AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.26
Data decisione, Autorità: 15.05.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00026
Lugano 15 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12'291 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 3 settembre 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 61’935.75 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda ridotta a fr. 56’580.65 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 21 dicembre 1995 ha accolto per fr. 41’500.-- oltre interessi;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 22 gennaio 1996 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 26 febbraio 1996 postula la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, in cui chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 56’580.75 oltre interessi.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice nel 1984 e nel 1985 su richiesta dei convenuti ha eseguito opere da capomastro nell’ambito della riattazione di un rustico a __________.
Il 7 novembre 1985 i lavori sono stati interrotti per ordine del Municipio di __________, che riteneva fosse in corso l’esecuzione di opere non autorizzate.
Da allora i rapporti tra le parti si sono interrotti, fino a che nel 1992 l’attrice ha appreso che le opere sono state completate da altro artigiano.
Dedotti gli acconti ricevuti di fr. 50’000.-- e stante una mercede complessiva di fr. 111’935.75, l’attrice con la presente causa rivendica il pagamento del saldo di fr. 61’935.75 oltre interessi.
B. Nella risposta del 17 novembre 1993 i convenuti si sono opposti alla petizione, eccependo preliminarmente la prescrizione della pretesa avversaria ex art. 128 cifra 3 CO.
La sospensione dei lavori, ascrivibile a colpa dell’attrice, avrebbe determinato il consensuale scioglimento per atti concludenti del contratto di appalto, risultando impossibile la completazione dell’opera pattuita, con il che la mercede sarebbe divenuta esigibile in quel momento.
Sarebbe comunque eccessiva la pretesa dell’attrice, di modo che i convenuti avrebbero già pagato tutto quanto dovutole, e sarebbe in ogni caso da compensare ogni denegata pretesa residua dell’attrice con il danno da lei arrecato ai convenuti, pari ad almeno fr. 60’000.--.
C. Le parti, eccezion fatta per una lieve riduzione della domanda dell’attrice, hanno in seguito sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto e respinta l’eccezione di prescrizione dei convenuti, ha negato che il rapporto contrattuale possa essere stato consensualmente sciolto in conseguenza della sospensione dei lavori.
Stante l’effettuazione di prestazioni valutabili in fr. 91’500.--, e la mancata prova di qualsivoglia pretesa compensatoria a favore dei convenuti, l’attrice potrebbe pretendere ancora fr. 41’500.-- oltre interessi, somma per cui è stata accolta la petizione.
E. Con l’appello in rassegna i convenuti hanno chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Essi hanno dapprima riproposto l’eccezione di prescrizione, sostenendo che il Pretore avrebbe omesso di esaminare se nel caso concreto vi fosse o meno predominanza del lavoro manuale rispetto alle altre prestazioni.
Quo al preteso credito, il Pretore avrebbe rettamente accertato l’impossibilità di procedere alla fatturazione secondo il metodo previsto dal contratto di appalto, ma non per questo tornerebbe applicabile l’art. 374 CO, come invece deciso dal Pretore. Vero sarebbe invece che stante l’impossibilità di quantificare la pretesa, la stessa era da respingere siccome non provata. In subordine, essa ammonterebbe comunque a soli fr. 85’000.--, con un saldo in favore dell’attrice di fr. 33’500.--.
F. Nelle osservazioni del 26 febbraio 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Nel medesimo allegato essa si è aggravata in via adesiva contro la sentenza pretorile, chiedendone la riforma nel senso di ammettere la petizione per fr. 56’580.75 oltre interessi.
Il metodo di calcolo della mercede adottato dal primo giudice non sarebbe condivisibile, ritenuto che quello previsto dal contratto sarebbe stato reso impossibile dai convenuti stessi.
Non sarebbero in particolare state considerate le opere supplementari eseguite dall’attrice di modo che -stante l’esattezza dei bollettini di lavoro- dovrebbe essere tenuta per valida base di calcolo la fattura del 5 febbraio 1992, con il risultato che il credito residuo sarebbe di fr. 56’580.75 oltre interessi.
G. I convenuti non hanno presentato osservazioni all’appello adesivo.
Considerato
in diritto
A torto.
1.1 L’art. 128 cifra 3 CO invocato dai convenuti prevede un termine di prescrizione abbreviato di 5 anni “per lavori d’artigiani”.
La norma deroga al termine ordinario di 10 anni (art. 127 CO) e riveste pertanto carattere di eccezione. Ne consegue che dovrà essere esaminato con rigore se ricorrano le premesse per la sua applicazione (DTF 109 II 115, 109 II 431; II CCA 5 novembre 1993 in re V. SA/R.).
Secondo il Tribunale federale, l’unico criterio determinante in proposito è la natura dell’opera che l’appaltatore si è impegnato ad allestire nell’ambito del contratto di appalto in questione.
In questo senso, il lavoro d’artigiano è caratterizzato dall’attività manuale, assistita da semplici attrezzi o apparecchi e nella quale vi è poco spazio per l’utilizzazione di macchinari, attività che si contrappone alla produzione meccanica in serie (II CCA 6 dicembre 1991 in re G./I. SA).
Siffatto lavoro deve perciò in concreto essere prevalente o almeno equivalente alle altre prestazioni dell’appaltatore, in particolare agli aspetti intellettuali e scientifici, organizzativi ed amministrativi del suo adempimento (DTF 116 II 428 e segg., 109 II 115 e 116; II CCA 3 settembre 1991 in re R. SA/S. SA; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 1285 e segg.).
