Le ripetibili tra __________e __________ rimangono compensate.
Appellanti le parti convenute con atto di appello 7 febbraio 1996 con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di escludere la condanna solidale __________ per gli importi dovuti dalla __________ con la conseguente conferma dell’opposizione interposta al PE __________; il tutto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado (eventualmente a carico della convenuta __________);
mentre la parte attrice con osservazioni 15 marzo 1996 ha postulato la reiezione del gravame, con la protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nel corso del 1992 la __________. ha fatturato alla __________ rispettivamente alla __________ tutta una serie di forniture di marmo e granito per un ammontare di lit. 205’251’740 (doc. B). Inizialmente le singole fatturazioni avvenivano a nome della __________, mentre in un secondo momento, a seguito di uno scritto in cui la stessa ditta richiamandosi ad una presunta “modifica della ragione sociale” invitava la controparte ad intestarle alla __________ (doc. E, F), vennero per l’appunto inviate a nome di quest’ultima.
Tali fatture essendo rimaste impagate, si è resa necessaria la presente causa.
B. Con petizione 18 giugno 1993 __________ ha chiesto la condanna in solido di __________ e __________ al pagamento di fr. 232’509.40 (il corrispettivo di lit. 205’251’740) oltre interessi al 13%, nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte rispettivamente ai PE no. __________e __________ dell’UE di Lugano (doc. K, L).
Mentre, a suo dire, era pacifico che l’importo relativo alle fatture dovesse esserle riconosciuto, la responsabilità solidale delle due convenute era senz’altro data in quanto la __________ e la __________ avevano agito consciamente o inconsciamente nei suoi confronti come una società semplice, in cui i due partner collaboravano ad un medesimo obiettivo, cioè all’acquisto di partite di marmo e di granito: le stesse avevano del resto sempre agito dando l’impressione di essere un’unica società, in cui indistintamente l’una o l’altra poteva procedere all’ordinazione ed al ritiro della merce; con lo scritto di cui al doc. E la __________ non aveva per altro comunicato di ritirarsi dagli affari, bensì si era limitata ad indicare che la fatturazione sarebbe stata curata dalla __________
C. Con risposta 12 ottobre 1993 le due convenute si sono opposte alla petizione, contestando da un alto l’esistenza di ordinazioni di merce da parte loro e dall’altro che eventualmente dalle stesse si potesse desumere la qualità e la quantità del materiale ordinato; una loro responsabilità solidale era comunque esclusa, in quanto esse, pur collaborando, non avevano mai costituito alcuna società semplice; nel caso di condanna della __________ a versare determinati importi all’attrice, è stato infine posto in compensazione un credito di fr. 5’915.20 (doc. 2), da lei vantato nei confronti della controparte.
D. In replica e in duplica, come pure in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
E. Con sentenza 10 gennaio 1993 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la __________ al pagamento di fr. 225’646.70 oltre interessi al 10% e la __________ in solido con l’altra convenuta, al pagamento di fr. 141’795.- oltre agli interessi, somme per le quali sono state rigettate in via definitiva le opposizioni interposte ai PE; la tassa di giustizia di fr. 4’800.- è stata attribuita all’attrice nella misura di 1/4, alla convenuta __________ pure nella misura di 1/4 e per 1/2 alla __________, mentre per quanto riguardava le ripetibili quest’ultima è stata condannata a versare all’attrice fr. 6’500.-, atteso che le ripetibili tra l’attrice e la __________ sono state invece compensate.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto appurato che, per quanto atteneva alla problematica del materiale fornito, i documenti allegati agli atti costituivano senz’altro ordinazioni, tanto è vero che la merce è stata regolarmente ritirata ed accettata; in assenza di lamentele o di contestazioni quo alla qualità ed alla quantità della merce fornita, era evidente che gli importi fatturati erano di principio senz’altro dovuti alla venditrice. Egli ha quindi accertato che le merci oggetto delle prime 5 fatture del 1992 vennero in realtà ordinate dalla sola __________, mentre che le altre lo furono per il tramite della __________.: in tali circostanze i rispettivi pagamenti dovevano andare a carico dell’una (le prime 5 fatture), rispettivamente dell’altra (per le rimanenti fatturazioni); nondimeno, egli ha ritenuto che la __________ dovesse rispondere solidalmente anche dei pagamenti dovuti dalla __________: in effetti, pur non emergendo dagli atti di causa elementi tali da poter ritenere l’esistenza di un rapporto di società semplice tra le due ditte, con lo scritto 4 marzo 1992 (doc. E) la __________ aveva indotto controparte a ritenere di avere ancora a che fare con la medesima società, seppur sotto la nuova ragione sociale di __________ ciò che però in realtà non era: in virtù dell’apparenza suscitata da questa errata informazione, si imponeva pertanto di ritenerla solidalmente vincolata. Per il resto, la contropretesa di fr. 5’915.20 non è stata ammessa, siccome tale importo era già stato posto in compensazione a suo tempo (doc. P); il credito in lit. a favore dell’attrice è stato trasformato in franchi svizzeri al tasso di cambio, incontestato, in vigore nel dicembre 1992; mentre per quanto riguarda il saggio degli interessi di mora, stante l’applicazione del diritto italiano alla particolare questione, lo stesso è stato determinato nella misura del 10%.
