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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.27
Data decisione, Autorità: 12.04.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00027
Lugano 12 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con istanza 26 luglio 1995 da
__________ rappr. dallo Studio legale __________
contro
__________ rappr. dallo Studio legale __________ __________
chiedente che la convenuta sia condannata a pagare all’istante la somma di fr. 17’000.- come liquidazione di un contratto di lavoro;
che il pretore ha accolto limitatamente alla somma di fr. 12’000.-;
appellante la convenuta che, in riforma della sentenza impugnata, chiede l’integrale reiezione dell’istanza;
lette le osservazioni all’appello presentate da __________ in data 7 febbraio 1996;
considerato
in fatto e in diritto
Con il 1 settembre 1993 l’istante è passato a un altro centro sportivo e, nell’ambito della liquidazione dei reciproci rapporti di dare/avere fra le parti, egli ha chiesto che gli venisse rifuso un importo pari alla differenza fra il salario pattuito e quello percepito durante i primi diciassette mesi di lavori presso la convenuta, ossia complessivamente fr. 17’000.-
Il pretore ha dapprima respinto l’eccezione della convenuta che si riteneva non vincolata al contratto poiché viziato da errore essenziale, e poi ogni altra eccezione scaturiente dal contratto stesso, per cui ha ritenuto valida la pattuizione che indicava in fr. 4’000.- il salario del lavoratore; in tal modo questi è divenuto creditore della differenza non percepita, dedotta unicamente la cifra di fr. 5’000.- a dipendenza del fatto di aver partecipato a corsi di perfezionamento organizzati dalla datrice di lavoro.
Con la presente impugnazione __________ ripropone la tesi da lei sostenuta già in prima sede che si fonda sulla particolare natura del primo contratto. Sub 6.2 infatti, le parti hanno convenuto: “a) Dallo stipendio mensile sarà trattenuto l’importo di fr. 1’000.- (mille) quale accantonamento per l’eventuale acquisto di partecipazioni alla società. ...”; b) Nel caso in cui il signor __________ lasciasse l’impiego a favore di un altro Club o ne aprisse uno per contro proprio, l’accantonamento per l’eventuale acquisto di partecipazioni rimarrà alla __________ fino a concorrenza di fr. 24’000.- (ventiquattromila) al massimo”.
L’appellante censura la decisione pretorile sotto tre punti di vista:
considera che il primo giudice non ha tenuto conto del vero contenuto del primo contratto di lavoro, dove il salario, da un lato, corrispondeva alle prestazioni del lavoratore, ossia per fr. 3’000.-, mentre per fr. 1’000.- costituiva in realtà un finanziamento mirato alla sua prevista partecipazione finanziaria alla società; afferma anche che la prima cifra corrispondeva alle sue prestazioni reali, tant’è che è stata ripresa nel secondo contratto a costituire il salario mensile del signor __________, senza che nella sostanza i suoi compiti fossero mutati;
solleva l’eccezione che il contratto sarebbe stato viziato da errore essenziale: considerando la futura partecipazione azionaria dell’istante come un necessario elemento del contratto, ritiene applicabile l’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO nella forma dell’errore essenziale su una condizione futura;
subordinatamente ritiene che la citata clausola 6.2 costituisce un vero e proprio divieto di concorrenza per il periodo susseguente la fine del rapporto di lavoro, onde la trattenuta massima di fr. 24’000.- sugli accantonamenti altro non è se non una pena convenzionale, con la particolarità che la somma corrispondente era già in possesso del datore di lavoro. Essa è attuale poiché l’istante ha in effetti lasciato la convenuta per impiegarsi in una palestra concorrente.
Delle osservazioni di controparte all’appello si dirà, se necessario, nel seguito.
Anzitutto è fuori discussione che l’errore su una condizione futura può essere fatto valere quando il fatto che deve compiersi (nel concreto, la partecipazione societaria dell’istante) è dato per sicuro al momento della pattuizione (DTF 117 II 218 segg.), circostanza che nel caso in esame né è stata sostenuta, né è stata provata.
In secondo luogo, dev’essere rilevato che può avvalersi dell’errore essenziale la parte che è stata indotta in errore (art. 23 CO): nel caso concreto, quindi, non la convenuta che ha architettato la forma del contratto di lavoro e che era perfettamente in chiaro sullo scopo della clausola 6.2. Lo dimostra la parte stessa già con le allegazioni di risposta e lo conferma il teste __________.
Per giungere a tanto, sarebbe necessaria -tra l'altro- la prova che la modifica del contratto che ha comportato la riduzione dello stipendio da fr. 4’000.- a fr. 3’000.- non ha implicato, come sostiene la convenuta, nessuna modifica degli oneri del lavoratore; oppure che lo stipendio di fr. 4’000.- della prima pattuizione è assolutamente e oggettivamente fuori luogo per la funzione di responsabile di un centro di fitness.
Su entrambi gli oggetti il teste __________, che ha redatto il primo contratto seguendo le indicazioni della datrice di lavoro, non ha fornito elementi di giudizio: sulla retribuzione del responsabile si è limitato a elencare possibili parametri di fissazione del medesimo (età, esperienza, qualifiche, numero dei clienti del club, cifra d’affari), ma non ha concretizzato le sue informazioni al caso particolare; ha anche determinato approssimativamente in fr. 2’500.- il salario minimo. Ma non ha saputo dare ragguagli su un’eventuale diversa occupazione dell’istante nell’ambito del secondo contratto.
Per contro questi, chiamato dalla controparte alla prova dell’interrogatorio formale, ha precisato che la seconda pattuizione ha comportato una ridefinizione delle sue mansioni e una riduzione dell’orario di lavoro da 52 ore settimanali (il contratto parla di presenza necessaria per il perfetto andamento del club) a 40 ore (doc. D, punto 4).
Questa risultanza non è in contraddizione con nessun altro elemento e va pertanto tenuta nel debito conto; e ciò anche di fronte all’atteggiamento dell’istante che ha atteso di lasciare la palestra di __________ per far valere il suo credito, invece di farlo già dopo la conclusione del secondo contratto.
D’altra parte, non è di per sé sostenibile che il lavoratore non abbia diritto a parte del suo salario poiché è decaduta l’idea di una sua partecipazione alla società__________ riconosce infatti che si è trattato di accantonamenti in favore di __________, tant’è che afferma che essi costituivano una forma di finanziamento: in caso di partecipazione alla società, l’importo sarebbe automaticamente stato tramutato in azioni del corrispondente valore (risposta, p.2), azioni di cui l’istante, senza dubbio, sarebbe stato proprietario. Ma se questi accantonamenti venivano creati con denaro del lavoratore, non si vede perché possa dirsi “chiaro fin dall’inizio” che - non realizzandosi quel progetto
Proprio in quest’ottica assume rilevanza il fatto che i limiti della restituzione degli accantonamenti sono stati esplicitamente previsti nelle clausole 6.2 lett. b) e lett. c), con riferimento cioè a fattispecie ben determinate
Pur prescindendo dalla constatazione che il secondo contratto di lavoro con la __________ non ha ripreso la clausola 6.2 lett. b), resta il fatto che quella parte della prima pattuizione si traduce in un divieto di concorrenza: infatti, nello stabilire che, assumendo un posto di lavoro presso un altro club o aprendone uno per proprio conto, l’istante avrebbe perso il diritto agli accantonamenti, si intende prevedere una pena convenzionale in conformità con l’art. 340b cpv. 2 CO, ossia nella sostanza prevedere la sanzione nel caso di contravvenzione a un divieto di concorrenza non formulato esplicitamente. Tuttavia non va dimenticato che un divieto di concorrenza è valido soltanto se il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere cognizione della clientela o dei segreti di fabbricazione e d’affari e se l’uso di tali conoscenze possa cagionare al datore di lavoro un danno considerevole (art. 340 cpv. 2 CO).
Indiscussa, nel caso concreto, la possibilità del lavoratore di aver conosciuto i clienti del centro attraverso le loro (normalmente) ripetute sedute di fitness, va verificato l’ipotetico nesso causale fra tale conoscenza e il preteso danno alla palestra di __________ (cfr. Rehbinder M., Comm. di Berna, art. 340 CO, n. 11).
Orbene, già per motivi geografici e per il fatto che sul territorio del Cantone sono disseminate numerose palestre del genere, appare altamente improbabile che il rapporto di conoscenza instauratosi fra l’istante e la clientela della convenuta, verosimilmente sopracenerina, sia in grado di arrecare un danno considerevole a __________
Se ne deve concludere che il divieto di concorrenza in esame non ha validità, per cui il diritto della convenuta di trattenere la somma corrispondente agli accantonamenti non può fondarsi sulla clausola 6.2 lett. b) del primo contratto di lavoro (doc.A).
Per questi motivi,
Richiamati per le spese l’ 148 e 417 lett. e CPC, nonché la TOA
pronuncia
L’appello di __________ è respinto.
Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.
L’appellante verserà a __________ la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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