1.2 Per quanto concerne l’attività dell’impresario costruttore, questa Camera nella sentenza pubblicata in Rep. 1984, pag. 145 e segg. ha già avuto modo di stabilire, dopo approfondito studio di dottrina e giurisprudenza che può essere qui integralmente richiamato, che il credito relativo all’esecuzione di importanti opere di capomastro (in quel caso del valore di quasi fr. 200’000.--) soggiace al periodo ordinario di prescrizione.
Si tratta di giurisprudenza in seguito costantemente confermata da questa Camera (da ultimo: II CCA 18 maggio 1994 in re F. SA/Z.; cfr. anche: Gauch, opera citata, n. 1292) .
1.3 Le considerazioni qui sopra esposte devono valere anche per le opere in questione, le quali per la loro natura ed ampiezza (oltre 1800 ore di lavoro, restauro di un rustico in precarie condizioni per ricavarne un’abitazione secondaria -cfr. in proposito le foto prima dell’intervento, annesse alla domanda di costruzione, e quelle allegate alla perizia) eccedono manifestamente il limitato ambito, da ammettere inoltre con il predetto necessario rigore, delle opere d’artigiano.
Ne segue l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione, che non risulta essersi compiuto, tesi che del resto nemmeno i convenuti sostengono (in senso contrario: appello, pag. 4, in fine).
Si tratta di una tesi manifestamente infondata.
I convenuti disattendono in effetti che il contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede dell’appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO), e quella che non è preventivamente stata stabilita, o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO).
Non essendo nella specie stata pattuita alcuna mercede a corpo -nessuna delle parti lo pretende-, è di conseguenza necessariamente applicabile la norma dispositiva dell’art. 374 CO, con la conseguenza che la mercede sarà determinata in base al valore del lavoro e del materiale (II CCA 8 maggio 1996 in re D./T.; Gauch, opera citata, n. 943).
Questo significa che dall’asserita impossibilità oggettiva di determinare la mercede secondo il metodo a misura pattuito dalle parti, che a ben vedere altro non è che uno dei metodi per stabilire la mercede nell’ambito dell’applicazione dello stesso art. 374 CO, non segue affatto l’inapplicabilità della norma (e tanto meno la reiezione della petizione), ma la necessità di far capo ad un altro metodo di quantificazione nell’ambito dell’art. 374 CO (come ad esempio quello che tiene conto del tempo impiegato e del materiale utilizzato), ritenuto che, dal profilo concettuale, i vari metodi dovrebbero in teoria (ma non in pratica: cfr. perizia, pag. 15 e il successivo considerando) condurre ad analogo risultato finale.
Sarebbe del resto iniqua una diversa soluzione, se solo si considera che l’impossibilità di procedere al computo della mercede nel modo stabilito è stato in pratica determinato dalla decisione dei convenuti di portare a termine i lavori con altra impresa, senza darne tempestivo avviso all’attrice e senza nemmeno averla mai messa in mora per la prosecuzione dell’opera o per l’allestimento della liquidazione finale delle sue spettanze.
3.1 Il Pretore (consid. 10, pag. 11) in base alla richiesta di acconto doc. F ha determinato la mercede dell’attrice in fr. 91’500.--.
Si tratta di una decisione che non può essere condivisa.
Da una parte essa non tiene conto che la richiesta di acconto, che secondo la comune esperienza è comunque di regola basata su calcoli approssimativi, fa riferimento ai “costi dell’impresa sopportati per la realizzazione della casetta”. Da questa dicitura sembrerebbe a prima vista che la cifra in questione riguarda unicamente le spese vive sopportate dall’appaltatrice, il che -contrariamente all’opinione dei convenuti (appello, pag. 6)- non corrisponde alla mercede, mancandovi la parte costituita dall’equo margine di guadagno a cui ha diritto il prestatore d’opera (Gauch, opera citata, n. 948).
D’altra parte, la quantificazione operata dal Pretore diverge, ingiustificatamente, dalle chiare risultanze peritali.
3.2 Il perito ha in effetti stabilito che la fattura del 5 febbraio 1992 (doc. 5) indicante una mercede complessiva di fr. 107’089.-- sarebbe di principio giustificabile, visto che essa “corrisponde al conteggio del lavoro effettivamente svolto e al materiale impiegato” (perizia, pag. 12), e con gli arrotondamenti del caso si potrebbe ammettere una mercede netta di fr. 105’000.-- (perizia, pag. 13).
A mente del perito, il metodo di calcolo adottato per giungere a tale risultato avrebbe lo svantaggio per il committente di porre a suo carico l’eventuale limitato rendimento dell’impresa, e di fargli di conseguenza perdere la concorrenzialità dei prezzi assicurata dalla delibera a misura (perizia, pag. 14).
Con tale procedimento si giungerebbe infatti, a mente del perito, ad ammettere la fattura dell’attrice per l’importo di fr. 95’000.-/100’000.-- (perizia, pag. 15).
3.3 In simili circostanze, questa Camera, aderendo alle risultanze peritali, ritiene equo accertare come provata una mercede globale di fr. 100’000.--.
Tolti gli acconti versati, i convenuti sono perciò debitori in solido nei confronti dell’attrice di fr. 50’000.-- oltre interessi.
Ne conseguono la reiezione dell’appello principale e il parziale accoglimento di quello adesivo.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 gennaio 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
I convenuti in solido rifonderanno all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 26 febbraio 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 21 dicembre 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
__________, __________ sono condannati a pagare a __________, __________ fr. 50’000.-- oltre interessi al 5% dal 12 maggio 1992.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. I convenuti rifonderanno all’attrice fr. 400.-- per ripetibili parziali di appello.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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