In data 17 gennaio 1996 il Pretore, correggendo una svista riscontrata nel dispositivo N. 1, ha provveduto ad annullare la prima sentenza ed a rimetterne alle parti un’altra, debitamente corretta.
F. Con appello 7 febbraio 1996 le convenute hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di escludere la condanna solidale della __________ per gli importi dovuti dalla __________, con la conseguente conferma dell’opposizione interposta al PE no. __________il tutto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Dopo aver contestato il fatto che __________ sia stata condannata al pagamento delle fatture __________e __________, semmai di pertinenza di __________ A., gli appellanti hanno contestato l’assunto pretorile, secondo cui tra le due ditte convenute si era costituito un vincolo di solidarietà, atteso che con la dicitura “cambiamento di ragione sociale” si sarebbe ingenerato nell’attrice la falsa convinzione che una società si fosse fusa all’altra: tale circostanza, a loro dire, non era in effetti per nulla provata e la stessa controparte, producendo gli estratti RC delle due società (doc. C, D), aveva dimostrato di sapere che le stesse erano tuttora esistenti; in ogni modo, anche a voler seguire la tesi del Pretore, solo la “nuova società” avrebbe dovuto rispondere integralmente dei debiti e non certo la __________, la quale non aveva eseguito gli ordini e non era intestataria delle fatture: pertanto tra le due convenute non poteva sussistere alcun vincolo di solidarietà e la petizione nei confronti della __________ andava integralmente respinta.
G. Delle osservazioni 15 marzo 1996 della parte attrice con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
La censura non può essere accolta.
1.1 Questa Camera ha recentemente avuto modo di precisare (IICCA 5 dicembre 1995 in re B. SA/A. e llcc.) che la domanda di correzione di semplici errori di calcolo e di scritturazione contenuti in una sentenza di cui all’art. 339 CPC non é, anche se sistematicamente si ritrova nella parte del codice di rito che riguarda i mezzi di impugnazione, un ricorso contro la sentenza stessa, tanto é vero che é senz’altro possibile farvi capo anche per una sentenza oramai cresciuta in giudicato (Rep. 1932, 557): ne consegue che la parte soccombente che non accetta l’esito del giudizio -per questioni di fondo e non per il solo errore di calcolo o di scritturazione- deve impugnare, nei termini, la sentenza e far valere, oltre alle ragioni di sostanza, anche gli errori correggibili. Non é quindi pensabile che, per l’esistenza di un semplice errore di calcolo o di scritturazione, una parte che ne chiede la correzione ai sensi dell’art. 339 CPC possa poi essere riammessa nei termini di impugnazione a far tempo dall’intimazione della sentenza corretta; eventualmente tale possibilità potrebbe riguardare unicamente la problematica dell’irregolarità che è stata così corretta. Nulla muta il fatto che il cpv. 2 dell’art. 339 CPC preveda che in caso di disaccordo tra le parti la domanda debba essere proposta nella forma per l’interpretazione delle sentenze: tale rinvio si riferisce infatti alla sola procedura che regola l’incidente (introduzione della domanda e contraddittorio), ma non riguarda il termine per proporlo (art. 334 CPC: entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza) -dal momento che, come visto, é esperibile anche per sentenze definitive-, né le conseguenze relative al decorso dei termini per appellare (art. 335 CPC; cfr. IICCA 11 settembre 1996 in re M./M. con rif.).
