AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2015.40
Data decisione, Autorità: 02.03.2015, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del previgente CPP TI quale istante
Incarto n. 60.2015.40
Lugano 2 marzo 2015/asp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28/30.01.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti istruttori degli incarti penali nel frattempo archiviati presso la Pretura penale, che lo concernono personalmente;
premesso che la richiesta datata 27.01.2015, spedita il 28.01.2015, è giunta alla Pretura penale il 29.01.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 29/30.01.2015, unitamente agli incarti __________ e __________, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il 13.12.2002 IS 1 ha interposto opposizione al succitato decreto.
Con sentenza 17.02.2003 il presidente della Pretura penale Marco Kraushaar ha dichiarato IS 1 autore colpevole di ripetuto danneggiamento come descritto nel DAP __________ e ha confermato la pena proposta dal magistrato inquirente (inc. __________).
La suddetta decisione è regolarmente passata in giudicato, poiché le parti non hanno chiesto la motivazione scritta della sentenza e non hanno formulato alcuna dichiarazione di ricorso.
1.1. a danno della __________ __________ una cassetta postale del valore di CHF 1'000.00 (recuperata e restituita alla parte civile);
1.2. a danno del Comune __________ __________ una bacheca con la planimetria del Comune del valore di CHF 3'000.00 (recuperata e restituita alla parte civile);",
nonché di danneggiamento "per avere, ad __________ la notte 26/27 settembre 2006, al fine di commettere i reati descritti al punto precedente, intenzionalmente danneggiato:
2.1. a danno della __________ il sostegno della cassetta postale,
2.2. a danno del Comune __________ __________ i due montanti in metallo zincato di forma quadrata che sostenevano la bacheca; (danni non quantificati dalle parti civili)" (DA __________),
al quale con scritto 4/5.12.2007 IS 1 ha interposto formale opposizione.
Il 29.09.2008 il giudice della Pretura penale Siro Quadri ha dichiarato IS 1 autore colpevole di furto e danneggiamento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel DA __________ e lo ha condannato, in contumacia, all’esecuzione di quaranta ore di lavoro di pubblica utilità da effettuare, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando le parti civili al competente foro per le pretese di corrispondente natura (inc. __________).
Il 13.01.2010 il giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi, in applicazione dell’art. 39 CP, ha commutato la summenzionata pena in dieci giorni da espiare (inc. __________).
Come esposto in entrata, la Pretura penale non ha formulato osservazioni in merito all’istanza.
Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte nei summenzionati procedimenti penali nel frattempo archiviati, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP TI) ai medesimi.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP TI) nei due procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza il decreto di accusa 12.01.2001 (DAP __________), il decreto di accusa 9.12.2002 (DAP __________), il verbale del dibattimento 17.02.2003 (AI 5 – inc. __________), la sentenza 17.02.2003 (AI 6 – inc. __________), rispettivamente il decreto di accusa 20.11.2007 (DA __________), il verbale del dibattimento 29.09.2008 (AI 17 – inc. __________), la sentenza 29.09.2008 (AI 19 – inc. __________) e la decisione 13.01.2010 del giudice dell’applicazione della pena (inc. __________ / AI 26 – inc. __________) vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster