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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.44
Data decisione, Autorità: 18.03.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante
Incarto n. 60.2015.44
Lugano 18 marzo 2015/asp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza datata 12.01.2015, spedita il 2.02.2015 e ricevuta da questa Corte il 3.02.2015, presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione degli incarti penali __________ e __________ della Pretura penale, nel frattempo archiviati, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Interposta opposizione al decreto d'accusa, gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale per il dibattimento. Con giudizio 11.10.2010, il giudice della Pretura penale Siro Quadri ha prosciolto __________ dall'imputazione prospettata (AI 20 – inc. __________).
Adita dal Ministero pubblico e da __________, con sentenza 14.02.2011 la Corte di appello e di revisione penale (di seguito CARP), sedente giusta l'art. 453 CPP quale Corte di cassazione e di revisione penale, ha accolto i relativi ricorsi. In riforma del giudizio di primo grado, ha riconosciuto l'imputato autore colpevole di lesioni semplici per avere intenzionalmente colpito __________ con pugni al volto, provocandogli una ferita da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni a livello della mascella ed un ematoma con tumefazione a livello frontale. La Corte cantonale ha contestualmente rinviato gli atti ad un nuovo giudice della Pretura penale per la commisurazione della pena e decisione sulle richieste della parte civile (inc. CARP __________).
Con sentenza __________ del 20.06.2011 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia penale presentato da __________ contro la decisione della CARP, siccome non erano riunite le condizioni poste dall'art. 93 LTF per impugnarla direttamente nella sede federale.
Dando seguito al rinvio della causa pronunciato dalla CARP, con giudizio 13.10.2011, il giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini ha commisurato la pena di __________, condannandolo alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di CHF 30.-- ciascuna, per complessivi CHF 300.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla multa di CHF 100.--. L’imputato è stato inoltre condannato a rifondere CHF 3'686.90, a titolo di risarcimento per le spese legali, all'accusatore privato __________, che è stato rinviato al competente foro per le sue ulteriori pretese civili (inc. __________).
Adita dal condannato, con sentenza 21.05.2012, la CARP ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il relativo appello (inc. CARP __________).
Avverso le sentenze emanate il 14.02.2011 e il 21.05.2012 dalla CARP, __________ ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, che lo ha respinto con decisione __________ del 24.10.2012.
A mente del pretore i presupposti di legge nonché i principi giurisprudenziali di questa Corte riguardo a istanze di ispezione degli atti da parte di autorità giudiziarie sarebbero realizzati. A sostegno della presente richiesta sono stati allegati due scritti [il primo datato 29.01.2015 dell’avv. __________ (doc. CRP 1.a) e il secondo datato 14.01.2015 dell’avv. __________ (doc. CRP 1.b)], nonché il verbale di udienza 8.01.2015 dell’incarto __________ (doc. CRP 1.c).
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
Le parti coinvolte nei procedimenti in questione sono anzitutto le stesse: __________, attore nell’ambito del procedimento civile, aveva assunto dapprima la veste di parte civile ai sensi del previgente CPP TI e poi la veste di accusatore privato in ambito penale, mentre __________, convenuto nell’ambito del procedimento civile, aveva assunto dapprima la veste di accusato ai sensi del previgente CPP TI e poi di imputato in sede penale. Inoltre alla base di tutti e tre i procedimenti vi è la medesima fattispecie, ovverossia i fatti accaduti il __________, a __________, ai danni di __________. In effetti, il procedimento civile trae le sue origini da quelli penali, essendo l’accusatore privato stato rinviato al competente foro per far valere le sue ulteriori pretese di natura civile.
In siffatte circostanze gli atti istruttori degli incarti penali richiamati potrebbero essere indubbiamente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile volto all’ottenimento, da parte dell’attore, del risarcimento in relazione a quanto accaduto quel giorno. È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza gli incarti penali richiamati [l’incarto __________ e l’incarto __________ (due cartellette bianche) della Pretura penale] vengono trasmessi, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirli direttamente alla Pretura penale, al più tardi, a procedimento civile concluso.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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