AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.9
Data decisione, Autorità: 20.06.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00009
Lugano 20 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12'397 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 14 gennaio 1994 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dal__________ __________
con cui gli attori hanno chiesto che alla convenuta sia fatto ordine di sbloccare i loro conti presso di lei, così da permettere loro la libera disposizione dei loro patrimoni;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 85’700.-- oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 20 dicembre 1995 ha respinto sia la petizione che la riconvenzionale;
Appellante il __________, che con atto di appello dell’11 gennaio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale;
Mentre __________ con le osservazioni del 14 febbraio 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Nel novembre del 1990 __________ ha chiesto alla convenuta di prestare una fideiussione solidale per lire 100’000’000 a copertura degli impegni di __________ nei confronti della __________ (in seguito: __________) in relazione ad un contratto leasing tra la stessa __________ e la __________ (doc. A).
Per un errore della convenuta, la richiesta fideiussione non è stata rilasciata solo a copertura degli impegni di __________ derivanti dal predetto contratto di leasing ma, genericamente, a copertura “degli impegni del signor __________ ” (doc. C).
B. __________ si è impegnato verso __________ quale fideiussore di __________, la quale era debitrice di __________ per lo scoperto del proprio conto corrente (doc. M).
Per ottenere il soddisfacimento del debito di __________, __________ si è rivolta al di lei fideiussore ____________________e per esso al di lui fideiussore solidale __________, al quale ha chiesto il pagamento di lire 100’000’000 (doc. D, E, S).
C. L’8 marzo 1994 __________ ha ceduto alla convenuta il proprio credito nei confronti di __________ limitatamente a lire 100’000’000, e le ha altresì ceduto quale accessorio del credito i diritti derivanti dalla fideiussione sottoscritta da __________ a garanzia del debito di __________.
Tale cessione è avvenuta contro pagamento di lire 100’000’000 oltre interessi al 10% dall’8 ottobre 1993 (doc. AD), pari a fr. 88’818.55 (doc. AE).
D. Dell’azione principale introdotta da __________ e __________, che hanno chiesto che alla convenuta fosse fatto ordine di sbloccare i loro conti e permettere loro di disporne, non vi è necessità di disquisire in questa sede, essendo la reiezione della petizione pronunciata dal Pretore rimasta incontestata.
E. La domanda riconvenzionale proposta dal __________ nei confronti di __________ verte sulla somma pagata dalla convenuta a __________ in conseguenza della predetta cessione.
A questa domanda __________ si è opposto, asserendo che quello della cessione costituirebbe un artifizio contrario al principio della buona fede per consentire al __________ di procedere contro __________ nonostante l’errore da lei commesso al momento del rilascio della fideiussione.
In altre parole, per mezzo della cessione si vorrebbe costringere il convenuto riconvenzionale ad un pagamento al quale egli non sarebbe stato tenuto se il __________ si fosse attenuto agli accordi presi, atteggiamento che non meriterebbe protezione alla luce dell’art. 2 CC.
F. Il Pretore nel giudizio sulla riconvenzionale, posto che la fideiussione prestata da __________ alla__________ soggiacerebbe al diritto svizzero mentre la cessione da __________ al __________ soggiacerebbe (come il credito ceduto) al diritto italiano, ha ritenuto che la richiesta dell’attore riconvenzionale costituirebbe abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 CC, ed ha perciò respinto la pretesa della convenuta.
G. Con tempestivo gravame datato 11 gennaio 1996 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale, asserendo, in sostanza, che il Pretore avrebbe ammesso a torto l’esistenza di abuso di diritto da parte sua.
H. Delle osservazioni 14 febbraio 1996 di __________, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La nozione di abuso di diritto fatta propria dal Pretore, peraltro fondata su calzanti riferimenti giurisprudenziali, non è di per sé, e a buona ragione, oggetto di contestazione da parte della convenuta, limitandosi la contestazione alla decisione di ritenere applicabile il principio in questione alla fattispecie concreta.
In sostanza, la convenuta rimprovera al Pretore di avere ravvisato abuso di diritto nella decisione di farsi cedere il credito vantato da __________ nei confronti di ____________________, dove l’abuso consisterebbe nel fatto che per mezzo di tale cessione la convenuta avrebbe evitato di onorare la fideiussione rilasciata in violazione agli accordi contrattuali con __________, e che perciò __________ -forte di tale inadempienza- non avrebbe dovuto rimborsare alla convenuta (sentenza, pag. 12 e 13).
