AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.32
Data decisione, Autorità: 28.05.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00032
Lugano 28 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12'205 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 11 maggio 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di lire 100’000’000 oltre interessi a titolo di prezzo della vendita;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 151’322.40 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Il Pretore con sentenza 9 gennaio 1996 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 30 gennaio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale;
Mentre l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 29 febbraio 1996 postula la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, con il quale chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accertare la temerità ex art. 152 CPC dell’agire della controparte.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. Nel corso del 1992 l’attrice ha fornito alla convenuta 420’000 paia di calze destinate ad essere rivendute nella __________ al prezzo complessivo di lire 175’000’000.
Tolto il pagamento di lire 75’000’000 effettuato dalla convenuta, l’attrice, invocando l’applicazione del diritto svizzero, procede per l’incasso del saldo di lire 100’000’000 oltre interessi al 17%.
B. La convenuta sostiene la grave difettosità della merce fornita dall’attrice.
Dopo deduzione del minor valore di lire 72’500’000 dovuto ai difetti, rimarrebbe un credito dell’attrice di lire 27’500’000.
Tale importo sarebbe però da compensare con i maggiori danni subiti dalla convenuta a causa dell’inadempienza dell’attrice (spese varie e mancato guadagno), pari a complessivi fr. 178’823.40.
Ne deriverebbe un credito della convenuta di fr. 151’332.40 oltre interessi al 12%, somma oggetto della domanda riconvenzionale.
C. L’attrice si è opposta alla riconvenzionale contestando sia la propria pretesa inadempienza, che l’esistenza di qualsivoglia pregiudizio per la controparte.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di compravendita e l’applicabilità delle relative norme del CO, ha ritenuto che la convenuta avrebbe omesso di verificare la merce per mezzo di __________ all’atto della consegna, presso lo stabilimento dell’attrice.
La verifica effettuata circa un mese dopo in __________ sarebbe tardiva, e perciò i diritti dell’acquirente conseguenti ai difetti evidenti da lei lamentati sarebbero perenti.
Da ciò l’accoglimento della somma richiesta in petizione oltre a interessi al 12%, saggio ammesso dalla convenuta come corrispondente al tasso di sconto italiano, e la reiezione della riconvenzionale.
E. Con tempestivo gravame datato 30 gennaio 1996 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale.
La pattuizione della clausola FOT non avrebbe esentato la venditrice dall’obbligo di fornire merce conforme alle pattuizioni contrattuali, mentre nella specie vi sarebbero state altissime percentuali di difetti, come risulterebbe dal doc. E e come constatato dal signor __________ della ditta attrice, e addirittura sarebbero state fornite calze per bambini, che non erano state ordinate.
Non sarebbe inoltre stato possibile verificare la merce al momento del carico, cosa che d’altra parte nessuno avrebbe fatto negli ultimi 6 anni nei rapporti con l’attrice.
Si imporrebbe perciò anche l’accoglimento della riconvenzionale, avendo la convenuta effettivamente sopportato i costi da lei esposti.
F. Delle osservazioni 29 febbraio 1996 dell’attrice, che chiede la reiezione dell’appello protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Nel medesimo allegato essa si è aggravata in via adesiva contro la sentenza pretorile, chiedendone la riforma nel senso di accertare che la convenuta ha agito con manifesta ingiustizia, e che di conseguenza la lite sarebbe temeraria.
G. La convenuta non ha presentato osservazioni all’appello adesivo.
Considerato
in diritto
A questo stadio della lite è pacifica l’esistenza tra le parti di un contratto di compravendita e l’applicabilità per volontà delle parti degli art. 184 e segg. CO.
Il punto focale della presente vertenza risiede nella soluzione del quesito a sapere se la convenuta abbia o meno omesso la tempestiva verifica della merce vendutale dall’attrice, ritenuto che se la risposta dovesse essere affermativa non avrebbe più alcun senso, contrariamente alle tesi dell’appellante, disquisire sulla qualità della merce fornita e sui danni patiti dalla convenuta, dovendosi ammettere l’intervenuta perenzione di ogni eventuale diritto di garanzia dell’acquirente, ivi compreso quello di ottenere il risarcimento dei danni (DTF 113 II 178, 96 II 115; II CCA 8 maggio 1996 in re M./T., 11 settembre 1995 in re A. AG/B. SA, consid. 2; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 3 ad art. 201 CO).
