AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.14
Data decisione, Autorità: 23.04.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00014
Lugano 23 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.235 (inc. n. 1729) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 16 luglio 1993 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dallo studio legale __________ e
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 9’109.20 oltre accessori a titolo di mercede del mandatario;
Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 28 dicembre 1995 ha accolto;
Appellante il convenuto __________, che con atto di appello del 22 gennaio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 4 marzo 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. __________, moglie dell’altro convenuto __________, è stata degente presso la clinica gestita dall’attrice dal 3 novembre al 3 dicembre, e dal 7 al 17 dicembre 1992.
Per le prestazioni eseguite l’attrice ha fatturato complessivi fr. 28’347.70.
Tolti gli acconti versati, rimane un saldo di fr. 9’109.20 oltre accessori che è oggetto della presente causa.
B. Nella risposta del 22 ottobre 1993 __________ ha negato il proprio obbligo al pagamento, sostenendo che lo stesso dovrebbe gravare unicamente suo marito in conseguenza delle applicabili norme del diritto matrimoniale.
Nel proprio allegato responsivo del 25 ottobre 1993 __________ si è opposto alla petizione adducendo l’esistenza di un vizio di volontà da parte sua in occasione della sottoscrizione dei contratti inerenti la degenza di sua moglie.
Vi sarebbe inoltre stato errore essenziale per il fatto che egli avrebbe ritenuto che la cassa malati della moglie si sarebbe assunta le spese di cura, e comunque l’attrice non avrebbe dimostrato l’entità della propria pretesa.
C. La parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra l’attrice ed entrambi i convenuti di un contratto a cui applicare le norme sul mandato, ha stabilito che __________ non potrebbe opporre all’attrice eccezioni fondate sul diritto matrimoniale e sarebbe perciò tenuta a pagare la somma richiesta, peraltro di per sé non contestata.
Parimenti infondate sarebbero le eccezioni di __________, obbligatosi solidalmente al pagamento.
Egli non potrebbe opporre né incapacità di discernimento al momento della firma dei contratti, né errore essenziale circa la questione della copertura da parte della cassa malati, figurando sui contratti una chiara avvertenza in tal senso.
Da ciò l’accoglimento della petizione nei confronti di entrambi i convenuti.
E. Con tempestivo gravame datato 22 gennaio 1996 __________ ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore sarebbe giunto alla conclusione di respingere l’eccezione di errore essenziale in conseguenza di un’errata valutazione delle prove in atti.
Il teste __________ avrebbe infatti chiaramente dimostrato che l’amministratore dell’attrice avrebbe assicurato al convenuto che non ci sarebbero stati problemi per il pagamento della retta. Non sarebbe processualmente corretto elidere questa risultanza con quella dell’amministratore formale dell’attrice, maggiormente interessato all’esito della lite rispetto ad un testimone neutrale.
L’assicurazione data dal responsabile dell’attrice avrebbe influito in maniera determinante sulla volontà contrattuale del convenuto, che potrebbe perciò invocare il proprio errore.
Inoltre, l’errore dell’amministratore costituirebbe violazione contrattuale, stante il suo dovere contrattuale di informare correttamente quo alla copertura assicurativa.
L’attrice non avrebbe comunque provato adeguatamente l’entità del proprio credito, di modo che il Pretore a torto l’avrebbe ritenuto provato per il fatto che il convenuto, che non vi era tenuto, non avrebbe provato le sue contestazioni.
F. Nelle osservazioni del 4 marzo 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Si tratta di una richiesta sicuramente scorretta dal profilo procedurale: avendo la litisconsorte passiva __________ accettato il giudizio pretorile, e non profittando questa dell’impugnazione proposta da un litisconsorte facoltativo (art. 48 CPC), ne segue che nella per il convenuto migliore delle ipotesi il giudizio impugnato potrà essere riformato nel senso di respingere la petizione nei suoi confronti, ferma restando però la condanna di __________.
L’errore è in particolare essenziale anche quando concerne una determinata condizione di fatto che la parte in errore soggettivamente considerava come necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti in affari, e la cui importanza è riconoscibile anche dal profilo oggettivo (art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO; DTF 118 II 62, 114 II 139; II CCA 20 marzo 1995 in re I. SA/E. SA; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 308 e 309; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 131 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 20-23 ad art. 24 CO).
3.1 L’esame degli atti permette di stabilire che l’errore, se vi è stato, non è stato indotto dall’amministratore dell’attrice signor __________, e che in proposito non vi è motivo di censurare l’apprezzamento delle prove operato dal Pretore.
Infatti, anche basandosi sulla sola deposizione __________, così come auspica il convenuto, si deve giungere alla conclusione che l’amministratore dell’attrice in occasione del colloquio cruciale non ha promesso l’incondizionata copertura della retta da parte della cassa malati, ma si è in sostanza limitato alla ovvia constatazione che la cassa malati avrebbe pagato entro i limiti del proprio obbligo contrattuale: se la signora __________ fosse stata assicurata in classe privata, allora non vi sarebbero stati problemi per la copertura della retta.
In questo, come rettamente osserva l’appellante (pag. 4), la deposizione __________ non diverge da quanto riferito dal __________ in sede di interrogatorio formale. Si deve perciò escludere che egli abbia incondizionatamente promesso la copertura della cassa malati, dal che si può altresì escludere che egli con il proprio comportamento abbia in qualche modo indotto in errore il convenuto.
