AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.7
Data decisione, Autorità: 08.05.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00007
Lugano 8 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Zali escluso)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.287 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 6 giugno 1990 da
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
con la quale l’ attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di Fr. 12’000.-, ridotti a Fr. 4’000.- nell’allegato di replica, oltre interessi, e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al P.E. no. __________ UEF Lugano del 9 maggio 1990; il tutto con protesta di spese e ripetibili;
domanda avversata dal convenuto che, a sua volta, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di Fr. 16’360.- oltre interessi;
e sulle quali il Pretore ha deciso, con sentenza 21 dicembre 1995, respingendo la domanda di petizione e accogliendo per contro quella riconvenzionale.
Appellante l’attrice la quale, con atto di appello 12 gennaio 1996, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la sua petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, caricando spese e ripetibili alla controparte;
mentre il convenuto, con osservazioni 16 febbraio 1996, chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice __________, proprietaria di una __________ modello __________ e di una __________ decappottabile, ha incaricato, tramite il proprio fratello __________, il convenuto __________, titolare del Garage __________ di __________, affinché provvedesse alla vendita delle due autovetture.
A questo scopo __________ ha accettato di esporre i veicoli per circa un mese presso il suo garage. Durante questo periodo ha pagato all’attrice Fr. 50’000.-, importo corrispondente al prezzo della __________, malgrado non avesse ancora stipulato un contratto con un acquirente. Si è invece rifiutato di versarle ulteriori Fr. 12’000.-, che aveva incassato dalla vendita a terzi della vettura MG-B., Il pagamento di tale importo costituisce oggetto della petizione.
B. Nell’allegato di risposta il convenuto ha riconosciuto la pretesa dell’attrice - tanto è vero che, dopo l’introduzione della petizione, ha persino provveduto a versarle un importo di Fr. 8’000.- - ma ha chiesto, in via riconvenzionale, il versamento a suo favore di Fr. 360.-, quale provvigione per la vendita della __________, e quello di Fr. 20’000.- quale risarcimento per il minor valore della __________; il tutto previa compensazione con l’importo di Fr. 4’000.- ancora dovuto all’attrice.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha definito il rapporto tra le parti, in relazione al veicolo __________, un contratto di commissione e ha di conseguenza riconosciuto al convenuto il diritto ad una indennità del 3%, pari appunto a Fr. 360.-.
Con riferimento invece alla __________, ritenuto che tra le parti si era instaurato in definitiva un rapporto contrattuale di compravendita, ha considerato l’attrice responsabile per i difetti dell’oggetto acquistato ai sensi dell’art. 197 CO, dal momento che l’autovettura, contrariamente alle assicurazioni del rappresentante della venditrice, era un modello del 1973 e non del 1981 ed aveva percorso ben oltre i 71’000 Km indicati sul contachilometri. Nel contesto dell’esame della proponibilità dell’azione di garanzia ha giudicato tempestiva la notifica dei difetti argomentando che in presenza di qualità promessa dell’oggetto venduto la garanzia al proposito del venditore è data indipendentemente dal fatto che l’acquirente potesse accorgersi della mancanza e notificarla tempestivamente.
D. Con tempestivo appello l’attrice contesta l’esistenza di un contratto di commissione tra le parti per la vendita dell’autoveicolo __________ e di conseguenza il riconoscimento della commissione alla controparte. Sostiene che __________ non ha mai dato assicurazione circa il chilometraggio della __________ e che ad ogni modo, allorquando il convenuto è venuto a sapere che il chilometraggio non corrispondeva a quello indicato, avrebbe dovuto immediatamente segnalare il difetto alla controparte conformemente all’art. 201 cpv. 3 CO. Ne conseguirebbe che, nel caso concreto, il convenuto avrebbe accettato l’autovettura acquistata perdendo ogni diritto di garanzia e quindi al risarcimento per minor valore.
Delle osservazioni 16 febbraio 1996 della parte appellata, nelle quali essa chiede la conferma del giudizio di primo grado, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
1.1. Correttamente il Pretore ha individuato, nei rapporti intercorsi tra le parti relativamente all’autoveicolo __________, un contratto di commissione.