La motivazione del giudizio impugnato non può essere condivisa.
3.1 Un approccio pragmatico alla fattispecie permette di capire a prima vista che, indipendentemente dalla cessione, per effetto del pagamento di lire 100’000’000 oltre interessi effettuato dalla convenuta alla __________, gli impegni di __________ nei confronti della __________ medesima quale fideiussore di __________ si sono ridotti in misura corrispondente.
In altri termini, stante la reiezione dell’azione riconvenzionale __________ si vedrebbe liberato di un proprio debito di lire 100’000’000 verso __________ -la cui sussistenza non è stata seriamente contestata, ed è in questa sede indubitabile- senza dovere pagare alcun corrispettivo, il che non è evidentemente sostenibile proprio alla luce di quello stesso principio della buona fede invocato dal convenuto riconvenzionale.
3.2 Occorre inoltre rilevare l’assoluta ininfluenza della contestata cessione nei rapporti tra il __________ e __________, visto che con o senza cessione, egli era in ogni caso debitore dell’attrice riconvenzionale nei medesimi termini. Nel primo caso egli risulta debitore del __________ in quanto fideiussore del debitor cessus, e nel secondo in quanto soggetto al regresso del fideiussore nei suoi confronti (art. 507 cpv. 1 CO).
Non si può perciò seriamente sostenere che la posizione di __________ nei confronti del __________ si sia in qualche modo aggravata per effetto della cessione, il che va evidentemente a detrimento della tesi dell’abuso di diritto.
3.3 Parimenti, non è dato di vedere in quale modo l’agire del __________ costituirebbe abuso di diritto nei confronti di __________.
Posto che la lamentata inadempienza della convenuta nei suoi confronti sull’estensione della fideiussione da lei rilasciata non risulta averle arrecato danno alcuno, né essa lo ha mai esplicitamente preteso, nemmeno la contestata cessione pare averle cagionato pregiudizio.
Infatti, a non averne dubbi, la domanda riconvenzionale è stata promossa dal __________ o contro il solo __________ -non si vede del resto a quale titolo il __________ avrebbe potuto chiedere anche a __________ il rimborso della somma pagata a __________ - e non risulta nemmeno che altri soggetti giuridici abbiano vantato pretese nei suoi confronti a seguito della cessione.
Ma anche se abuso vi fosse stato, lo stesso non potrebbe essere opposto alla convenuta da __________, il quale è evidentemente estraneo al rapporto tra quelle due parti e non è perciò titolare, né risulta essere cessionario, delle eccezioni o di eventuali pretese risarcitorie spettanti a __________ nell’ambito del suo rapporto con la convenuta.
3.4 Vero è comunque che la discussa cessione non è stata messa in atto con fini abusivi, o comunque contrari allo scopo dell’istituto, ma, nell’ottica del __________, con una ben precisa finalità economica: stante per la convenuta l’obbligo di onorare la fideiussione, per mezzo della cessione essa, senza un maggior costo finanziario, ha acquisito il diritto di rivalersi, oltre che su __________, anche sulla debitrice di __________, __________.
3.5 Del resto, a titolo generale, nulla osta a che, anche senza il consenso del debitore, un terzo si proponga al creditore per l’adempimento dell’obbligazione e se la faccia cedere, subentrando nella posizione del creditore (art. 164 cpv. 1 CO), senza che per questo solo motivo sia ravvisabile un qualsiasi abuso.
Ne devono perciò conseguire la reiezione dell’eccezione di abuso di diritto e, in assenza di altre e migliori eccezioni, l’accoglimento della domanda riconvenzionale nella misura di fr. 85’700.--, pari alle lire 100’000’000 di cui alla fideiussione doc. M e alla cessione doc. AD.
Quo agli interessi su tale importo, non risulta applicabile il richiesto tasso estero del 10%, essendo la cessione limitata al capitale di lire 100’000’000, con il che l’accollo di interessi su tale somma è da valutare secondo il diritto svizzero. Gli interessi sono perciò dovuti al tasso del 5% dal 16 marzo 1994, data della messa in mora doc. AG.
L’appello è perciò parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 gennaio 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza i considerandi 3 e 4 della sentenza 20 dicembre 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona, sono riformati nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare al __________, fr. 85’700.-- oltre interessi al 5% dal 16 marzo 1994.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’000.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico di __________, cherifonderà al __________ fr. 1’500.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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