AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.99
Data decisione, Autorità: 01.04.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. studenti universitari quali istanti
Incarto n. 60.2015.99
Lugano 1 aprile 2015/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/19.02.2015 – completata il 12/13.03.2015 – presentata da
IS 1 IS 2
tendente ad ottenere la trasmissione delle sentenze emanate nell’ambito di un procedimento penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta 17.02.2015 è stata inviata, via e-mail, alla Divisione della giustizia, che il medesimo giorno l’ha trasmessa al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 17/19.02.2015, senza formulare osservazioni in merito;
richiamati gli scritti 23.02.2015 di questa Corte e 12/13.03.2015 dei qui istanti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
A sostegno della loro richiesta affermano di svolgere una ricerca di storia contemporanea svizzera riguardo allo "" nell’ambito di un seminario di master denominato "", sotto la sorveglianza del Prof. __________. Sarebbero, tra l’altro, intenzionati a ricostruire la genesi dello scandalo, partendo dalle parti coinvolte con l’approfondimento di certi aspetti rimasti oscuri.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Nella fattispecie in esame – visti in particolare i motivi che stanno alla base della presente richiesta, il contenuto delle sentenze di cui gli studenti istanti postulano la trasmissione e la finalità perseguita – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali delle persone coinvolte nel procedimento penale archiviato oltre trent’anni fa. In effetti, lo "__________", risalente agli anni sessanta/settanta, ha avuto delle ripercussioni sull’intero settore bancario/finanziario anche a livello internazionale. Dallo stesso trae (tra l’altro) le sue origini la __________. La ricerca di cui si occupano i qui istanti ha indubbiamente un interesse sia scientifico, sia pubblico, trattandosi di un tema di grande attualità.
In siffatte circostanze, la sentenza __________ della Corte delle assise criminali (in re __________), la sentenza __________ della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________) e infine la sentenza __________ del Tribunale federale (inc. Str. __________) vengono trasmesse, in copia, agli istanti unitamente alla presente decisione.
Va da sé che le citate sentenze potranno essere utilizzate da IS 1 e da IS 2 (entrambi evidentemente tenuti al segreto d’ufficio/professionale) unicamente per il lavoro di ricerca in questione e in particolare nel rispetto degli interessi privati/della sfera personale delle persone coinvolte, omettendo perciò di indicare i nomi degli imputati.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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