AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.25
Data decisione, Autorità: 08.05.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00025
Lugano 8 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa civile appellabile inc. no. 1879 della Pretura del Distretto di Vallemaggia, promossa con petizione 4 gennaio 1993 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
con cui l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 73'071.-- oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatore, e l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale a carico del fondo n. __________ di __________, di proprietà dei convenuti, domande ridotte a fr. 46'176.-- oltre interessi in corso di causa;
Domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione protestando spese e ripetibili e che il Pretore con sentenza 14 dicembre 1995 ha accolto per fr. 46'176.-- oltre interessi;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 19 gennaio 1996 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere le domande dell'attore per fr. 25'062.50 oltre interessi;
Mentre l'attore con osservazioni del 15 febbraio 1996 chiede la reiezione dell'appello con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L'attore nel corso del 1990 ha eseguito le opere da capomastro nell'ambito della ristrutturazione di un rustico di __________, di proprietà dei convenuti.
Ritenendo di avere diritto ad una mercede complessiva di fr. 143'316.20, e considerato il pagamento da parte dei convenuti di due acconti per un totale di fr. 80'000.--, con la presente causa egli ne ha chiesto la condanna al pagamento del saldo di fr. 63'316.20 oltre interessi, e degli interessi già maturati di fr. 9'754.80.
Per il totale di fr. 73'071.-- egli ha chiesto inoltre l'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva in suo favore e a carico del fondo in questione.
B. Nella risposta del 1° aprile 1993 i convenuti si sono opposti alla petizione.
Le opere sarebbero state appaltate all'attore in base a un preventivo di fr. 88'850.-- da lui allestito per il precedente proprietario del rustico.
Sulla scorta di quel preventivo le parti avrebbero pattuito una mercede a corpo ex art. 373 CO, di modo che -considerati i ritardi nella consegna dell'opera, oltretutto non terminata, e l'esecuzione di qualche opera supplementare, tutte richieste in forma scritta- l'attore potrebbe richiedere una mercede totale di soli fr. 93'534.--.
C. Nelle proprie conclusioni l'attore in conseguenza delle risultanze peritali ha ridotto la propria pretesa a fr. 46'176.-- oltre interessi.
Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto in cui la mercede sarebbe stata determinata solo in via approssimativa (art. 374 CO) e non a corpo (art. 373 CO).
Detta mercede, in aderenza a quanto accertato dal perito, ammonterebbe a fr. 126'176.--, dal che, dopo deduzione di quanto versato dai convenuti, l’accoglimento delle domande dell'attore per fr. 46'176.-- oltre interessi.
E. Con gravame datato 19 gennaio 1996 i convenuti chiedono la riforma del giudizio del pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr. 25'062.50 oltre interessi.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, le parti avrebbero effettivamente pattuito una mercede a corpo ai sensi dell'art. 373 CO, il che risulterebbe dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dalle prese di posizione dei convenuti nei confronti delle pretese dell'attore.
Ciò premesso, essi potrebbero accettare solo quegli aumenti dovuti ad opere da loro accettate e concordate, con il che la mercede dell'attore ammonterebbe a fr. 114'287.50, somma dalla quale dovrebbero però essere effettuate deduzioni per fr. 9'225.--.
Gli interessi di mora sul saldo sarebbero infine da ammettere al saggio del 5%, e non dell'8%
F. Nelle osservazioni del 15 febbraio 1996 l'attore postula la reiezione del gravame sulla scorta di considerazioni che, se del caso, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1.1 L'accertamento del tipo di retribuzione scelto dalle parti è una questione di diritto, da risolvere mediante interpretazione del contratto (art. 18 CO; II CCA 15 dicembre 1992 in re H./L. SA; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, N. 76 ad art. 18 CO).
Vale comunque la regola secondo cui la parte che invoca l'esistenza di una mercede stabilita a corpo sopporta l'onere della prova per l'esistenza di tale pattuizione (Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, n. 697 e 698).
Se la prova non può essere fornita, torna applicabile la norma dispositiva dell'art. 374 CO, con la conseguenza che la mercede sarà determinata in base al valore del lavoro e del materiale.