Dalle tavole processuali emergono molteplici elementi univoci tendenti a indicare l’esistenza di questo tipo di contratto, caratterizzato dall’obbligo di una parte ad eseguire, in nome proprio ma per conto dell’altra parte, la compera o la vendita di cose mobili o di carte valori mediante una provvigione a titolo di commissione (art. 425 e seg. CO): in particolare la ricevuta (doc. 2) rilasciata dal convenuto __________ nella quale viene precisato che l’automobile sarebbe stata venduta per conto del signor __________ e l’identità tra il prezzo di vendita a terzi del veicolo e l’importo dovuto dal convenuto all’attrice. Inoltre la mancanza di un margine di guadagno mediante un prezzo di rivendita maggiorato depone a favore di una vendita operata per conto dell’attrice in cui il commissionario ottiene soltanto una provvigione.
1.2. Il contratto di commissione è per definizione a titolo oneroso (Gautschi, Commentario bernese, ad art. 432 CO N. 1a); non è pertanto necessario che le parti abbiano stipulato espressamente la provvigione ed il suo ammontare. La percentuale del 3% sul prezzo di vendita della vettura rivendicata dal convenuto appare una retribuzione rispettosa dei margini imposti dal principio della buona fede e dagli usi locali. Di conseguenza la pretesa fatta valere in via riconvenzionale di Fr. 360.- deve trovare accoglimento a conferma del giudizio pretorile.
2.1. Ma la questione principale di questa causa è il preteso minor valore della __________ a seguito dell’inesistenza delle promesse qualità (data di costruzione e chilometraggio) e quindi la contestata possibilità, per il convenuto e attore riconvenzionale, di potersi avvalere delle disposizioni sulla garanzia per i difetti della cosa compravenduta con riferimento all’esistenza stessa delle assicurazioni ed all’ossequio degli obblighi di verifica e di notifica da parte sua.
È innanzitutto necessario che attrice e convenuto abbiano stipulato un contratto di compravendita. Le parti non contestano in definitiva l’esistenza di un simile rapporto contrattuale. Ciò vale anche per il convenuto quando, in maniera più differenziata, sostiene che inizialmente le parti avrebbero pattuito un contratto di commissione e poi, vista l’impossibilità di vendere l’automobile a terza persona, egli stesso l’avrebbe acquisita in proprietà quale compratore avendo precedentemente anche già anticipato il prezzo d’acquisto all’attrice. Alla fattispecie di un commissionario che compera l’oggetto datogli da vendere in proprio trovano infatti applicazione le norme sul contratto di compravendita (art. 436 cpv. 3 CO).
2.2. Il Pretore ha già rilevato che __________, rappresentante dell’attrice, ha fornito assicurazioni al convenuto al riguardo dei chilometri percorsi dal veicolo (cfr. le deposizioni di __________ e ____________________La stessa appellante quando abbozza una contestazione in proposito a tali assicurazioni cerca unicamente di mettere in dubbio la parola dei testimoni riconoscendo tuttavia la mancanza di prove a sostegno di altre tesi.
Chiaramente dimostrata è stata pure oltre all’inesattezza delle indicazioni sui chilometri percorsi quella attorno alla data di produzione del veicolo con la conseguenza che in realtà il valore effettivo della vettura è inferiore a quanto pagato dal convenuto (cfr. perizia __________).
2.3. Il risarcimento per minor valore presuppone l’ordinaria verifica dell’oggetto all’atto del ricevimento secondo l’ordinario andamento degli affari e la tempestiva notifica dei difetti riscontrati oppure, nel caso di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica, la loro tempestiva notifica non appena essi siano stati scoperti (art. 201 CO). Contrariamente alle motivazioni al proposito della sentenza di prima istanza, che riprende una citazione dottrinale (Tercier, Les contrats spéciaux, n. 421 pag. 54/55), la DTF 81 II 56 afferma che l’obbligo della verifica dello stato della cosa e della tempestiva notifica dei difetti trovano applicazione anche quando si tratti di qualità promesse allo stesso modo di quando si è in presenza di semplici qualità che l’acquirente doveva potersi attendere.
Anche se non appare chiaramente dagli atti di causa e dai documenti, quando il convenuto ha deciso di acquistare l’automobile __________ e ne ha pagato il prezzo si può individuare al più tardi nell’ aprile 1990 tale momento (cfr. lettera 4 maggio 1990 del convenuto al patrocinatore dell’attrice dove si parla di pagamento per la __________ già precedentemente eseguito, doc. B). Ne discende che la verifica eseguita a fine giugno 1990 quando il convenuto, con una semplice ed immediata corrispondenza via fax (doc. 5), ha potuto appurare la data di fabbricazione e chilometraggio del veicolo non è stata per nulla tempestiva con la conseguenza che, fosse anche seguita a quel momento la notifica del difetto avvenuta invece in realtà solo con l’allegato di risposta e domanda riconvenzionale del 22 agosto 1990, il convenuto ha perso ogni suo diritto alla garanzia (DTF 113 II 178). La tardività della verifica è stata sollevata in causa dall’attrice, sempre che ve ne fosse necessità, con il primo atto possibile dopo l’invocazione della garanzia per difetti da parte del convenuto in sede di domanda riconvenzionale, ossia con la memoria di risposta alla riconvenzionale (pag. 8, n. 2).