3.2 Ciò che però determina la reiezione dell’eccezione di errore essenziale, è l’assenza di prove del verificarsi dell’invocata situazione di errore sui fatti (così in: II CCA 26 marzo 1996 in re E. SA/S. AG).
In effetti, nulla dimostra che il convenuto avrebbe erroneamente ammesso che sua moglie beneficiava della copertura assicurativa per le degenze ospedaliere in categoria privata, ma al contrario, dall’attestato di assicurazione doc. 2 sembra di potere evincere l’esistenza dell’integrale copertura per spese ospedaliere in classe privata.
La cassa malati ha del resto già pagato fr. 16’238.50 (risposta, pag. 4), e lo stesso convenuto pare convinto della sussistenza della copertura assicurativa, tanto da avere avviato (per sua ammissione: risposta, pag. 4) un contenzioso con la cassa malati per vedersi riconoscere l’asserito diritto. Ne segue necessariamente che l’esistenza del preteso errore potrebbe essere dimostrata solo per mezzo della decisione dell’autorità che metterà fine a quel contenzioso.
Se si considera poi che nessuna decisione o presa di posizione della cassa malati che neghi la copertura, e conforti così la tesi dell’errore, è stata versata in atti, se ne deve concludere che le circostanze del preteso errore essenziale sono rimaste allo stadio di semplici allegazioni di parte, contraddette oltretutto da parte delle risultanze istruttorie.
Si tratta però di doglianza da respingere già solo per motivi procedurali, essendo la stessa stata irritualmente sollevata per la prima volta solo con l’appello, in violazione del disposto di cui all’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC.
5.1 Non è controverso che al rapporto contrattuale venuto in essere tra le parti sono applicabili le norme sul mandato (così in: II CCA 24 agosto 1994 in re Clinica A. SA/J.).
Secondo l’art. 394 cpv. 3 CO una mercede è dovuta al mandatario quando essa sia stipulata o voluta dall’uso.
Una volta stabilito il principio dell’onerosità delle prestazioni del mandatario, la mercede, in caso di mancato accordo delle parti su un determinato importo, va determinata dal giudice secondo il suo prudente criterio (DTF 117 II 282, 101 II 111; II CCA 18 aprile 1996 in re J./D., 19 aprile 1993 in re S./B.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 397-399 ad art. 394 CO; Gautschi, Berner Kommentar, n. 75 ad art. 394 CO).
La determinazione dell’onorario adeguato e usuale secondo il proprio prudente criterio non impedisce al giudice di far capo alle tariffe di associazioni professionali, a condizione che esse appaiano adeguate e siano la reale espressione di quanto è usuale nello specifico settore professionale, in modo da costituire un attendibile punto di riferimento (Fellmann, opera citata, n. 417 ad art. 394 CO e riferimenti).
Il giudice, inoltre, può e deve tenere conto anche del comportamento preprocessuale delle parti, e valutarlo secondo il principio dell’affidamento (II CCA 28 aprile 1993 in re P./arch. C).
5.2 Da questi principi, discende la reiezione delle contestazioni del convenuto sul tema.
In primo luogo, va considerato che mai egli prima della presente causa ha in alcun modo contestato le fatturazioni e i solleciti inviatigli dall’attrice.
La convenuta __________, che in prima persona ha preso direttamente atto di tutte le prestazioni effettuate in suo favore dall’attrice, all’udienza preliminare del 23 marzo 1994 ha espressamente ammesso il fondamento della pretesa dell’attrice.
Nemmeno __________ nel proprio allegato di risposta (pag. 5) ha espressamente contestato la fatturazione dell’attrice, limitandosi “a titolo cautelativo” a definirla “incontrollabile”, con il che il credito non sarebbe stato provato.
Dagli atti risulta comunque che la porzione più rilevante delle pretese dell’attrice risulta essere frutto di un accordo tra le parti sull’entità della mercede. Infatti dai contratti doc. D, E, F, risulta essere stato concordato per il solo vitto e alloggio e l’assistenza sanitaria l’importo di fr. 310.-- al giorno per il 3 e il 4 novembre 1992 (doc. D), di fr. 430.-- al giorno dal 5 novembre al 3 dicembre compresi (doc. E), e di fr. 530.-- al giorno per il periodo dal 7 al 17 dicembre compresi. Ne segue, solo a questo titolo, una spesa di complessivi fr. 18’920.--, per la quale non vi può più essere contestazione alcuna.
La differenza di fr. 9’247.70 (pari al totale delle tre fatture di fr. 28’347.70 meno il predetto importo di fr. 18’920.--) costituisce di conseguenza la mercede richiesta dall’attrice per tutte le altre prestazioni non comprese nella diaria giornaliera ed elencate al punto 3 dei contratti.
Si tratta perciò dell’effettuazione nei 42 giorni di degenza di visite giornaliere da parte del medico curante (così come previsto dal contratto, punto 3), di sedute di fisioterapia, di esami di laboratorio, e della somministrazione di farmaci.
Considerati la natura del mandato, la notevole responsabilità assunta dall’attrice, i costi generali di una struttura medica privata e il margine di apprezzamento che spetta al mandatario nella quantificazione dei propri onorari, questa Camera, pur ritenendo che l’elencazione dettagliata delle pretese effettuate (peraltro mai richiesta dal convenuto) avrebbe contribuito ad una migliore trasparenza, secondo il proprio prudente criterio valuta come adeguata la pretesa dell’attrice.
Ne segue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 gennaio 1996 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
rifonderà all’attrice fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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