L’art. 201 CO (cpv. 1 e 2) stabilisce che il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta non appena l’ordinario andamento degli affari lo consenta, e se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile deve dargliene subito notizia. In difetto di ciò la cosa venduta si ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante l’ordinario esame.
Contrariamente alle tesi della convenuta, la verifica della merce ai sensi di questa norma deve aver luogo in linea di principio nel luogo di consegna (DTF 88 II 366; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 8 ad art. 201 CO).
In concreto la fornitura è avvenuta presso lo stabilimento dell’attrice (doc. B, punto 4), e perciò in quel luogo avrebbe dovuto aver luogo la verifica, non da ultimo per la non economicità di una verifica effettuata dopo un oneroso trasporto fino in __________.
La pattuizione della clausola FOT (doc. B, ibidem) non comporta modifiche da questo punto di vista, costituendo essa unicamente la pattuizione dell’obbligo del venditore di portare la merce sino al luogo di carico stabilito e di assumersi i costi di carico (Giger, Berner Kommentar, n. 67 ad art. 185 CO).
Trattandosi della fornitura di un grande quantitativo di articoli, la verifica poteva limitarsi, come rettamente indicato dal Pretore, al controllo casuale di un certo quantitativo di esemplari (cosiddette “Stichproben”: cfr. II CCA 23 giugno 1995 in re C./F. SA; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 5 ad art. 201 CO), ma nondimeno essa era da effettuare, il che invece, per ammissione della convenuta, non è avvenuto.
La conseguenza di questa omissione non può essere altra che quella della perenzione di ogni diritto di garanzia della convenuta, e questo indipendentemente dall’irrilevante circostanza che altri clienti dell’attrice -altrettanto imprudenti oppure al beneficio di differenti pattuizioni contrattuali- avrebbero a loro volta di regola omesso tale verifica.
Dovendosi ribadire la tardività della verifica della merce acquistata, non può che seguirne la reiezione del gravame principale, senza necessità di esaminare l’esistenza degli asseriti difetti della merce venduta -approvata in conseguenza dell’omessa verifica- oppure la sussistenza delle voci di danno lamentate dalla convenuta.
Con l’appello adesivo l’attrice postula la declaratoria di temerità dell’agire della controparte ai sensi dell’art. 152 CPC.
Ai sensi di tale norma il giudice può condannare la parte che ha agito con manifesta ingiustizia a risarcire l’altra parte, che ne fa domanda, di ogni spesa e danno che avesse incontrato o subito a motivo dell’indebita lite.
La norma regola le conseguenze del caso in cui ad una parte al processo civile è derivato, a seguito dell’agire manifestamente ingiusto della controparte, un pregiudizio che non può essere riparato con l’aggiudicazione delle consuete ripetibili e indennità riconosciute in virtù dell’art. 148 CPC.
Nel comportamento della parte alla quale si addebita l’avvio di una lite temeraria (o la resistenza temeraria ad una lite contro di lei promossa) dev’essere riscontrabile l’elemento soggettivo dell’agire con manifesta ingiustizia (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 152, n. 11).
Il litigante temerario è quello che agisce in giudizio con la consapevolezza del proprio torto (dolo) o con imprudenza esagerata (colpa grave), che si concretizza nel mancato impiego di quel minimo di diligenza sufficiente a far apparire l’ingiustizia della propria domanda (II CCA 28 ottobre 1994 in re B. e llcc./C.).
Dall’introduzione di un’azione riconvenzionale di cospicuo valore, si deve al contrario pensare che essa fosse assai convinta del proprio buon diritto, e del resto la di lei soccombenza non è in concreto stata determinata dalla mancanza di fondamento delle proprie tesi di merito (fornitura difettosa da parte dell’attrice che ha comportato danni per l’acquirente), che non è stato necessario esaminare in sentenza, quanto dalla mancanza di una premessa per l’azione di garanzia, che la convenuta può in buona fede, ma a torto, aver sottovalutato.
Ne consegue perciò la reiezione anche del gravame adesivo.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili alla convenuta per l’appello adesivo, non avendo questa formulato osservazioni.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 gennaio 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’650.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’700.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all’attrice fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 29 febbraio 1996 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
V. Intimazione: - __________;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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