1.2 Il caso concreto presenta tuttavia alcune particolarità che impongono di discostarsi dai principi appena esposti.
Dagli atti di causa non risulta infatti -nonostante l’affermazione in tal senso della parte appellata (osservazioni p. 2)- che le convenute abbiano effettivamente inoltrato una formale istanza di rettifica ai sensi dell’art. 339 CPC (che, come tale, avrebbe dovuto essere registrata a protocollo), a seguito della quale il Pretore avrebbe quindi provveduto ad emanare una nuova decisione. Non è pertanto arbitrario concludere che nella fattispecie la rettificazione sia avvenuta d’ufficio da parte del primo giudice in applicazione dell’art. 82 CPC, e non su richiesta di una parte, come invece sarebbe stato il caso per la procedura di cui all’art. 339 CPC.
D’altro canto, avendo il giudice di prime cure provveduto ad annullare la sentenza recante l’errore di scritturazione e ad intimarne un’altra corretta -ancora contrariamente ai disposti dell’art. 339 CPC che in un caso del genere imponeva semplicemente di notificare alle parti copie corrette e nuove-, è chiaro che il termine per un’eventuale appellazione debba decorrere dalla notifica di quest’ultima, la prima sentenza essendo stata annullata (e non avendo perciò più alcuna efficacia); il tutto, su iniziativa del giudice.
Vero è che nella dichiarazione di appello gli appellanti hanno impugnato unicamente la questione relativa alla solidarietà, mentre nel “petitum” hanno postulato la reiezione della petizione per quanto riguardava la __________ Atteso che nella motivazione del gravame gli appellanti hanno in pratica sviluppato il solo tema della carenza di solidarietà, è tuttavia chiaro che la richiesta formulata nel “petitum” debba essere intesa nel senso che la modifica del dispositivo N. 1 era chiesta in questa sola ottica; la richiesta di reiezione della petizione verso la __________, pur risultando chiaramente dal “petitum” d’appello, non è per contro sorretta da una (altrettanto chiara) dichiarazione di appello e, oltretutto, non è stata sufficientemente sostanziata -tranne, forse, laddove gli appellanti lamentavano il fatto che il Pretore avesse posto a carico della __________ le 2 fatture __________2 e __________, successive allo scritto di cui al doc. E- con la conseguenza che la stessa non può essere presa in considerazione.
3.1 Il giudice di prime cure aveva espressamente escluso che le due ditte convenute avessero costituito una società semplice: tale assunto non è stato contestato né nell’appello, né nelle osservazioni allo stesso, per cui non può più essere rimesso in discussione in questa sede, siccome del tutto pacifico (ICCA 25 giugno 1984 in re O./O.; IICCA 16 ottobre 1992 in re O./G., 12 luglio 1993 in re L./P. e P., 10 febbraio 1994 in re E./R.).
3.2 A giudizio del Pretore, a giustificare il riconoscimento di una responsabilità solidale tra le due convenute era unicamente l’apparenza suscitata nell’attrice dalla __________ con gli scritti di cui ai doc. E ed F, in virtù dei quali la __________ non costituirebbe altro che la nuova ragione sociale della stessa __________, ciò che però in realtà non era.
Il giudizio di prime cure non può essere condiviso.
