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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.31
Data decisione, Autorità: 16.04.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00031
Lugano 16 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Giani quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, astenutosi
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. SF.95.251 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza di sfratto 24 novembre 1995 da
rappr. dal suo __________
contro
che il Pretore, con decisione 23 gennaio 1996, ha accolto ordinando al convenuto di mettere a disposizione dell’istante lo stabile di cui al mappale __________ di __________.
Appellante il convenuto che, con atto d’appello 30 gennaio 1996, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di sfratto.
Mentre la controparte, con osservazioni 16 febbraio 1996, chiede la reiezione dell’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell’incarto.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’__________ ha chiesto lo sfratto di __________ dall’immobile di __________, già proprietà dei suoi genitori ed acquisito dalla banca in sede di incanto, sostenendo di avergli concesso l’uso dello stesso a titolo di comodato per tempo determinato sino al 31 ottobre 1995 senza che successivamente il convenuto provvedesse a liberarlo dalla sua presenza;
che, in sede di udienza di discussione, __________ ha sostenuto di non aver mai pattuito con l’__________ un contratto di comodato e di conseguenza l’irritualità della procedura di sfratto, possibile unicamente in presenza di una locazione o appunto di un comodato;
che il Pretore, nella decisione qui impugnata, dopo aver constatato che il convenuto non ha provveduto a riconsegnare l’immobile alla scadenza fissata dalla banca ha accolto la domanda di sfratto senza nessuna altra motivazione richiamando, in diritto, le norme del CO riguardanti il contratto di locazione in particolare quella riguardante la mora nel pagamento della locazione (art. 257d CO);
che di fronte all’unico punto di discussione tra le parti, a sapere in concreto se tra esse si era perfezionato un contratto di comodato, la motivazione del Pretore è assolutamente silente ed invano si cercherebbero nella sentenza elementi che permettano di pensare che il giudice abbia valutato questa situazione giuridica;
che anzi ne è contrario indizio il fatto di aver richiamato le norme sulla mora nel pagamento della pigione che nulla hanno a che vedere con il contratto di comodato;
che ne discende che la sentenza è priva di motivazione e dev’essere dichiarata nulla ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 litt. e) CPC, poiché l’esposizione dei motivi sui quali il giudice fonda la propria decisione è un elemento essenziale della sentenza e deve consentire all’autorità di appello di verificare, discutere e giudicare la motivazione stessa (Rep. 1973, 89 e 1981, 85);
che non si prelevano, per la particolarità della fattispecie, tasse e spese per il presente giudizio;
Per i quali motivi
visto l’art. 285 CPC
dichiara e pronuncia
§ L’incarto è rinviato al Pretore per nuovo giudizio.
Non si prelevano tasse o spese.
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del distretto, Lugano, Sez. 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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