AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.18
Data decisione, Autorità: 26.04.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00018
Lugano 26 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.95.394 (inc. n. 1218) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 1°ottobre 1991 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 74’422.50 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 28 dicembre 1995 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 22 gennaio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni del 4 marzo 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
se deve essere accolto l’appello
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice nel 1982 su richiesta del convenuto ha eseguito le opere da capomastro necessarie all’edificazione di una casa di abitazione sul fondo n. __________ di __________Dedotti gli acconti ricevuti, e stante la corretta esecuzione dell’opera, l’attrice in base alla liquidazione finale da lei allestita rivendica la corresponsione di mercedi residue pari all’importo dedotto in causa.
B. Nella risposta del 26 novembre 1991 il convenuto si è opposto alla petizione, contestando l’esistenza di un debito per mercedi.
Egli nel 1986 avrebbe effettuato un ultimo pagamento di fr. 40’000.-- a saldo di ogni pretesa dell’attrice che, avendo essa eseguito opere non previste e non eseguito parte di quelle previste, superato senza ragione il preventivo e ritardato ingiustificatamente la liquidazione dei rapporti di dare e avere, nulla più potrebbe pretendere dal convenuto.
C. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha ritenuto che l’attrice non avrebbe saputo dimostrare con la necessaria chiarezza l’esistenza del vantato credito, non essendo in particolare stato possibile allestire una perizia giudiziaria a seguito delle lacune della documentazione versata in atti.
Dal che la reiezione della petizione.
E. Con l’appello l’attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.
Il Pretore avrebbe male apprezzato le risultanze istruttorie, in particolare le rilevanti deposizioni __________ e __________, giungendo all’errata conclusione di non ritenere sufficientemente dimostrata l’esecuzione di opere supplementari.
Quo alla loro fatturazione, anche questo elemento, seppure in assenza di perizia, si lascerebbe determinare attraverso la testimonianza delle persone che hanno agito sul cantiere. Il Pretore, rifiutando di entrare nel merito della fatturazione dell’attrice, avrebbe perciò disatteso gli art. 4 CC, 374 CO e 253 CPC.
F. Nelle osservazioni del 4 marzo 1996 il convenuto ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Nel rispetto di questo principio, il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento per l’art. 90 CPC, quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo, e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep. 1989, pag. 440; Kummer, opera citata, n. 64 ad art. 8 CC).
Dal capitolato (doc. A), allestito dall’architetto incaricato dal convenuto, si evince che alla somma preventivata si è giunti sommando, per le diverse posizioni indicate dal capitolato, gli importi risultanti moltiplicando i prezzi unitari, indicati dall’impresa, per le quantità necessarie, indicate dal progettista.
Si deve perciò ritenere che nei rapporti tra le parti qui in causa è stato pattuito di stabilire la mercede, indicativamente quantificata nel suo complesso sulla base delle quantità riportate dal capitolato, sulla base di prezzi unitari (II CCA 15 dicembre 1992 in re C.S e E. SA/L. SA).
Ciò comporta, in applicazione dei principi rammentati al considerando 1, l’obbligo per l’appaltatore di dimostrare di avere fornito il numero di unità corrispondente alla retribuzione da lui richiesta (Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, n. 641).
Trattandosi di questione con aspetti tecnici legati alle regole di una determinata arte, vi è in pratica la comprensibile propensione a privilegiare la perizia quale mezzo di prova decisivo, ed in effetti in parecchie occasioni una parte è risultata soccombente in conseguenza del mancato allestimento di un referto peritale.
Non si deve però fraintendere la portata di tale constatazione: in quei casi la soccombenza della parte gravata dall’onere della prova non è stata determinata dalla sola mancanza di una perizia, ma dal fatto che a tale mancanza non ha supplito nessun altro elemento probatorio, così che le affermazioni della parte sono in definitiva rimaste allo stadio di puro parlato.
Non vi è tuttavia per legge alcuna presunzione della preminenza della perizia rispetto agli altri mezzi di prova ammessi dalla procedura (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994, pag. 161). E’ infatti pensabile, anche in materia di appalto, che nonostante l’assenza di una perizia giudiziaria il giudice riesca a fondare il proprio convincimento su prove documentali (p.es. bollettini di lavoro o di consegna controfirmati, perizia privata), su ammissioni della parte convenuta o comunque sul suo comportamento preprocessuale e processuale valutato secondo i canoni della buona fede, oppure ancora su deposizioni testimoniali.