1.2 Dall'esame della prima offerta del 27 aprile 1989 (doc. 2) si può senz'altro escludere che l'attore abbia inteso offrire un prezzo a corpo ex art. 373 CO.
Infatti, solo per poche delle posizioni dell'offerta si indica un prezzo forfetario, mentre nella maggior parte dei casi vi è l’indicazione di prezzi a misura, e il più delle volte i quantitativi da fornire sono esplicitamente indicati in forma approssimativa con la dicitura "ca." (circa).
E' perciò da escludere che l'attore abbia voluto vincolarsi all'esecuzione dell'opera completa contro una mercede a corpo di fr. 88'850.--, e questo, evidentemente, indipendentemente da quanto possono aver inteso -incompatibilmente con il chiaro tenore dell'offerta- i convenuti.
Ad eccezione della posizione 7, sono invece dei prezzi fissi quelli esposti nell'aggiornamento dell'offerta" del 14 maggio 1990 (doc. A). Gli stessi, per quanto rilevante, non risultano essere stati ecceduti dall'attore, così che i convenuti non possono trarre diritto da questo argomento.
1.3 La questione, in effetti, non è da confondere -come sembrano fare i convenuti- con quella del consenso alla realizzazione dell'opera: sia nel caso dell'art. 373 CO, che in quello dell'art. 374 CO, l'obbligo alla retribuzione esiste solo entro i limiti del contratto di appalto. Ciò significa che la retribuzione contrattuale è dovuta solo per quelle opere coperte dal necessario consenso quo alla loro realizzazione, mentre per le opere non richieste dal committente, e nondimeno eseguite dall'appaltatore, si deciderà sulla retribuzione in applicazione dei principi sull'indebito arricchimento (II CCA 21 agosto 1992 in re T. SA/M.).
Va poi rilevato che l'attore si è attenuto agli importi preventivati nelle varie offerte, di modo che non si pone il problema di doversi confrontare con maggiori costi per opere previste. Il rispetto della mercede stabilita in via approssimativa toglie perciò ogni significato pratico alla differenziazione tra mercede a corpo e quella determinata approssimativamente.
Ciò premesso, i convenuti da una parte contestano la mercede attribuita dal Pretore all'attore e che essi vorrebbero in qualche misura vedere ridotta (consid. 3), e d'altra parte chiedono delle deduzioni dal credito dell'attore in conseguenza di alcune loro contropretese (consid. 4).
Non è controverso che il computo della mercede dell'attore vada iniziato dall'importo di fr. 86'850.-- dell'offerta 27 aprile 1989 (doc. 2), dopo riduzione dei fr. 2'000.-- di cui alla voce imprevisti (punto 10.0, pag. 7).
3.1 Il supplemento per l'aumento dei salari e dei costi del materiale è stato quantificato dal perito in fr. 4'800.-- dopo arrotondamento del risultato di fr. 4'757.50 del calcolo di un aumento percentuale del 5,5% (perizia pag. 4).
Questo arrotondamento, contestato dai convenuti, rientrava indubbiamente nel potere di apprezzamento del perito, che a non averne dubbi ha indicato l'aumento ammissibile in fr. 4'800.--, e non nei fr. 4'757.50 ai quali si aggrappano i convenuti.
Ne deve senza dubbio seguire la reiezione della contestazione.
3.2 Per la scala interna il perito ha ritenuto giustificati i fr. 1'500.-- fatturati dall'attore (doc. A, posizione 2; perizia, pag. 4).
I convenuti riconoscono invece fr. 1'000.-- con riferimento all'offerta di fr. 1'200.-- dell'attore (doc. 4), dedotti però fr. 200.-- per la ringhiera mancante.
L'obiezione è parzialmente fondata: stante un'offerta di "ca. fr. 1'200.--", non vi è motivo per riconoscere fr. 1'500.--, pur se questo importo sarebbe in sé ragionevole.
Non vi è però nemmeno ragione per scendere a fr. 1'000.--, posto che l'offerta di fr. 1'200.-- è silente sulla ringhiera, che non può essere ritenuta senz'altro inclusa. Ne segue una riduzione di fr. 300.-- della mercede dell'attore.