Ma anche se si dovesse ammettere che, nel caso di qualità promesse l’acquirente non ha più l’obbligo di verifica (Tercier, op. cit., loc. cit.) nondimeno, come nel caso di difetti nascosti, permane l’obbligo di tempestiva notifica della qualità mancante non appena scopertala. Come già visto il convenuto è venuto a conoscenza degli effettivi chilometri percorsi dalla vettura e dell’anno di produzione al più tardi con telefax del 26 giugno 1990 inviatole dalla __________ (doc. 5). Ha però notificato tali situazioni soltanto con la domanda riconvenzionale del 22 agosto 1990, vale a dire dopo un lasso di tempo di due mesi. Tale notifica appare nettamente tardiva (DTF 46 II 62). Si osserva che essa è talmente tardiva che anche un’applicazione meno rigida della norma, come suggerito per vendite commerciali da una parte della dottrina (Bucher, Der benachteiligte Käufer in SJZ 1971, pag. 17 e seg.), nulla cambierebbe all’esito della controversia. Subito dopo la ricevuta del fax doc. 5, al massimo un paio di giorni dopo, il convenuto era in grado di indicare e descrivere le qualità mancanti.
Ininfluente è pure il fatto che il convenuto sia venuto a conoscenza dell’inesistenza delle qualità assicurate a causa già inoltrata. La notifica di cui all’art. 201 cpv. 3 CO non ha alcuna relazione con l’eventuale lenta procedura dello scambio degli allegati, dei termini fissati per la loro produzione e dalla loro proroga a dipendenza delle ferie giudiziarie; essa deve essere eseguita indipendentemente dagli sviluppi processuali della causa.
2.4. La __________ deve perciò valere come accettata dal convenuto (art. 201 cpv. 3 CO) e questo a prescindere dal fatto che l’attrice abbia lamentato la tardività della notifica in maniera sostanziata, con riferimento all’art. 201 cpv. 3 CO, solo in sede di conclusioni. Con l’allegato di risposta alla riconvenzionale si parla in ogni caso di tardività della contestazione, come già indicato in precedenza, e poco importa che non vi sia cenno esplicito al tema giuridico poiché i fatti rilevanti appaiono dall’incarto: infatti se è processualmente assodato che - come nel caso di specie - l’acquirente non ha denunciato con tempestività i difetti a mente del diritto federale, il giudice non può ignorare simili circostanze (ICCTF 6 luglio 1990 in re A. c. L., consid. 3 in Rep. 1991, 375 nella quale decisione si afferma pure al consid. 2 in fine, che, incombendo al compratore la prova della tempestività della notifica, mal si comprende perché dovrebbe essere compito del venditore sostenere la tardività dell’avviso).
La pretesa di risarcimento per minor valore deve così essere disattesa e la sentenza pretorile riformata su questo punto.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello del 12 gennaio 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 28 dicembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è riformata nel modo seguente:
§ Di conseguenza __________ o, è condannato a pagare a __________, l’importo di Fr. 4’000.-, oltre interessi al 5% dal 2 maggio 1990.
§§ Entro tali limiti è respinta in via definitiva l’opposizione interposta al P.E. no. __________ UEF Lugano del 9 maggio 1990.
Le spese e la tassa di giustizia dell’azione principale di Fr. 900.- sono a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte Fr. 1’300.- per ripetibili.
La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. Di conseguenza __________, è condannata a versare ad __________, l’importo di Fr. 360.-, oltre interessi al 5% dal 22 agosto
Le spese (comprese quelle peritali) e la tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale di Fr. 700.- sono poste a carico dell’attore riconvenzionale il quale rifonderà alla controparte Fr. 1’700.- per ripetibili
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
tassa di giustizia Fr. 550.-
spese Fr. 50.-
totale Fr. 600.-
già anticipati dall’appellante, sono a carico del convenuto il quale rifonderà alla controparte Fr. 300.- per ripetibili ridotte d’appello.
III. Intimazione a : - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sez. 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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