In particolare, a mente di questa Camera le deposizioni dell’arch. __________ dell’ing. __________ meritano maggiore considerazione.
Per inquadrare il contesto delle loro deposizioni si deve innanzitutto ritenere che essi sono le persone dell’arte volute dal convenuto per progettare e dirigere l’opera materialmente eseguita dalla ditta attrice.
Agli occhi dell’attrice essi erano i diretti rappresentanti del convenuto. L’arch. __________ era inoltre la persona che contrattualmente doveva per conto del convenuto esaminare la liquidazione finale del capomastro (cfr. contratto doc. A, art. 6), e se del caso approvarne le richieste in maniera vincolante per il committente.
Ne segue che se questo testimone chiave ammette esplicitamente l’effettuazione di parecchie opere supplementari, riconoscendo in proposito l’esistenza e l’esattezza di un elenco di tali opere (doc. richiamato I), e che se dopo discussione con l’ingegnere (che conferma la circostanza) quantifica -sia pure con un calcolo approssimativo- in fr. 40’000.--/45’000.-- l’aumento di spesa, la cosa non può rimanere senza conseguenze.
L’approssimazione alla quale fa cenno il progettista deve oltretutto essere abbastanza limitata, nell’ordine dei fr. 5’000.-- in più o in meno, visto che in altra parte della sua deposizione egli dichiara inimmaginabile un aumento di circa fr. 50’000.--.
Se ne deve trarre la conclusione che il teste, quantificando all’udienza in fr. 40’000.--/45’000.-- la giustificata pretesa supplementare dell’attrice, ha in qualche modo supplito alla propria precedente inadempienza, consistente nella cosciente omissione dell’esame -che pure era dovuto dalla committenza- della liquidazione finale dell’appaltatrice, e non si vede motivo alcuno per cui questo responso non dovrebbe essere vincolante per il convenuto.
Difatti, emerge chiaramente dalla deposizione del progettista che le sue riserve ed esitazioni non erano dettate dal comportamento dell’attrice o dalla mancanza di fondamento delle sue pretese, ma dalla propria personale reticenza nel sottoporre al committente un consistente aumento di costi, causato da circostanze indipendenti dall’agire del capomastro, e perciò -agli occhi del convenuto- riconducibile a scelte del convenuto stesso o a inadempienze dei professionisti da lui incaricati.
Inoltre, lo stesso comportamento processuale del convenuto non è mai stato improntato alla ferma negazione dell’esistenza di prestazioni supplementari dell’appaltatrice, del resto ammesse esplicitamente nel principio se non nell'ampiezza dello stesso committente come appare dalla sua lettera 13.3.1989 (doc. P), quanto piuttosto ad un invito “a voler provare che ogni altra eventuale prestazione supplementare si è resa indispensabile per il conseguimento dell’opera” (risposta, pag. 2).
Non vi è infatti alcuna contestazione sul fatto che essa ha eseguito unicamente opere che le sono state richieste -nel capitolato oppure in seguito- dalla direzione dei lavori, e perciò ai di lei occhi dal convenuto medesimo.
L’argomentazione del convenuto secondo cui egli dovrebbe pagare solo quanto previsto dal preventivo è di principio condivisibile ma, per quanto fondata, eccepita nei confronti soggetto sbagliato, essendo evidente che all’attrice non incombe alcuna responsabilità per i maggiori costi dell’opera.
Si tratta piuttosto di questione che il convenuto deve regolare nell’ambito dei rapporti con i professionisti da lui incaricati, e che non osta perciò alla richiesta supplementare dell’attrice, nella misura in cui essa è oggettivamente giustificata.
Gli interessi di mora su questa somma al tasso legale del 5% decorrono dal 17 maggio 1988, data del sollecito doc. F.
Ne consegue in tale misura il parziale accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 gennaio 1996 di ____________________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 28 dicembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare a __________ e __________ __________, fr. 40’000.-- oltre interessi al 5% dal 17 maggio 1988.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 3568 dell’11 dicembre 1990 dell’Ufficio esecuzione di Zurigo 1.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’650.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’700.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 3/7 e per 4/7 sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attrice fr. 400.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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