3.3 Per il tetto in piode i convenuti riconoscono fr. 11'400.-- come all'offerta doc. 8, mentre il Pretore, seguendo il perito (pag. 4), ha ammesso i fr. 11'500.-- di cui al doc. A, posizione 3.
Il litigio non verte in questo caso sul costo unitario dell'opera, visto che sia l'offerta doc. 8 che la perizia (pag. 4) prevedono un costo unitario di fr. 400.-- al mq. Stante una superficie di 57 mq, indicata nell'offerta doc. 1 (posizione 3.9, pag. 3) e non smentita da altre misurazioni, ne segue che il costo dell'opera è di fr. 22'800.-- e il supplemento, come rettamente sostenuto dai convenuti, di fr. 11'400.--.
Ne consegue una deduzione di fr. 100.-- della mercede dell'attore.
3.4 I convenuti contestano integralmente il supplemento per la maggiore volumetria del rustico, richiesto in misura di fr. 10'500.-- (doc. A, posizione 5) e accordato in ragione di fr. 6'700.-- (perizia, pag. 5), sostenendo di non aver richiesto alcun aumento del volume del rustico.
La doglianza è infondata.
Si deve in effetti ritenere che nonostante l'assenza del consenso dei committenti l'opera è stata eseguita, il che ha comportato da una parte un ovvio maggior costo per l'attore, e d'altra parte un indubbio beneficio per i convenuti, trattandosi di un sensibile aumento (quasi 32 m3, ovvero circa il 15% della volumetria originale), pari al volume di un locale di medie dimensioni per un rustico.
Pur mancando il consenso dei committenti a questo aumento di volume, nulla in atti permette di ritenere che l'attore abbia agito in cattiva fede, tesi che del resto nemmeno i convenuti hanno sostenuto.
Dovendosi, al contrario, presumere per legge la sua buona fede (art. 3 cpv. 1 CC), e sussistendo un evidente arricchimento per i convenuti, questa Camera reputa equo attribuire i fr. 6'700.-- stabiliti dal perito e dal Pretore, importo che non solo corrisponde al maggior costo, ma che può senz'altro essere ritenuto equivalente anche all'arricchimento dei convenuti (Gauch, opera citata, n. 887; cfr. consid. 1.3 e riferimento).
3.5 Pure litigioso è l'importo di fr. 300.-- per la posa e lo smontaggio del canale in legno, in un primo momento non ammesso dal perito (perizia, allegato 3, posizione B), ma poi riconosciuto in sede di delucidazione del referto e in sentenza dal Pretore (pag. 5 in fondo).
I convenuti contestano l'importo in quanto l'opera sarebbe inadeguata e carente, del che non vi è però prova, né vi è prova della notifica tempestiva del preteso difetto, così che la pretesa deve essere confermata.
3.6 Vi è contestazione anche sull'importo di fr. 3'000.-- per la formazione di un nuovo acquedotto, importo riconosciuto dal perito e dal Pretore (cfr. perizia, allegato 3, posizione D).
I convenuti nell'appello (pag. 11) riconoscono nel principio questo importo, ma pretendono di dedurre fr. 900.-- di cui alle posizioni 4.3 e 4.4 dell'offerta doc. 2 (pag. 6).
La richiesta è infondata.
In primo luogo va considerato che gli stessi convenuti nelle conclusioni (pag. 3) hanno espressamente ammesso la pretesa, dichiarando di volerla compensare con le spese per la gru e i generatori, utilizzati dall'attore anche per un vicino cantiere (compensazione di cui si dirà al considerando successivo).
D'altra parte, la pretesa è espressamente formulata quale supplemento rispetto alle richieste precedenti, e in qualità di supplemento è stata approvata dal perito (pag. 7), il che significa, in difetto di una prova del contrario che i convenuti non forniscono, che l'importo è da computare in aggiunta, e non in alternativa a quelli di cui all'offerta doc. 2.
3.7 Sono contestati anche i fr. 789.-- richiesti per le prestazioni supplementari "taglio castagno, separazione locale soggiorno, scavo dietro casa" (perizia, allegato 3, posizione G).