L’esistenza di un obbligo solidale tra più debitori è data unicamente per contratto, oppure per legge (art. 143 CO; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht
Ora, innanzitutto, nel caso di specie è chiaro che le due convenute non hanno assolutamente dichiarato all’attrice di obbligarsi ciascuna all’adempimento dell’intera obbligazione, il che esclude pacificamente l’esistenza di un accordo contrattuale tra loro. D’altro canto, neppure ricorrono le premesse per ammettere una solidarietà ex lege, che sarebbe data segnatamente nel caso di applicabilità degli art. 50 CO, 51 CO, 308 CO, 403 CO, 478 CO, 566 CO, 752 CO, 759 CO, 827 CO, 916 CO, 1044 CO, 342 cpv. 2 CC, 603 cpv. 1 CC, (Gauch/Schluep, op. cit., N. 3815 e segg.); nemmeno è pensabile una responsabilità solidale fondata sull’art. 544 cpv. 3 CO (Gauch/Schluep, op. cit., N. 3815) o ancora sull’art. 181 cpv. 2 CO (Gauch/Schluep, op. cit., N. 3818): mentre l’eventualità dell’esistenza di una società semplice è infatti già stata esclusa più sopra (cons. 3.1), la norma relativa all’assunzione di un patrimonio o di un’azienda da parte di una terza persona non può assolutamente trovare applicazione nella fattispecie, da un lato non essendo stato provato che vi sia stata una tale cessione di attivi e passivi da parte della __________ a favore della __________ e dall’altro in quanto dalla semplice lettura della comunicazione di cui ai doc. E ed F l’attrice non poteva (ancora) concludere in buona fede che la società anonima avesse ripreso i debiti e i crediti della società in nome collettivo (Gauch/Schluep, op. cit., N. 3747 con numerosi rif.), non bastando al proposito la dicitura circa una “modifica della ragione sociale”.
Contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, il dispositivo N. 2 non necessita per contro alcuna modifica, nonostante la parziale riforma dispositivo del N. 1 e ciò, per la sua particolare formulazione.
Nel nuovo dispositivo N. 3, relativo alle spese e alle ripetibili, da un lato si tiene conto del fatto che l’attrice è risultata soccombente per la questione relativa alla solidarietà, ma che dall’altro essa ha comunque visto riconosciuto in maniera pressoché integrale il proprio credito (seppur suddiviso tra i due debitori); d’altro canto, in virtù dell’art. 148 cpv. 2 CPC appare giustificato aumentare il grado di soccombenza della __________ (modifica che per altro gli appellanti stessi avevano postulato in via subordinata nel gravame) e di ridurre quello a carico della __________, restando invece sostanzialmente invariato quello a carico dell’attrice. Per gli stessi motivi l’indennità per ripetibili dovuta dalla __________ viene fissata in fr. 2’000.- mentre quella tra l’attrice e la __________ viene compensata.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la pressoché totale soccombenza della parte appellata (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 febbraio 1996 di __________ e __________ la sentenza 17 gennaio 1996 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata:
La ____________________è condannata a versare all’attrice l’importo di fr. 83’851.70 oltre interessi al 10% dal 7.3.92 al 18.3.92 su fr. 13’487.-, dal 19.3.92 al 25.3.92 su fr. 24’885.-, dal 26.3.92 al 16.4.92 su fr. 58’825.-, dal 17.4.92 al 26.4.92 su fr. 71’283.-, dal 27.4.92 su fr. 83’850.-.
La __________ è condannata a versare all’attrice l’importo di fr. 141’795.- oltre interessi al 10% dal 9.5.92 al 15.5.92 su fr. 15’975.-, dal 16.5.92 al 27.5.92 su fr. 20’670.-, il 28.5.92 su fr. 27’595.-, dal 29.5.92 al 5.6.92 su fr. 48’646.-, dal 6.6.92 al 13.6.92 su fr. 71’499.-, dal 14.6.92 al 24.6.92 su fr. 83’595.-, dal 25.6.92 all’ 1.7.92 su fr. 95’189.-, dal 2.7.92 al 15.7.92 su fr. 129’642.-, dal 16.7.92 su fr. 141’794.-.
Per gli importi di cui al punto precedente sono rigettate le opposizioni interposte ai PE ni __________ e __________ dell’UE di Lugano.
La tassa di giustizia in fr. 4’800.-, da anticipare dalla parte attrice, rimane a suo carico per fr. 1’200.- e per il resto è a carico della __________ in ragione di fr. 1’200.- e della __________ per fr. 2’400.-.
La __________. verserà alla __________ fr. 2’000.- a titolo di ripetibili parziali. Le ripetibili __________ e __________ rimangono compensate.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dagli appellanti, sono poste a carico della parte appellata. Quest’ultima rifonderà agli appellanti fr. 500.- a titolo di indennità.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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