Il perito, considerata l'esecuzione delle opere e la corretta fatturazione, ha ammesso l'importo (pag. 8).
Occorre tuttavia considerare che l'attore non ha saputo provare il conferimento dell'appalto per le opere in questione in data posteriore al 14 maggio 1990, quella dell'offerta aggiornata doc. A (in senso contrario per il taglio del castagno: doc. 11, pag. 2), conferimento contestato dai convenuti; né si può ammettere che i convenuti si siano arricchiti a seguito di tali prestazioni, e nemmeno si potrebbe quantificare un eventuale arricchimento.
Va perciò ammessa la contestazione nei committenti, con il che è da ridurre di fr. 789.-- la pretesa dell'attore.
3.8 I convenuti contestano infine anche i fr. 3'082.-- di cui alla liquidazione del 31 luglio 1992 (allegato 4b della perizia).
I fr. 1'971.-- per opere da lattoniere (canali in rame) non possono essere definiti spesa "inutile" (conclusioni, pag. 4), dal momento che il perito l'ha approvata.
Né i convenuti possono in questo caso sostenere di non aver ordinato l'opera, avendo essi ammesso di aver visto il lattoniere al lavoro e di non essersi opposti all'esecuzione, ma di aver solo espresso dubbi sulla retribuzione dell'opera dicendo al lattoniere che doveva "mettersi d'accordo con il signor __________ " (conclusioni, pag. 4).
Le cuffie (fr. 35.--), attinenti alla gronda, ne seguono il destino e devono perciò anch'esse venire retribuite all'attore.
Per i fr. 500.-- della ringhiera in legno della scala esterna, i convenuti ritengono che l'importo debba ritenersi incluso nel costo della scala medesima.
La tesi è infondata, visto che l'offerta per la scala esterna in sasso non menziona alcuna ringhiera (doc. 2, pag. 3, posizione 3.8), che ne è del resto un semplice accessorio e non un elemento costitutivo.
Per i fr. 576.-- della finestra della camera grande, i convenuti ritengono a torto che la spesa sia già stata computata al punto F del conteggio allegato 3 alla perizia, non avvedendosi che si tratta di prestazioni differenti: da una parte il taglio delle travi in legno che formano la parete perimetrale della finestra, e dall'altra il costo del vetro e del serramento (cfr. delucidazione di perizia, pag. 2). Non vi è perciò la paventata doppia fatturazione, con il che in assenza di migliori doglianze l'importo esposto può essere confermato.
3.9 Le contestazioni dei convenuti sull'ammontare della mercede sono perciò da ammettere per complessivi fr. 1'189.-- (fr. 300.-- al consid. 3.2, fr. 100.-- al consid. 3.3, fr. 789.-- al consid. 3.7), e di conseguenza il saldo in favore dell'attore va ridotto a fr. 44'987.-- oltre interessi.
4.1 Fr. 500.-- sarebbero loro dovuti per la mancanza della copertura di protezione delle bombole a gas (appello, pag. 13, punto b).
Essi non indicano però in quale parte dell'offerta figurerebbe siffatto impegno dell'attore, questione che peraltro non è stata sottoposta al perito, in assenza di che la pretesa, sulla cui quantificazione non vi sono comunque prove, deve essere respinta.
4.2 Un altro importo di fr. 500.-- sarebbe dovuto per la mancata chiusura ermetica della scala esterna contro la pioggia.
Anche in questo caso si tratta di opera che non risulta prevista dal contratto, prova ne è che i convenuti desideravano una grondaia almeno sulla scala esterna "perché questa scala, com'è noto, è permeabile" (conclusioni, pag. 4).
Anche in questo caso la pretesa, la cui quantificazione è comunque dubbia, deve essere reietta.
4.3 Fr. 950.-- sarebbero dovuti in conseguenza della mancata finitura delle pareti (doc. 2, posizione 3.15), che sarebbe stata effettuata dai convenuti.
Anche questa tesi è rimasta allo stadio di affermazione di parte, e non può di conseguenza essere accolta siccome non provata.
4.4 Parimenti infondata è la pretesa di fr. 5'000.-- per "perdita del valore locativo ed affitti per gli anni 1990 e 1991".
Ammesso e non concesso un colpevole ritardo dell'attore nella consegna dell'opera, mai i convenuti hanno affermato che il rustico era destinato ad essere locato a terzi (in senso contrario: doc. 10, in cui i convenuti esprimono il desiderio di poter trascorrere presto le ferie nel rustico), oppure di aver dovuto locare un ente sostitutivo a causa dell'indisponibilità del rustico.
Ne segue che l'eventuale mancato godimento del loro rustico, non costituisce danno economico risarcibile, ma un mero pregiudizio di fatto, ininfluente nell'ambito della presente causa.
4.5 Vi è infine una pretesa compensatoria di fr. 3'000.-- per il fatto che l’attore avrebbe profittato dei macchinari del cantiere del loro rustico in favore di un vicino cantiere, con il che la spesa fatturata di fr. 5’000.-- per questa prestazione dovrebbe essere suddivisa tra i due cantieri.
La tesi è manifestamente infondata.
Non vi è infatti dubbio alcuno sul fatto che i convenuti hanno correttamente ricevuto la prestazione che essi si erano dichiarati disponibili a pagare fr. 5’000.-- (offerta doc. 2, pag. 1, posizione 1.0).
L’eventuale risparmio che l’attore può aver realizzato utilizzando le stesse attrezzature su un cantiere vicino è invece questione che non li riguarda, in quanto non li ha in alcun modo danneggiati, né ha causato loro un maggior onere.
Non vi è perciò motivo alcuno per ridiscutere in questa sede i termini della pattuizione contrattuale.
4.6 All’indubbia mancanza di prove su buona parte delle pretese compensatorie dei convenuti (consid. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) non può supplire il ragionamento, proceduralmente inammissibile, secondo cui le loro pretese dovrebbero valere come ammesse per il fatto di non essere state contestate nella replica (appello, pag. 14).
Questa Camera ha infatti a più riprese stabilito che la nostra procedura impone al convenuto di contestare nella risposta le affermazioni di petizione, ma non all'attore di replicare alle affermazioni della risposta (II CCA 30 marzo 1994 in re R./R,10 giugno 1994 in re T./R. SA) e comunque nella specie non si può affatto affermare che l'attore abbia omesso di opporsi alle tesi e domande dei convenuti. Nè giova ai convenuti affermare di non essere stati patrocinati per motivi economici (art. 155 CPC), oppure invocare l'art. 322 CPC (appello, pag. 15), non incombendo a questa Camera di supplire alle negligenze dei convenuti nell'istruzione della causa (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 322, n. 3).
Non potendo il solo silenzio dei convenuti sul tema giustificare siffatta soluzione, in assenza dell'indicazione dei motivi di fatto che giustificherebbero la domanda dell'attore, gli interessi devono essere ricondotti al saggio legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO; II CCA 21 settembre 1994 in re G./S.).
Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC) che in prima sede , stante la solo lieve rettifica del giudizio pretorile, rimane di 3/5 a carico dei convenuti e di 2/5 a carico dell’attore, essendo da respingere il ragionamento dei convenuti secondo il quale non vi sarebbe per loro soccombenza sull’importo di fr. 13’534.-- ammesso con la risposta, dato che anche per quella cifra è stata necessaria l’azione giudiziale.
In questa sede la soccombenza dei convenuti è invece di 4/5.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 19 gennaio 1996 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 14 dicembre 1995 della Pretura del distretto di Vallemaggia è riformata nel modo seguente:
e __________ sono tenuti a versare l’importo di fr. 44’987.-- oltre interessi al 5% dal 3 gennaio 1993 a ____________________
E’ confermata in via definitiva per tale importo l’iscrizione dell’ipoteca legale a favore di __________, __________ e a carico del mappale __________ di __________, di proprietà, in ragione di metà ciascuno, di __________ e __________.
Invariato.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dai convenuti, restano a loro carico per 4/5 e per 1/5 sono a carico dell’attore. I convenuti rifonderanno all’attore fr. 800.-- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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